Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 8 giugno 2023, n. 3546

Presidente: Tomassetti - Estensore: Cernese

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente proposto, I. Antonio ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 591/2020, reso in data 18 febbraio 2020 nel procedimento R.G. 380/2020 V.G. dalla Corte di appello di Napoli, Sezione Civile Quinta, depositato in data 19 febbraio 2020, concernente l'equa riparazione ex lege n. 89/2001, recante condanna del Ministero della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente quale procuratore antistatario, delle spese processuali che ha liquidato in euro 19.38 per esborsi ed in euro 450,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull'imponibile per un totale di euro 675,98.

Parte ricorrente ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta, che provveda, nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell'Amministrazione intimata, alla esecuzione del giudicato.

Il Ministero della giustizia si è costituito per resistere in giudizio.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di impugnazione in Cassazione (art. 3, comma 6, della l. n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di appello di Napoli.

In tal senso, l'art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 89 del 2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l'azione di ottemperanza (C.d.S., Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l'idoneità del titolo all'esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell'amministrazione, che non ha comprovato l'avvenuto pagamento (Cass., Sez. un., n. 12533/2001).

Inoltre risultano espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell'azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege Pinto:

a) in data 27 maggio 2020 è stato notificato il decreto decisorio cron. n. 591/2020, reso in data 18 febbraio 2020 nel procedimento R.G. 380/2020 V.G. dalla Corte di appello di Napoli, Sezione Civile Quinta, depositato in data 19 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella l. n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);

b) in data 3 luglio 2020 e 3 marzo 2021 è stata presentata a mezzo PEC l'autodichiarazione di cui all'art. 5-sexies della l. n. 89/2001, come introdotto dalla l. n. 208/2015, cosiddetta legge di stabilità 2016 (ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa), corredata dal documento di identità del sottoscrittore.

La domanda attorea va quindi accolta e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe e, pertanto, di provvedere al pagamento in favore di I. Antonio della somma di euro 675,98, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell'amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero della giustizia (con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali), che entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5-sexies della l. n. 89/2001 l'autodichiarazione "ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione".

Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell'art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della l. n. 89/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 777, lett. l), della l. n. 208/2015.

Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate nelle pronunce passate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010, n. 699; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348; T.A.R. Campania, Napoli, n. 9145/2005; T.A.R. Campania, Napoli, n. 12998/2003; C.d.S., Sez. IV, n. 2490/2001; C.d.S., Sez. IV, n. 175/1987).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati in modo onnicomprensivo nell'ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo.

In conclusione, richiamate le suesposte considerazioni, deve essere ribadito l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme ivi liquidate.

Le spese di lite, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Ministero della giustizia, nell'importo liquidato nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto azionato in favore di parte ricorrente.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un Dirigente amministrativo dell'amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del medesimo Ministero della giustizia (con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali), che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto.

Condanna il Ministero della giustizia in favore del ricorrente al pagamento delle spese di lite complessivamente quantificate in euro 300,00 (trecento/00), con attribuzione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.