Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione II
Sentenza 14 giugno 2023, n. 373

Presidente: Giovannini - Estensore: Pisano

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso collettivo in epigrafe i signori Raffaelli Elena, Bedina Andrea e Roberto Gennari, in qualità sia di elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riccione che di candidati nella lista "Lega - Salvini Premier", chiedono la revisione dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi in data 12 giugno 2022 per l'elezione del Sindaco del Comune di Riccione, nella parte in cui sono stati attribuiti n. 8.378 voti al candidato Sindaco Angelini Daniela - collegato alle liste "Riccione Coraggiosa per Daniela Angelini", "Riccione col Cuore - Lista Civica", "Movimento 5 Stelle", "Uniamo Riccione con Daniela Angelini", "2030 Lista Civica per Daniela", "Partito Democratico per Daniela Angelini" - numero di voti superiore, per n. 48 voti, al quorum del 50% dei voti validi, pari a 8.330 voti, per l'elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Riccione, nonché del verbale, aperto il 14 giugno 2022 e concluso in data 18 giugno 2022, avente ad oggetto la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Riccione e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 12 giugno 2022 del Comune di Riccione.

Contestualmente i ricorrenti chiedono l'annullamento di tutti i verbali degli Uffici elettorali di Sezione, per inidoneità del modello di verbale utilizzato, ovvero solo dei verbali degli Uffici elettorali delle Sezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 e, conseguentemente, del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale per l'elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Riccione, aperto il 14 giugno 2022 e concluso in data 18 giugno 2022, avente ad oggetto la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale del Comune di Riccione e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 12 giugno 2022 del Comune di Riccione e, per quanto occorrer possa, dell'atto di comunicazione dei risultati delle elezioni, ex art. 61 del d.P.R. n. 570/1960, notificato dal Sindaco tramite pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Riccione in data 21 giugno 2022 nonché della delibera del Consiglio Comunale di Riccione di convalida degli eletti, del 7 luglio 2022. Chiedono pertanto, per l'effetto, di disporre l'annullamento di tutte le operazioni elettorali, in tutte le Sezioni, e la successiva ripetizione delle stesse, ex art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 570/1960, ovvero in via subordinata disporre l'annullamento di tutte le operazioni elettorali svolte solo nelle Sezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 e la successiva ripetizione delle stesse, ex art. 77, comma 2, del d.P.R. n. 570/1960, ovvero in via ulteriormente subordinata disporre, all'esito della verifica del corretto numero di preferenze ricevute dai candidati Sindaci, la convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento del secondo turno elettorale, ex art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, all'esito del quale verrà determinato il candidato Sindaco ed i consiglieri che risulteranno eletti, in luogo del Sindaco e dei già proclamati consiglieri ed in ogni caso disporre la revoca della proclamazione a Sindaco del comune di Riccione del candidato Angelini Daniela, nonché la revoca della proclamazione di tutti i consiglieri comunali eletti, con vittoria di spese e compensi di lite, con rimborso di spese generali (15%), CPA (4%) e di IVA (22%) come per legge.

Argomentano i ricorrenti - uno dei quali, Elena Raffaelli, proclamata all'esito delle elezioni consigliere comunale - che le operazioni di ammissione al voto e le operazioni elettorali relative alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 svolte presso il Comune di Riccione, all'esito delle quali - come risulta dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale in data 14 giugno 2022 - la candidata Angelini Daniela è stata proclamata eletta al primo turno, ex art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, alla carica di Sindaco con 8.378 voti di preferenza su un totale di voti validi di 16.658 (e quindi superando di soli 48 voti la maggioranza assoluta dei voti validi, fissata dall'Ufficio centrale a 8330 voti), sarebbero da ritenersi illegittime e/o irregolari per i seguenti motivi:

- illegittimità del verbale della Sezione n. 18 - scrutinio di schede in numero maggiore rispetto agli effettivi votanti - violazione dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 570/1960;

- illegittimità del verbale della Sezione n. 6 - scrutinio di schede in numero maggiore rispetto agli effettivi votanti - ammissione al voto di un soggetto non legittimato a partecipare - violazione degli artt. 68, comma 3, e 39, comma 1, del d.P.R. n. 570/1960;

- illegittimità del verbale della Sezione n. 13 - scrutinio di schede in numero maggiore rispetto agli effettivi votanti - ammissione al voto di un soggetto non legittimato a partecipare - violazione degli artt. 68, comma 3, e 39, comma 1, del d.P.R. n. 570/1960;

- illegittimità del verbale della Sezione n. 23 - apertura anticipata dell'urna elettorale - arbitraria attribuzione di voti di lista - violazione degli artt. 51, comma 3, 63 e 70 del d.P.R. n. 570/196[0];

- illegittimità del verbale della Sezione n. 26 - arbitraria attribuzione di voti di lista - violazione dell'art. 70 del d.P.R. n. 570/1960;

- illegittimità del verbale della Sezione n. 29 - arbitraria attribuzione di voti di lista - mancata compilazione delle tabelle di scrutinio - violazione degli artt. 68, comma 2, e 70 del d.P.R. n. 570/1960;

- illegittimità del verbale di tutte le Sezioni per carenze del "modello" di verbale di Sezione tali da consentire manipolazioni del voto c.d. disgiunto;

- violazione dell'art. 68, comma 6, del d.P.R. n. 570/1960 in riferimento ai verbali delle Sezioni n. 18, 6, 13, 23, 26 e 29 sotto ulteriore profilo, nonché dei verbali delle Sezioni 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25 e 27 - mancata, incompleta o carente compilazione del verbale di Sezione - illegittimità delle operazioni di voto per irregolarità nei dati relativi alle schede utilizzate.

Espone, più nel dettaglio, parte ricorrente che, nel corso delle elezioni comunali del 12 giugno 2022, per il Comune di Riccione: in alcune Sezioni "non sussiste la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate"; in altre Sezioni non sussiste la corrispondenza tra elettori votanti e numero di voti espressi (ad esempio, Sezioni 18 e 13); in altre il numero di schede autenticate è superiore al numero di elettori (Sezioni 8, 14, 17, 18, 22, 23), in altre minore (Sezioni 21 e 29); in altre a causa delle omissioni dei verbali non è possibile effettuare un esatto conteggio delle schede a disposizione della Sezione (Sezioni 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26); in altre vi è una non corrispondenza tra il numero di schede non autenticate ed avanzate, di quelle autenticate e di quelle autenticate, ma non usate (Sezioni 14, 18, 19, 24, 28); in altre ancora non è possibile determinare, oppure non coincide, il numero delle schede autenticate, ma non usate (Sezioni 2, 14, 18, 19, 27) ed ancora, in altre sono presenti nei verbali evidenti correzioni (Sezioni 3, 9, 10, 15, 16).

In particolare, secondo quanto esposto da parte ricorrente:

- nel verbale della Sezione 1 non è specificato il numero delle schede consegnate alla Sezione e manca l'indicazione sia del numero di schede da autenticare, che di quelle effettivamente autenticate; manca inoltre l'attestazione della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (di seguito, attestazione di pag. 10). Non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né di conseguenza sarebbe possibile verificare la correttezza del numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione (riportato a pag. 29), per il quale manca completamente anche l'attestazione dell'esatta corrispondenza della differenza tra il numero di schede autenticate - che deve corrispondere al numero degli elettori aventi diritto al voto ed escluse quelle autenticate successivamente - e le schede utilizzate (1050, pag. 9), corrispondente al numero di schede autenticate, ma non utilizzate, con il numero degli elettori iscritti nelle liste, che non hanno votato (547, pag. 27; di seguito, manca attestazione di pag. 29); non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 2 non è indicato il numero delle schede consegnate alla Sezione e manca l'attestazione di pag. 10 (corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna) mentre a pag. 29 è riportato un numero di schede autenticate, ma non utilizzate (pari a 114), che ad avviso di parte ricorrente sarebbe palesemente errato e, peraltro, non è accompagnato nemmeno dall'attestazione di pag. 29; inoltre non risultano autenticate e bollate con il timbro distinto, n. 51985, le 6 schede destinate alla Sezione speciale che, anzi, a pag. 10 del verbale della Sezione 2 risultano essere state autenticate assieme a tutte le altre schede, con il diverso timbro 26813; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 3 non è indicato il numero delle schede avanzate e manca l'attestazione della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10). Non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; i dati riportati presentano vistose correzioni e l'attestazione di pag. 29 sarebbe incongruente, dato che il numero dei non votanti iscritti alle liste della Sezione è pari a 398 (pari ad 835 iscritti alle liste, pag. 8 - 437 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 397, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 5 manca l'attestazione di pag. 10 circa la corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10) e non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29, e manca, in ogni caso, anche l'attestazione di pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 6 non è indicato il numero delle schede consegnate alla Sezione, manca l'indicazione del numero di schede autenticate (ricavabile solo indirettamente, dalle schede autenticate dagli scrutatori) e il numero di schede avanzate e, conseguentemente, anche l'attestazione della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10); non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29, e manca, in ogni caso, anche l'attestazione di pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nella Sezione 8 sarebbero state autenticate 50 schede in più rispetto al numero degli aventi diritto al voto e manca, in ogni caso, l'attestazione di pag. 10; non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né è possibile verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; l'attestazione di pag. 29 è peraltro incongruente, dato che il numero dei non votanti iscritti alle liste della Sezione è pari a 337 (pari ad 845 iscritti alle liste, pag. 8 - 508 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 387, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 9, i dati riportati presenterebbero vistose correzioni e manca, in ogni caso, l'attestazione di pag. 10; non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; l'attestazione di pag. 29 è peraltro incongruente, dato che il numero dei non votanti iscritti alle liste della Sezione è pari a 397 (pari ad 945 iscritti alle liste, pag. 8 - 508 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 396, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 10 non è indicato il numero delle schede consegnate alla Sezione, per cui non sarebbe possibile verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio; il verbale riporta altresì vistose cancellature e correzioni a pag. 50;

- nel verbale della Sezione 11 manca l'attestazione di pag. 10, circa la corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10) per cui non sarebbe possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione; a pag. 29, inoltre, viene solo riportato il numero delle schede, ma manca l'attestazione di pag. 29; il numero delle schede sarebbe in ogni caso errato, perché avrebbe dovuto essere 415 (pari ad 918 iscritti alle liste, pag. 8 - 503 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 410, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 12 manca l'attestazione di pag. 10 circa la corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10), per cui non sarebbe possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 13 è indicato solo il numero delle schede consegnate alla Sezione, mentre mancherebbe ogni altro dato, ovvero l'indicazione del numero di schede da autenticare, quelle effettivamente autenticate, il numero di schede autenticato da ciascun scrutatore, il numero di schede avanzate ed ovviamente manca l'attestazione di pag. 10. Per tale Sezione, dunque, non sarebbe possibile verificare alcunché;

- nel verbale della Sezione 14 sarebbero state autenticate 4 schede in più rispetto al numero degli aventi diritto al voto e manca, in ogni caso, l'attestazione di pag. 10. Non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; a pag. 29, inoltre, viene solo riportato il numero delle schede, ma manca l'attestazione di pag. 29; il numero delle schede sarebbe in ogni caso errato, perché avrebbe dovuto essere 426 (pari ad 946 iscritti alle liste, pag. 8 - 520 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 480, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 15 non sarebbe indicato il numero delle schede consegnate alla Sezione e manca l'indicazione del numero di schede da autenticare, mentre quello delle schede autenticate è scritto a matita "con l'evidente intenzione di cancellare e riscrivere per far tornare i conti"; manca, in ogni caso, l'attestazione di pag. 10. Non sarebbe quindi possibile determinare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né è possibile verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; il verbale riporta altresì vistose cancellature e correzioni a pag. 50; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- il verbale della Sezione 16 riporta vistose cancellature e correzioni a pag. 9 [e] a pag. 50;

- nel verbale della Sezione 17 sarebbero state autenticate 12 schede in più rispetto al numero degli aventi diritto al voto e manca, in ogni caso, l'attestazione di pag. 10. Non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; l'attestazione di pag. 29 è peraltro incongruente, dato che il numero dei non votanti iscritti alle liste della Sezione è pari a 394 (pari ad 988 iscritti alle liste, pag. 8 - 594 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 406, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 18 non sarebbe indicato il numero delle schede consegnate alla Sezione, mancherebbe l'indicazione del numero di schede autenticate (ricavabile solo indirettamente, dalle schede autenticate dagli scrutatori) e anche l'attestazione di pag. 10. Non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, a cui si aggiunge, circostanza particolarmente grave, che pag. 29 del verbale non è stata compilata in nessuna sua parte, non c'è quindi modo di sapere il numero di schede autenticate, ma non utilizzate e se tale numero coincide o meno con i non votanti iscritti nelle liste. Non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 19 manca l'attestazione di pag. 10, per cui non sarebbe possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione a cui si aggiunge, circostanza ad avviso di parte ricorrente particolarmente grave, che la pagina 29 del verbale non è stata compilata in nessuna sua parte. Non ci sarebbe quindi modo di sapere il numero di schede autenticate, ma non utilizzate e se tale numero coincide o meno con i non votanti iscritti nelle liste. Non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 21 sarebbe riportato in maniera errata il numero degli iscritti alle liste (1050 invece che 996, punto F di pag. 8) e sarebbero state autenticate 196 schede in meno rispetto al numero degli aventi diritto al voto; l'attestazione di pag. 10 sarebbe basata su un dato errato e quindi incongruente, per cui non sarebbe possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; il numero delle schede sarebbe in ogni caso errato, poiché avrebbero dovuto risultare avanzate 137 schede (pari ad 800 schede autenticate, inferiori a 996 elettori iscritti - 663 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 187; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 22 risulterebbero essere state consegnate ben 60 schede in meno (1002 consegnate - 885 da autenticare - 57 avanzate = 60). Il verbale dà correttamente atto della "non coincidenza" del numero di schede, nella attestazione di pag. 10, ma resta del tutto inspiegabile e anomalo un simile disavanzo di schede, dato che in altre Sezioni la differenza è al massimo di 7 schede rispetto a quanto indicato nel verbale di consegna; risultano tuttavia firmate 885 schede, ma incomprensibilmente risultano bollate 10 schede in più, ovvero 895, con tanto di evidente cancellazione del numero 885 e sua sostituzione con 895. In questa Sezione, quindi, sarebbero state parzialmente autenticate 10 schede in più, rispetto al numero dei votanti (numero peraltro solo ipotizzato, perché è errato nel verbale); il dato delle schede riportato a pag. 29 è in ogni caso errato, poiché avrebbero dovuto risultare avanzate 351 schede (pari ad 885 iscritti alle liste - 534 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 360; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 23 sarebbero state autenticate 3 schede in più rispetto al numero degli aventi diritto al voto e l'attestazione di pag. 10 è incongrua; l'attestazione di pag. 29 sarebbe peraltro incongruente, dato che il numero dei non votanti della Sezione iscritti alle liste è pari a 346 (pari ad 947 iscritti alle liste pag. 8 - 601 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 349, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 24 vi è una differenza di una scheda a pag. 10, ma risulta regolarmente attestata;

- nel verbale della Sezione 25 manca l'indicazione del numero di schede autenticate e il numero di schede avanzate e, conseguentemente, anche l'attestazione di pag. 10; non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né sarebbe possibile verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29, e manca, in ogni caso, anche l'attestazione di pag. 29; il numero delle schede sarebbe in ogni caso errato, poiché avrebbero dovuto risultare avanzate 422 schede (pari ad 987 iscritti alle liste pag. 8 - 565 votanti iscritti alle liste, pag. 27) e non 423, come riportato nel verbale a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 26 mancherebbe l'indicazione del numero di schede autenticate e del numero di schede avanzate e, conseguentemente, anche l'attestazione di pag. 10. Non sarebbe quindi possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29, e manca, in ogni caso, anche l'attestazione di pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 27 manca l'attestazione di pag. 10, per cui non sarebbe possibile verificare il numero delle schede consegnate, a disposizione della Sezione, né verificare la correttezza del numero delle schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, riportato a pag. 29; non sarebbe quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio;

- nel verbale della Sezione 29 sono presenti ripetute cancellazioni; il numero degli iscritti alle liste sarebbe errato, dato che il numero corretto è 602 maschi + 689 femmine + 3 cittadini dell'Unione, per un totale di 1.294 e non 1.291; sarebbero state quindi autenticate 3 schede in meno rispetto al numero degli aventi diritto al voto.

Da quanto evidenziato, in tutte le Sezioni si sarebbero verificate plurime violazioni dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali, nonché di genuinità del risultato elettorale, tali da rendere non verificabile, né controllabile, nella gran parte dei casi, il corretto svolgimento della procedura elettorale, minando quindi la genuinità dei risultati e, quindi, portando ad una inevitabile invalidità del risultato delle elezioni;

- violazione dell'art. 68 comma 6 del d.P.R. n. 570/1960 in riferimento ai verbali delle Sezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 sotto ulteriore profilo - mancata, incompleta o carente compilazione del verbale di Sezione - illegittimità delle operazioni di voto per irregolarità nei dati relativi alle schede utilizzate - c.d. "schede ballerine".

Diretta conseguenza delle omissioni riportate al punto precedente, sarebbe la questione che viene indicata, in giurisprudenza, come quella delle c.d. "schede ballerine", di cui una delle possibili spie è proprio la mancata corrispondenza tra il numero di schede autenticate, il numero degli elettori votanti ed il numero delle schede autenticate, ma non utilizzate.

Ne conseguirebbe che, in ragione delle gravi irregolarità riscontrate in un così alto numero di Sezioni, andrebbero perlomeno ripetute le operazioni elettorali ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 570 del 1960, nelle Sezioni suindicate, poiché in virtù delle stesse non sarebbe possibile verificare il corretto svolgimento delle procedure elettorali, né sarebbe possibile escludere, in tutte le Sezioni in cui risulta non corrispondere il numero di schede autenticate, ma non utilizzate, con il numero degli elettori iscritti che non hanno partecipato al voto, l'applicazione del meccanismo della c.d. scheda ballerina.

Parte ricorrente ha pertanto concluso per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Riccione che ha depositato articolata memoria nonché documenti.

In via preliminare, il Comune ha eccepito il difetto di interesse della sig.ra Elena Raffaelli, sia in quanto elettrice che in quanto candidata, attesa l'elezione della predetta (già Assessore alla sicurezza pubblica e alla protezione civile nel precedente mandato amministrativo) alla carica di consigliere comunale e, pertanto, stante la carenza di un interesse personale e concreto all'annullamento delle elezioni di cui trattasi.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e, al fine di inquadrare correttamente la vicenda, ha ritenuto di evidenziare, in via generale, che "la compilazione di tutti i verbali impugnati tradisce l'inadeguatezza dei presidenti di Sezione, molti dei quali alla loro primissima esperienza a capo di un seggio elettorale e altri alla loro prima esperienza in quanto ad elezioni amministrative. Tale circostanza - unitamente al fatto che contemporaneamente alle elezioni amministrative si sono svolti ben 5 referendum - deve necessariamente essere tenuta presente quando si va ad analizzare l'attività registrata nei verbali di Sezione". Nello specifico, ha puntualmente controreplicato con riferimento a tutte le irregolarità evidenziate in ricorso. Secondo il Comune, in particolare:

- quanto alla Sezione n. 18, l'errore di calcolo in cui è incorso il presidente all'atto della ricognizione del numero dei votanti nella Sezione (n. 571 votanti dichiarati invece di n. 561) si è cristallizzato e ha portato all'affermazione che le schede scrutinate sono state esattamente come il numero non corretto dei votanti. Tale conclusione è evidentemente sbagliata, ma l'errore in cui è incorso il presidente di Sezione non sarebbe altro che la conseguenza della sua incompetenza e inesperienza e non costituisce affatto l'evidenza di una deliberata ed artificiosa alterazione del numero dei votanti, allo scopo si scrutinare (almeno) 10 schede in più; ricorda al riguardo il Comune che per giurisprudenza costante "la non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate non inficia l'esito dello scrutinio, nell'ipotesi in cui sia di proporzioni numeriche tali da non consentire una modifica del risultato elettorale e comunque ove la non coincidenza non si accompagni ad altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collochino in un contesto nel quale "l'irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella della pratica della c.d. scheda ballerina" (ex multis: C.d.S., Sez. III, sent. 21 novembre 2016, n. 4863). In ogni caso, nella fattispecie che ci occupa, emerge chiaramente che l'errore in cui è incorso il presidente della Sezione n. 18 riguarda n. 10 voti che, se annullati, non comporterebbero una modifica del risultato elettorale, atteso che sono stati ben 48 voti a determinare il superamento del quorum del 50% dei voti validi e l'elezione al primo 8 turno del candidato Sindaco Daniela Angelini;

- quanto alla Sezione n. 6, che il presidente della Sezione n. 6 è alla sua prima esperienza a capo di una Sezione elettorale e che "effettivamente il verbale non è perfettamente compilato, ma i dati in esso presenti consentono di stabilire con esattezza la perfetta corrispondenza tra il numero dei votanti ed il numero di schede scrutinate". L'erronea ipotesi di parte ricorrente - secondo cui sarebbero stati ammessi al voto 4 non aventi diritto per far tornare i conti - si fonderebbe sulla sola circostanza che a pagina 9 del verbale il presidente esegue la ricognizione del numero degli elettori della Sezione e si limita ad indicare i numeri che rinviene nella lista degli elettori della Sezione, ovvero 506 uomini e 538 donne per un totale di 1044 elettori. Non si avvede invece, in quella sede, della lista elettorale aggiunta. A pag. 27 del verbale corrispondente al paragrafo 17, ove il presidente dichiara il numero dei votanti della Sezione, vengono indicati sub 1) il numero dei votanti della Sezione iscritti nella lista della Sezione e sub 2-f) vengono invece correttamente indicati i votanti iscritti nelle liste elettorali aggiunte, che risultano essere 4 (1 maschio e 3 femmine). L'unica irregolarità commessa dal presidente di Sezione è stata dunque quella di non aver accertato a pag. 9 il numero di elettori presenti nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, ma detta irregolarità non impedisce di accertare l'esatto numero di votanti nella Sezione. Quanto al numero dei votanti, dagli atti di causa emerge chiaramente l'infondatezza della censura, essendo possibile accertarne l'esatto numero, pari a 632, come dichiarato dal presidente di Sezione a pag. 27 del verbale. I voti annullati, compresi quelli per i quali vi è stata contestazione, sono stati infatti registrati nel paragrafo 25 a pag. 33 del verbale, ove sub "Schede dichiarate nulle all'esito dello scrutinio" è stata registrata una scheda nulla in corrispondenza della casistica: "schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto" e sono state registrate n. 6 schede nulle in corrispondenza della tipologia: "Schede contenenti esclusivamente voti nulli perché la volontà effettiva dell'elettore si è manifestata in modo non univoco". Una delle due schede contestate e non assegnate è quella indicata al paragrafo 25 sub 1), e l'altra rientra nel complessivo numero delle 6 registrate sub 2). In ogni caso, anche tale censura non supera la prova di resistenza con riferimento all'elezione del Sindaco;

- quanto alla Sezione n. 13, che anche in tal caso l'inesperienza è la causa della sommaria compilazione del verbale, ma la compilazione sommaria e la contestazione infondata di un solo voto è inidonea a sostenere il sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento. L'irregolarità sarebbe anche qui consistita, come riscontrato nel verbale della Sezione n. 6, nell'avere il presidente, alla sua prima esperienza, aver ammesso al voto un cittadino europeo (e ciò risulta a pag. 27 del verbale) senza aver compilato il paragrafo 5 di pag. 9 nella parte in cui devono essere accertati elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini europei;

- quanto alla Sezione n. 23, il cui presidente era pure alla sua prima esperienza, evidenzia il Comune che "Il presidente della Sezione n. 23 ha dichiarato a verbale di avere proceduto prima di iniziare le operazioni di scrutinio dei 5 referendum ad aprire le sei urne (5 del referendum ed 1 delle elezioni amministrative) per verificare eventuali errori di inserimento delle schede nelle varie urne". Tuttavia, ciò non costituirebbe un comportamento fraudolento tale da condurre ad annullamento delle elezioni perché "se il presidente avesse voluto porre in essere un comportamento fraudolento, si sarebbe astenuto dal riportare a verbale il suo operato, che nella fattispecie oltre ad essere stato eseguito alla presenza dei componenti del seggio risulta del tutto giustificabile qualora una tornata elettorale comprenda 5 referendum e l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale. Può succedere che un votante inserisca la propria scheda in un'urna sbagliata e che i componenti del seggio non se ne avvedano". Nella fattispecie, l'irregolarità dichiarata dal presidente di seggio non poteva incidere sull'esito della consultazione, poiché essa è consistita esclusivamente in una verifica del contenuto delle sei urne e dell'eventuale spostamento di schede da un'urna all'altra. Di fatto dal verbale emerge che sono state aperte le urne - peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, dopo la chiusura della votazione e prima dell'inizio dello scrutinio, come dichiarato a verbale dal presidente di Sezione - ma non risulta che vi sia stato un "trasferimento" di schede da un'urna all'altra, che in ogni caso non poteva incidere sull'esito della consultazione; il Comune contesta, sempre quanto alla Sezione n. 23, anche l'ulteriore profilo della censura riguardante l'attribuzione di voti ai candidati Sindaci, oggetto di attenzione anche dell'Ufficio centrale. Secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, il presidente di Sezione avrebbe compilato erroneamente la tabella A) di pag. 50 del verbale, in quanto avrebbe inserito n. 10 voti nella prima colonna della tabella che avrebbe dovuto invece indicare nella seconda colonna della tabella, in quanto si trattava di schede contenenti voti validi per il candidato Sindaco e voti nulli limitatamente alle liste. Premesso che il presidente di Sezione appositamente sentito dall'Ufficio centrale ha dichiarato che "tutti i suddetti voti al Sindaco sono stati attribuiti", è evidente secondo il Comune che tali voti sarebbero stati inseriti nella prima colonna in corrispondenza del candidato Sindaco per il quale era stato espresso il voto valido. Il sospetto espresso in ordine ad una non corretta attribuzione dei voti ai candidati Sindaci sarebbe dunque una mera illazione immotivata e non convincente. Sempre con riferimento alla Sezione n. 23, il Comune contesta anche il profilo della censura riguardante il numero di schede autenticate ed avanzate dalla votazione. Da verbale risultano infatti n. 349 schede avanzate dalla votazione, mentre il numero degli elettori che non hanno votato è 346 ma tale discrepanza, ad avviso dell'amministrazione, sarebbe superabile confrontando i dati inseriti a verbale al paragrafo 5 alle pagine 9 e 10, ove è chiaramente evincibile l'errore commesso dal presidente di Sezione, errore, che - testualmente - "ancora una volta è conseguenza della totale inesperienza del presidente". Lo stesso Comune rileva che "Il presidente dichiara che gli elettori della Sezione sono n. 945 iscritti nella lista degli elettori della Sezione, n. 1 iscritto nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini europei e n. 1 elettore ricoverato in luogo di cura. Del tutto inspiegabilmente il presidente attesta che il numero delle schede da autenticare è 1000. Distribuisce agli scrutatori - sempre del tutto inspiegabilmente - n. 950 schede per la vidimazione e dichiara che le schede avanzate sono pari a 57, per cui il numero delle schede effettivamente consegnate al seggio è pari a 1007 che non corrisponde al numero di schede specificato nel verbale di consegna. Ma, ad avviso dell'amministrazione, "Le suddette circostanze, apparentemente inspiegabili, trovano invece una spiegazione nel duplice errore commesso dal presidente: un primo errore riguarda la confusione tra l'attestazione del numero delle schede da autenticare - indicato con 1000 - ed il numero delle schede effettivamente autenticate - n. 950 -; il secondo errore riguarda l'accertamento dei votanti della Sezione pari a n. 947 e l'autenticazione - inspiegabile - di n. 950 schede. Le tre schede autenticate in più sono necessariamente avanzate dalla votazione, per cui se è vero che non hanno votato n. 346 elettori è altresì vero che le schede autenticate non utilizzate per la votazione sono n. 349. E, soprattutto, c'è perfetta coincidenza tra il numero dei votanti e il numero delle schede scrutinate pari a 601 (vedasi paragrafo 29 a pagina 49 del verbale)". Tale errore, tuttavia, secondo il Comune non può in alcun modo avere influito in concreto sul risultato elettorale, al pari di tutte le precedenti censure svolte relativamente alle operazioni della Sezione n. 23, trattandosi di errori e le irregolarità giustificati da motivazioni convincenti (vedasi l'attribuzione dei 10 voti ai Sindaci) e dai dati riportati a verbale;

- quanto alla Sezione n. 26, rileva il Comune che sebbene "il relativo verbale presenta qualche carenza", tuttavia la questione sarebbe stata "ampiamente risolta dall'Ufficio centrale in sede di decisioni su eventuali incidenti". Malgrado la difesa di parte ricorrente esponga al riguardo che il presidente della Sezione n. 26 sarebbe incorso nel medesimo errore riscontrato presso la Sezione n. 23, ovvero avrebbe agito nel senso di rendere impossibile stabilire quanti voti siano stati espressi esclusivamente per il Sindaco - in quanto la seconda colonna della tabella A) di pag. 50 del verbale risulta contenere un numero di voti inspiegabile e a volte contraddittorio rispetto al resto dei dati inseriti a verbale - il presidente di Sezione, anche componente dell'Ufficio centrale, ha riferito che i voti espressi solo per il Sindaco sono stati inseriti nella prima colonna della Tabella A) cumulativamente ai voti validi espressi per i candidati alla carica di Sindaco. Egli ha anche riferito che i voti espressi solo per il Sindaco sono n. 24, come indicato dal medesimo nella comunicazione n. 15 trasmessa al Comune, che, essendo atto pubblico, è fidefaciente al pari del verbale. Parte ricorrente, nella formulazione del motivo di censura, richiamerebbe infatti uno stralcio del verbale dell'ufficio centrale compilato per la decisione sugli incidenti (quello relativo alla giustificazione dell'esatto numero dei votanti), omettendo invece di riportare un passaggio fondamentale relativo alla dichiarazione del presidente di Sezione, riportato a pag. 17 del ricorso alle righe 5, 6, 7 ove in grassetto e sottolineato il predetto presidente, a giustificazione dell'esatto numero dei votanti evidenzia che "il numero corretto del totale delle preferenze di lista è 601, che sommato alle schede bianche (6) alle schede nulle (6) dà il numero complessivo dei votanti pari a 637". La dichiarazione completa rinvenibile a pag. 170 del verbale dell'Ufficio centrale spiega esattamente la composizione della somma delle schede scrutinate, ovvero: n. 601 voti di lista, n. 6 schede bianche, n. 6 schede nulle, n. 24 voti solo per il Sindaco per un totale complessivo di 637 schede, corrispondente ai votanti della Sezione. Evidenzia al riguardo il Comune che su casi analoghi, la giurisprudenza si è espressa nel senso che "Il fatto che il verbale di Sezione presenti taluni errori materiali (nella specie errata indicazione dei voti validi in lista), non implica alcuna conseguenza invalidante, ove risulti che l'ufficio elettorale centrale abbia proceduto alla proclamazione degli eletti sulla base dei dati effettivi e dunque i detti errori non abbiano in alcun modo influito sulla regolarità dei risultati elettorali" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, sent. 31 marzo 1989, n. 187);

- quanto alle operazioni elettorali della Sezione n. 29, evidenzia il Comune che il numero dei votanti (n. 765) sarebbe univocamente ricavabile dal comunicato n. 6 che il presidente di Sezione ha trasmesso al Comune appena chiusa la votazione e prima dell'inizio dello scrutinio. Secondo quanto argomentato dal Comune "si è dovuto ricorrere al comunicato n. 6, poiché il verbale di Sezione alla pag. 52 riporta il numero dei voti di lista validi pari a n. 713 che non corrisponde però alla somma dei voti di lista validi, che sarebbe pari a 693. Il presidente di Sezione interrogato sul punto dall'Ufficio centrale riferisce che il numero di voti validi attribuito alle singole liste è stato annotato su una brutta copia dal segretario e poi riportato nel verbale. Nel riportare sul verbale i dati raccolti nella brutta copia, il numero di voti di lista validi per la lista n. 10, pari a n. 281, è stato riportato erroneamente come n. 261 (il numero 8 è stato registrato come numero 6: un errore possibile), mentre tutti gli altri dati sono stati riportati correttamente compreso il totale dei voti di lista validi pari a 713. La comunicazione n. 15 inoltrata dal presidente di Sezione al Comune conferma la correttezza del numero dei voti validi e l'attribuzione alla lista n. 10 di n. 281 voti di lista validi. L'Ufficio centrale ha svolto un'accurata indagine su quanto rilevato nelle operazioni elettorali della Sezione n. 29, perché si è dovuto ricorrere alle comunicazioni n. 6 e n. 15 inoltrate al Comune per risalire senza ombra di dubbio all'esito corretto dello scrutinio di quella Sezione. Rileva il Comune che «Indubbiamente, anche in questo caso, si riscontra un'inadeguatezza del presidente di Sezione, che non ha condotto con perizia lo svolgimento delle operazioni elettorali. Tale irregolarità, comunque, sarebbe inidonea a determinare la nullità delle operazioni perché è stata sanata con l'ausilio di documenti fidefacenti e perché essa resiste alla c.d. "prova di resistenza"».

Il Comune ha replicato anche con riferimento al settimo motivo di censura, con cui parte ricorrente lamenta una serie di irregolarità che a suo avviso si sarebbero complessivamente verificate in 25 delle 31 Sezioni elettorali del Comune, argomentando che:

- quanto all'operato della Sezione n. 1 a pag. 9 del verbale è indicato il numero di elettori della Sezione, pari a 1050; a pag. 10 è indicato il numero di schede avanzate pari a 50, il numero di schede vidimate (1050) con l'indicazione della suddivisione delle stesse fra gli scrutatori della Sezione per la vidimazione; a pag. 27 è indicato il numero degli elettori della Sezione: in totale 548 (547 iscritti nella lista di Sezione e 1 iscritto nella lista elettorale di altra Sezione del Comune); a pag. 28 si dà atto dell'autenticazione di una scheda per consentire la votazione dell'elettore (individuato a pag. 17) iscritto nella lista elettorale di altra Sezione (la n. 20) del Comune e, pertanto, il numero complessivo delle schede autenticate per la votazione sale a 1051; sottraendo il numero dei votanti - 548 - al numero delle schede autenticate - 1501 - risulta [che] il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione è pari a 503, come chiaramente indicato a pag. 29 del verbale. Per cui - contrariamente a quanto sostenuto da controparte - anche a fronte della mancanza dell'attestazione della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (attestazione di pag. 10) sarebbe possibile stabilire con totale certezza il numero delle schede utilizzate per la votazione e quelle autenticate, ma non utilizzate;

- quanto alla Sezione n. 2: se è comunque vero, ad avviso del Comune, che non è indicato il numero delle schede consegnate alla Sezione, esso è, però, facilmente ricavabile dai dati presenti a pag. 10, ove si legge che gli elettori totali della Sezione sono 986, che pertanto sono state autenticate n. 986 schede e che sono avanzate n. 114 schede. Sommando il numero delle schede autenticate a quello delle schede avanzate, deriva il numero di schede consegnate alla Sezione: n. 1100. In tal caso, il presidente di Sezione che aveva in carico anche il seggio speciale ha tenuto un comportamento pienamente corretto: prima di tutto gli elettori del seggio speciale erano n. 3 (e non 6 come affermato in ricorso), le relative schede sono state autenticate con il bollo della Sezione n. 2 come per legge, il bollo del seggio speciale doveva essere (ed è stato in effetti) utilizzato esclusivamente per timbrare le schede elettorali degli elettori ricoverati presso il luogo di cura. Infatti, il legislatore ha previsto che quando il presidente di Sezione si rechi presso la casa di cura per raccogliere il voto di elettori degenti porti con sé un timbro - ovviamente - diverso da quello della Sezione principale, per non ostacolare la raccolta del voto nella Sezione principale, in quanto il timbro durante la votazione è utile a certificare l'avvenuta espressione del voto dell'elettore sulla scheda elettorale. Anche in questo caso non è dato comprendere il senso della conclusione di parte ricorrente, che testualmente recita: "non è quindi possibile stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata risulti al conteggio". Tale conclusione ad avviso del Comune è del tutto scollegata logicamente dalle circostanze descritte e pare che le censure svolte in ricorso sull'operato delle Sezioni sia "il frutto di un mal riuscito copia-incolla effettuato al solo fine di descrivere un quadro falso dell'andamento delle operazioni di Sezione e corroborare gli infondati motivi di censura alla base del ricorso";

- quanto alla Sezione n. 3: le schede consegnate sono n. 900 come si legge a pag. 8 del verbale. Il totale degli elettori iscritti nella lista della Sezione e in altra Sezione del Comune è 835 come si legge a pag. 10 del verbale. A pag. 17 del verbale si dà conto che un elettore iscritto nella lista elettorale della Sezione n. 1 viene ammesso al voto nella Sezione n. 3, ma non si procede all'autenticazione di una ulteriore scheda. Sarebbe dunque tale irregolarità ad inficiare il conteggio delle schede avanzate. I votanti complessivi nella Sezione n. 3 sono infatti n. 438, compreso l'elettore ammesso al voto, ma iscritto nella Sezione n. 1. Il presidente ha attestato che il numero di schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione, è pari a 397 invece del corretto numero di 398, perché egli, non avendo proceduto alla vidimazione di un'ulteriore scheda, non l'ha aggiunta al numero delle schede vidimate corrispondente al numero degli elettori aventi diritto a votare nella Sezione, ciò comportando un errore finale nella indicazione delle schede autenticate ed avanzate dalla votazione. Da una semplice lettura di tutti i dati registrati sul verbale dal presidente di Sezione, sarebbe dunque possibile accertare senza ombra di dubbio il numero dei votanti della Sezione;

- quanto alla Sezione n. 5, si oppone che il presidente ha correttamente attestato a pag. 8 del verbale di avere ricevuto n. 908 schede, a pag. 10 dichiara che gli elettori sono 830 e procede a far vidimare n. 830 schede e dichiara che quelle avanzate sono n. 78 (830 + 78 = 908). A pag. 27 del verbale, il presidente dichiara che i votanti della Sezione sono n. 448 e a pag. 29 attesta che le schede autenticate e non utilizzate per la votazione sono n. 382: 830 (elettori della Sezione) - 448 (votanti della Sezione) = 382 (schede autenticate, ma non utilizzate). Non è dato dunque comprendere ove si annidi l'irregolarità che comporterebbe l'impossibilità di stabilire con certezza che nessuna scheda non utilizzata non risulti al conteggio, e ciò malgrado il presidente della Sezione n. 6 - anch'egli alla sua primissima esperienza nella conduzione di un seggio elettorale - abbia redatto un verbale dal carattere "asciutto", che contiene solo pochissimi dati, ma sufficienti ad escludere la fondatezza della tesi di parte ricorrente: ovvero esso riporta il numero degli elettori della Sezione (1044), il numero delle schede autenticate (1044), il numero dei votanti della Sezione (632), il numero delle schede vidimate, ma non utilizzate (412, v. pag. 29 del verbale);

- quanto alla Sezione n. 8 evidenzia la stessa difesa del Comune che il presidente della Sezione n. 8 ha proceduto inspiegabilmente a vidimare 50 schede in più rispetto al numero degli elettori della Sezione, che è pari a 845. Le schede vidimate, pertanto, sono 895. I votanti nella Sezione sono 508. Le schede avanzate dalla votazione derivano dalla differenza tra il numero delle schede vidimate (895) e quelle effettivamente utilizzate (508): ovvero 387, come dichiarato a verbale. I ricorrenti sostengono che il presidente avrebbe dovuto dichiarare a verbale che le schede avanzate dalla votazione sono 337, escludendo le 50 schede inspiegabilmente vidimate in più. 508 sono i votanti e 508 sono le schede scrutinate. Ad avviso della difesa comunale, non è dunque dato comprendere il fondamento di tale censura;

- per quanto riguarda la Sezione n. 9, il numero delle schede consegnate è attestato a pag. 8 del verbale. Esse sono 1001. Gli elettori aventi diritto a votare nella Sezione sono 945, ovvero 944 iscritti nella lista di Sezione e n. 1 iscritto nella lista elettorale di altra Sezione del Comune e 945 sono le schede autenticate. Le schede avanzate sono 56. Tali dati sono riscontrabili alle pagine 9, 10 e 11 del verbale. I votanti complessivi della Sezione sono 549 come risulta a pag. 29 del verbale, ove si evince che n. 548 votanti sono iscritti nella lista elettorale di Sezione e n. 1 votante è iscritto nella lista elettorale della Sezione n. 12 del Comune (vedasi pag. 17 del verbale). A pag. 29 del verbale, il presidente dichiara correttamente che le schede autenticate ma non utilizzate dalla votazione sono 396 (945 - 549 = 396). I conti, ad avviso del Comune, tornano e ciò smentirebbe la tesi di parte ricorrente;

- quanto alla Sezione n. 10 il verbale riporta il numero degli elettori iscritti nella Sezione che è pari a 830 e 830 è il numero delle schede vidimate. Il numero delle schede avanzate è pari a 120, per cui, sommando il numero delle schede vidimate a quello delle schede non vidimate, risulta il numero delle schede consegnate al presidente, che risulta essere pari a 950. A pag. 27 del verbale è riportato il numero dei votanti della Sezione pari a 475 e a pag. 29 del verbale il presidente dà conto che le schede autenticate ma non utilizzate per la votazione sono n. 355. La differenza tra le schede autenticate e quelle utilizzate per la votazione è corretta. Sarebbe dunque incomprensibile la doglianza svolta in ricorso;

- quanto alla Sezione n. 11, parte resistente oppone che a pag. 8 del verbale è indicato che le schede consegnate sono 1000. Alle pagine 9, 10 e 11 si rileva il numero degli elettori della Sezione pari a 912 iscritti nella lista di Sezione e n. 6 ricoverati in luoghi di cura per un totale complessivo di n. 918 elettori. Si attesta che le schede avanzate sono 82, che sommate al numero delle schede vidimate (918) risulta l'esatto numero delle schede consegnate al presidente di Sezione, ovvero n. 1000 schede. Parte ricorrente, dunque, costruirebbe un motivo di doglianza del tutto infondato, perché equivoca deliberatamente sui 5 voti raccolti nel seggio speciale. La Sezione n. 11, infatti, costituisce pure seggio speciale per n. 6 elettori ricoverati in luoghi di cura. Solo 5 dei 6 elettori hanno votato e ciò è chiaramente registrato alla pag. 27 del verbale. I votanti complessivi della Sezione sono 508, di cui 503 iscritti nella lista elettorale di Sezione e 5 ricoverati in luoghi di cura. Le schede vidimate ma non utilizzate per la votazione sono 410 (918 - 508 = 410), come correttamente accertato dal presidente di Sezione alla pag. 29;

- evidenzia la difesa comunale che anche verso le operazioni della Sezione n. 12 vengono riproposte le medesime censure svolte per le altre Sezioni: l'omissione dell'attestazione del numero delle schede consegnate, quando invece esso è registrato a pag. 8 del verbale: le schede consegnate sono esattamente n. 901. Alle pagine 9, 10, 11 viene fatta la ricognizione degli elettori iscritti nella lista elettorale di Sezione e di quelli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini elettori di un altro stato membro dell'Unione europea per un totale complessivo di n. 829. Vengono vidimate n. 829 schede. Avanzano n. 72 schede, che sommate a quelle vidimate danno esattamente il numero delle schede consegnate alla Sezione, ovvero n. 901. I votanti accertati a pag. 27 sono 497. La differenza tra le schede vidimate e il numero dei votanti dà esattamente 332, che è il numero registrato a pag. 29 del verbale;

- quanto alla Sezione n. 13, si oppone che è falso che il verbale sia carente del numero delle schede da autenticare. Esso è accertato a pag. 9 del verbale, ovvero n. 824, che coincide ovviamente con il numero degli elettori iscritti nella lista elettorale di Sezione. Se è vero che il verbale è carente della registrazione del numero di schede autenticate da ciascun scrutatore, è anche vero che tale omissione non fa prova della c.d. "scheda ballerina". A pag. 27 si accerta il numero dei votanti: 452. A pag. 29 si accerta il numero delle schede vidimate ma non utilizzate per la votazione: 372, che corrisponde esattamente alla differenza tra le schede vidimate e quelle utilizzate per la votazione;

- quanto alla Sezione n. 14 ha ricevuto n. 1003 schede, come accertato a pag. 8 del relativo verbale. Gli elettori iscritti nelle liste della Sezione sono in totale n. 946, ma - rileva la stessa difesa comunale - "inspiegabilmente vengono vidimate 950 schede. I votanti sono n. 520, per cui avanzano dalla votazione n. 430 schede. A pag. 29 del verbale, però, appare il numero 480 invece di 430". Ciò sarebbe tuttavia attribuibile ad un errore materiale, perché chi ha registrato quel dato è incorso in un errore materiale, ha confuso il numero 3 con il numero 8. Errore facilmente riconoscibile se si analizza il verbale con ordinaria diligenza. "Qualora invece si debba costruire un impianto accusatorio e diffamatorio sull'esito delle operazioni elettorali del Comune di Riccione, tale scivolata potrebbe essere artatamente utilizzata per gettare ombre sull'operato dei presidenti di Sezione";

- anche in merito a quanto affermato in ricorso rispetto all'operato della Sezione n. 15 la difesa comunale oppone che alle pagine 9, 10 e 11 sono registrati il numero degli elettori della Sezione pari a 980, il numero delle schede da autenticare (980) e il numero delle schede autenticate (980). Se il numero delle schede autenticate è stato scritto a matita, è azzardato ipotizzare che la matita sia stata usata con l'evidente intenzione di cancellare e riscrivere per far tornare i conti. Anche perché la matita avrebbe dovuto perlomeno essere utilizzata anche per scrivere il numero degli elettori e il numero delle schede da autenticare. Tale congettura rimane un'illazione, poiché i conti della Sezione n. 15 tornano perfettamente: i votanti sono 615, e la differenza tra schede autenticate (980) e votanti (615) corrisponde esattamente al numero delle schede autenticate ma non utilizzate (365) registrato a pag. 29 del verbale;

- quanto alla Sezione n. 16, le "vistose cancellature" segnalate da parte ricorrente relativamente al verbale della Sezione n. 16 sono le righe tracciate sulle pagine del verbale che non dovevano essere compilate, perché si riferivano a circostanze che non si sono verificate nel seggio (es. la sostituzione di scrutatori, elettori che hanno votato in base a sentenza od attestazione del Sindaco...);

- quanto alla Sezione n. 17, il presidente ha puntualmente attestato a pag. 8 del verbale di avere ricevuto in consegna n. 1050 schede, ha dichiarato alle pagine 9 e 10 il numero degli elettori di Sezione (in totale 998), il numero delle schede autenticate (inspiegabilmente 1000, al posto di 998) e le schede avanzate dalla vidimazione (50). A pag. 27 è registrato il numero dei votanti della Sezione pari a 594 e a pag. 29 il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione pari a 406: in effetti la differenza tra il numero delle schede autenticate (1000) e il numero dei votanti (594) dà esattamente 406;

- alle censure formulate in relazione all'operato della Sezione n. 18 si oppone che alle pagine nn. 9 e 10 sono accertati gli elettori della Sezione (970), il numero delle schede autenticate (970) e il numero delle schede avanzate (80), da cui si ricava il numero delle schede consegnate alla Sezione pari a 1050. Il presidente dichiara che i votanti sono 571 e omette di dichiarare il numero delle schede autenticate ma non utilizzate dalla votazione, ma delle problematiche riscontrate presso la Sezione n. 18 si è già detto;

- nel verbale della Sezione n. 19 è registrato a pag. 8 il numero delle schede consegnate pari a 906; alle pagine 9, 10 e 11 sono registrati il numero degli elettori di Sezione pari a 837, il numero delle schede autenticate (837) e il numero delle schede avanzate pari a 69. I votanti della Sezione sono n. 496. Il presidente omette di dichiarare il numero delle schede autenticate e non utilizzate dalla votazione, ma ad avviso della difesa comunale tale omissione, non essendo idonea ad incidere sull'esito elettorale complessivo, per il principio di strumentalità non può provocare l'annullamento delle elezioni;

- il presidente della Sezione n. 21, come ammesso dalla difesa comunale, è incorso in tutta una serie di errori nella registrazione dei dati a verbale, ma essi si rivelano essere degli errori materiali facilmente riconoscibili, come per esempio l'indicazione del numero delle schede consegnate al posto del totale degli elettori, oppure il numero delle schede autenticate e avanzate dalla votazione sono evidentemente n. 137 e non 187: il numero 3 è stato confuso con il numero 8. Anche ad avviso del comune "È inspiegabile perché il seggio abbia autenticato n. 196 schede in meno, ma tale condotta è stata puntualmente registrata: motivo per cui si ritiene l'assenza di alcun intento fraudolento, tanto che il presidente, nel calcolare il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, sottrae dal numero delle schede effettivamente autenticate (800) il numero dei votanti della Sezione (663). Ciò a riprova della buona fede dei componenti del seggio e della mera superficialità con cui in questo caso sono state condotte le operazioni di Sezione";

- alla Sezione n. 22 sono state consegnate n. 60 schede in meno e di tale circostanza viene data contezza a verbale. Un simile disavanzo di schede è senz'altro anomalo, ma è sicuramente frutto di un errore di chi ha confezionato le scatole delle schede elettorali da consegnare alle Sezioni elettorali e non di intenti fraudolenti del presidente di Sezione. Inoltre, il presidente ha vidimato - sempre inspiegabilmente - dieci schede in più rispetto al numero degli elettori della Sezione, ma dell'effettivo numero di schede vidimate egli tiene conto al momento di contare le schede vidimate e non utilizzate dalla votazione, che risultano essere 360, pari alla differenza tra le schede vidimate (895) e il numero effettivo dei votanti (535: 534 iscritti nella lista elettorale di Sezione e 1 votante iscritto nella lista di altra Sezione del Comune). Parte ricorrente pone dubbi sul conteggio dei votanti, solo perché omette di "contare" il votante indicato a pag. 17 iscritto nella lista della Sezione n. 29, che per comodità - essendo il segretario del seggio n. 22 - ha preferito votare nella Sezione n. 22;

- anche nella Sezione n. 23 il presidente, accertato che il numero degli elettori iscritti nelle liste di Sezione era pari a 947, ha ritenuto inspiegabilmente di vidimare 950 schede e di ciò ha dato contezza nel verbale. I votanti della Sezione sono 601 e il presidente, a riprova dell'assenza di alcun intento fraudolento, conta le schede vidimate e avanzate dalla votazione partendo dal numero complessivo delle schede vidimate, ovvero 950, al quale sottrae il numero dei votanti (601) e correttamente registra il numero 349 in corrispondenza del paragrafo 20, lettera a), in cui si accerta il numero delle schede vidimate e non utilizzate per la votazione. Anche in questo caso, la censura formulata mostra tutta la sua manifesta infondatezza;

- alla Sezione n. 25 sono state consegnate n. 1050 schede come attestato a pag. 8 del verbale. Gli elettori della Sezione sono 987 e 987 sono le schede vidimate. Durante la votazione tutti i componenti del seggio (5) votano presso la Sezione 25 benché nessuno di loro sia iscritto nella lista elettorale di quella Sezione, pertanto vengono autenticate n. 5 schede per consentire ai medesimi di votare, sebbene iscritti nelle liste elettorali di altre Sezioni del Comune. Nel corso della votazione un elettore ha restituito una scheda deteriorata e si è proceduto ad autenticare un'ulteriore scheda in sostituzione di quella deteriorata. Le schede complessivamente vidimate sono pertanto 993 (987 + 5 + 1). Sottraendo il numero dei votanti (570) al numero complessivo delle schede autenticate (993), risulta n. 423 schede autenticate ma non utilizzate per la votazione. Anche in questo caso, è stato costruito ad arte un equivoco fondato su motivazioni inconsistenti;

- nel verbale della Sezione n. 26 sono registrati tutti i dati che parte ricorrente assume mancanti: ovvero le schede consegnate sono 1050 come risulta a pag. 8 del verbale, gli elettori di Sezione sono 1004 come 1004 sono le schede autenticate. A pag. 27 vengono dichiarati n. 637 votanti e le schede avanzate dalla votazione sono 367, pari alla differenza tra il numero degli aventi diritto al voto nella Sezione e gli effettivi votanti;

- nel verbale della Sezione n. 27 è registrato il numero delle schede consegnate alla Sezione: n. 1050. Gli aventi diritto al voto nella Sezione sono n. 977 e 977 sono le schede autenticate. I votanti sono 581 e il presidente ha accertato che le schede autenticate ed avanzate dalla votazione sono 396, esattamente la differenza tra il numero delle schede vidimate ed il numero dei votanti effettivi della Sezione. Nella Sezione n. 29 non sono state autenticate n. 3 schede corrispondenti ai n. 3 elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea che dalle risultanze del verbale non hanno neppure votato. Comunque, le schede autenticate e non utilizzate dalla votazione (526) sono esattamente la differenza tra il numero delle schede autenticate (1291) e il numero degli effettivi votanti (765).

Infine, quanto all'ottavo motivo di censura, rileva la difesa comunale che il sospetto di parte ricorrente secondo cui nel corso delle elezioni oggetto del presente ricorso si sarebbe verificato il fenomeno della c.d. "scheda ballerina" sarebbe ampiamente confutato dall'infondatezza dei precedenti motivi di censura, sconfessati dalla semplice lettura dei dati registrati a verbale che sarebbero sufficienti a dimostrare la correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali, sebbene qualche lieve irregolarità rientrante nell'ordinario andamento delle operazioni elettorali.

Ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 975/2022 del 6 dicembre 2022 il Collegio ha ritenuto indispensabile procedere alla notifica del contraddittorio, con le tradizionali modalità analogiche di cui all'art. 1 ss. della l. 21 gennaio 1994, n. 53 - come specificate dall'art. 13 del d.P.C.S. 28 luglio 2021 - presso la residenza effettiva nei confronti di tutti i consiglieri comunali eletti che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso.

Nell'udienza del 15 febbraio 2023, verificato l'assolvimento dell'onere di integrazione del contraddittorio, il Collegio, con ordinanza n. 80/2023 depositata in pari data, "Rilevato che dalla copia informatica dei verbali depositati agli atti di causa risulta l'autenticazione di un numero di schede superiori al numero dei votanti nelle seguenti Sezioni: 8 (50 schede in più); 14 (4 schede in più); 17 (12 schede in più); 22 (10 schede in più); 23 (3 schede in più); // che, inoltre, quanto alla Sezione 18, il presidente ha omesso di dichiarare a verbale il numero delle schede autenticate mentre quanto alla Sezione 15 il numero di schede autenticate è stato indicato a matita; // che, altresì, con riferimento alle Sezioni 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, sempre sulla base dei verbali in atti, risulta mancante l'attestazione nei rispettivi verbali depositati in atti della verifica della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10 del modello di verbale), e risulta, altresì, documentalmente comprovata l'irregolarità relativa alla mancata indicazione nel verbale in atti delle schede consegnate quanto alle Sezioni 2, 6, 10, 15 e 18; che sulla base dei verbali agli atti di causa risulta altresì documentalmente riscontrata l'irregolarità relativa al mancato accertamento circa la corrispondenza o meno delle schede autenticate non utilizzate al numero degli elettori che non hanno votato, di cui all'art. 29, per le Sezioni 1, 2, 5, 6, 14, 19, 25 e 26; // che, inoltre, è riscontrabile dai verbali in atti la presenza di cancellature o comunque la compilazione di alcuni dati a matita quanto alle Sezioni 3, 9, 10, 15; che, dunque, alla luce della complessiva inaffidabilità, si ritiene che i soli verbali depositati in atti siano insufficienti al fine della decisione della presente controversia", ha ritenuto necessario procedere, nel contraddittorio delle parti, ad una verificazione, affidata alla Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo, da espletarsi sulla base dell'esame complessivo degli atti elettorali (verbale depositato in Comune, verbale depositato in Prefettura e tabelle di scrutinio), finalizzata a verificare in contradditorio con le parti le seguenti censure:

- con riferimento alle Sezioni 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27 - in cui risulta mancante la formale attestazione nei rispettivi verbali in atti della verifica della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10 del modello di verbale) - che effettivamente la somma delle schede autenticate attualmente in possesso dell'Autorità competente alla custodia e di quelle avanzate corrisponda al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10 del modello di verbale);

- con riferimento alle Sezioni 8, 14, 17, 22, 23, 18 e 15, sussista l'effettiva corrispondenza tra le schede consegnate, le schede autenticate, le schede scrutinate e le schede autenticate e non utilizzate;

- quanto alle Sezioni 2, 6, 10, 15 e 18 - con riferimento alle quali nel verbale in atti non risulta indicato il numero delle schede consegnate - quale sia l'effettivo numero delle schede consegnate e conseguentemente l'effettiva corrispondenza tra le schede autenticate, le schede scrutinate e le schede autenticate e non utilizzate;

- con riferimento alle Sezioni 1, 2, 5, 6, 14, 19, 25 e 26 - in cui sulla base dei verbali agli atti di causa risulta altresì documentalmente riscontrata l'irregolarità relativa al mancato accertamento circa la corrispondenza o meno delle schede autenticate non utilizzate al numero degli elettori che non hanno votato, di cui all'art. 29 - che effettivamente il numero delle schede autenticate non utilizzate corrisponda al numero degli elettori che non hanno votato;

- che, con riferimento alle Sezioni 3, 9, 10, 15, confrontati in verbali in possesso del Comune e quelli in possesso della Prefettura nonché le tabelle di scrutinio, sussista corrispondenza tra le schede consegnate, le schede autenticate, le schede scrutinate e le schede autenticate e non utilizzate;

- che, quindi, si accerti con riferimento a tutte le Sezioni suindicate l'eventuale mancanza di schede autenticate e non utilizzate;

- che, inoltre, quanto alla Sezioni n. 23, 26 e 29, si accerti che quanto dichiarato dal presidente in merito all'attribuzione dei voti al Sindaco corrisponda ai dati complessivamente emergenti da tutti i dati risultanti negli atti delle operazioni elettorali, ed in particolare dalle tabelle di scrutinio".

La Prefettura ha depositato l'esito della richiesta verificazione in data 26 aprile 2023 e nell'odierna udienza del 14 giugno 2023, viste le memorie delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare il Collegio ritiene che debba essere vagliata l'ammissibilità del presente ricorso, proposto in forma di ricorso collettivo da alcuni cittadini e candidati al ruolo di consiglieri comunali del Comune di Riccione, uno dei quali (la sig.ra Elena Raffaelli) è risult[at]o eletto.

Al riguardo, occorre premettere che nel processo amministrativo il ricorso collettivo introduce una deroga al principio per il quale di regola non sono cumulabili domande proposte da più persone, se non quando queste ultime condividano una posizione omogenea, ovvero sussistano i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti; in particolare, oltre a richiedersi l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti (ovvero che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi), è comunque essenziale l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con la pozione sostanziale riconosciuta ad altri ricorrenti per effetto del medesimo provvedimento del quale si assume l'illegittimità (ex multis: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 782).

È pacifico che al momento della proposizione del presente ricorso la sig.ra Elena Raffaelli non solo avesse partecipato alla competizione elettorale di cui trattasi ma, diversamente dagli altri ricorrenti, era anche già risultata eletta e che attualmente riveste la carica di consigliere comunale, che evidentemente verrebbe annullata in caso di accoglimento del ricorso e annullamento delle elezioni di cui trattasi (come espressamente richiesto nel ricorso).

E tuttavia, la stessa parte - come confermato anche a verbale nell'odierna udienza - nell'avere conferito al proprio avvocato la procura a rappresentarla nel presente ricorso ha evidentemente ritenuto prevalente l'interesse, senz'altro sussistente ai sensi dell'art. 130 c.p.a. in quanto cittadina/elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al rispetto del principio di legalità nello svolgimento delle operazioni elettorali su quello del mantenimento della propria proclamazione di eletta alla carica di consigliere comunale, valutazione questa di natura strettamente personale alla quale il Collegio non può senz'altro sostituirsi.

Né può condividersi la tesi del Comune secondo cui la candidata Raffaelli, in quanto proclamata consigliere comunale, perderebbe automaticamente l'interesse ad agire quale comune cittadino. Anche la censura di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse - peraltro, sollevata esclusivamente con riferimento alla ricorrente Raffaelli e non quanto agli altri ricorrenti - deve essere quindi respinta.

Venendo, quindi, all'esame nel merito delle otto censure proposte, si reputa opportuno trascrivere integralmente l'esito al quale, nel contraddittorio delle parti, è pervenuta la disposta verificazione.

Ritiene dunque il Collegio di dover prioritariamente esaminare la settima censura, con cui parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 68, comma 6, del d.P.R. n. 570/1960 argomentando che le operazioni elettorali sarebbero state caratterizzate da una serie di irregolarità idonee ad inficiarne la validità.

Ove tale censura, infatti, si rivelasse fondata, comporterebbe come necessaria conseguenza il travolgimento anche dell'elezione del Sindaco e la conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse delle censure articolate con specifico riferimento a tale aspetto.

In particolare, con la censura n. 7, analizzata per denominatori comuni, si deduce l'effetto invalidante delle irregolarità commesse nelle operazioni elettorali di cui trattasi con riferimento:

- all'erronea indicazione a verbale del numero di iscritti nelle liste (Sez. 21);

- alla asserita mancata corrispondenza tra elettori votanti e numero di voti espressi (ad esempio, Sezz. 18 e 13);

- all'omessa dichiarazione a verbale del numero di schede consegnate alla Sezione (Sez. 2);

- all'autenticazione di un numero di schede superiore al numero degli aventi diritto al voto (Sezz. 8, 14, 17, 22 e 23) oppure inferiore (Sezz. 21, 29);

- alla omessa dichiarazione a verbale del numero di schede autenticate da ciascun scrutatore (Sez. 13);

- all'omessa dichiarazione a verbale del numero delle schede autenticate ma non utilizzate (Sezz. 18, 19);

- alla mancanza di attestazione nel verbale - rectius: all'omessa verifica - della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10) (Sezz. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27);

- all'erronea attestazione del numero di schede autenticate ma non utilizzate per la votazione (397 invece che 398) (Sez. 3);

- alla presenza di cancellature o comunque alla compilazione a matita di alcuni dati riportati nei verbali (Sezz. 3, 9, 10, 15, 16);

- in generale, alle omissioni dei verbali per effetto delle quali non sarebbe possibile effettuare un esatto conteggio delle schede a disposizione della Sezione (Sezz. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26) né determinare il numero delle schede autenticate, ma non usate (Sezz. 2, 14, 18, 19, 27);

- alla mancata corrispondenza tra il numero di schede non autenticate ed avanzate, di quelle autenticate e di quelle autenticate, ma non usate (Sezz. 14, 18, 19, 24, 28).

Orbene, il Collegio non può non rilevare come dalla documentazione di causa e dalla verificazione espletata sia risultato provato che, effettivamente, le elezioni del Comune di Riccione del 12 giugno 2022 si siano caratterizzate per una serie non indifferente di irregolarità, inesattezze, imprecisioni e mancanze riguardanti lo svolgimento delle operazioni elettorali e la verbalizzazione delle operazioni compiute delle quali lo stesso Comune - soggetto istituzionale su cui incombe garantire la regolarità e l'affidabilità delle operazioni di voto - non ha potuto che in parte prendere atto, attribuendole all'inesperienza dei presidenti di Sezione, quasi tutti alla prima esperienza. Nella memoria difensiva in atti, in particolare, anche la difesa del Comune - pur divergendo completamente sul significato da attribuire alle irregolarità riscontrate - ha convenuto, in punto di fatto, che:

- quanto alla Sezione n. 2 è vero che non è indicato a verbale il numero delle schede consegnate alla Sezione; quanto alla Sezione 1, la mancanza dell'attestazione risulta pacificamente dal verbale agli atti;

- quanto alla Sezione n. 18, la verbalizzazione dà atto di un numero di votanti diverso da quello effettivo (n. 571 votanti dichiarati invece di n. 561);

- quanto alla Sezione n. 6, risulta che "effettivamente il verbale non è perfettamente compilato" in quanto, a pagina 9 del verbale, il presidente esegue la ricognizione del numero degli elettori della Sezione limitandosi ad indicare i numeri che rinviene nella lista degli elettori della Sezione (ovvero 506 uomini e 538 donne per un totale di 1044 elettori) senza avvedersi della lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea;

- quanto alla Sezione n. 13 che, come riscontrato nel verbale della Sezione n. 6, il presidente ha ammesso al voto un cittadino europeo (e ciò risulta a pag. 27 del verbale) senza aver compilato il paragrafo 5 di pag. 9 nella parte in cui devono essere accertati elettori iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini europei;

- quanto alla Sezione n. 23, risulta che: a) il presidente della Sezione n. 23 ha dichiarato a verbale di avere proceduto prima di iniziare le operazioni di scrutinio dei 5 referendum ad aprire le sei urne (5 del referendum ed 1 delle elezioni amministrative) per verificare eventuali errori di inserimento delle schede nelle varie urne; b) che lo stesso ha effettivamente compilato erroneamente la tabella A) di pag. 50 del verbale, inserendo n. 10 voti nella prima colonna della tabella che avrebbe dovuto invece indicare nella seconda colonna della tabella, in quanto si trattava di schede contenenti voti validi per il candidato Sindaco e voti nulli limitatamente alle liste; c) che da verbale risultano n. 349 schede autenticate e avanzate dalla votazione, mentre il numero degli elettori che non hanno votato è 346; d) che "Il presidente dichiara che gli elettori della Sezione sono n. 945 iscritti nella lista degli elettori della Sezione, n. 1 iscritto nella lista elettorale aggiunta degli elettori cittadini europei e n. 1 elettore ricoverato in luogo di cura. Del tutto inspiegabilmente il presidente attesta che il numero delle schede da autenticare è 1000. Distribuisce agli scrutatori - sempre del tutto inspiegabilmente - n. 950 schede per la vidimazione e dichiara che le schede avanzate sono pari a 57, per cui il numero delle schede effettivamente consegnate al seggio è pari a 1007 che non corrisponde al numero di schede specificato nel verbale di consegna";

- quanto alla Sezione n. 26, che il presidente ha compilato la prima e la seconda colonna della tabella A) di pag. 50 del verbale in modo confuso, chiarendo solo successivamente che i voti espressi solo per il Sindaco (pari a 24) sono stati inseriti nella prima colonna della Tabella A) cumulativamente ai voti validi espressi per i candidati alla carica di Sindaco;

- quanto alle operazioni elettorali della Sezione n. 29, è dimostrato che il verbale di Sezione alla pag. 52 riporta il numero dei voti di lista validi pari a n. 713 che non corrisponde però alla somma dei voti di lista validi, che sarebbe pari a 693;

- quanto alle operazioni elettorali della Sezione n. 3, che il numero di schede autenticate, ma non utilizzate per la votazione è pari a 397 invece del corretto numero di 398;

- quanto alla Sezione n. 8 che il presidente della Sezione n. 8 ha "proceduto inspiegabilmente" a vidimare 50 schede in più rispetto al numero degli elettori della Sezione, che è pari a 845. Le schede vidimate, pertanto, sono state 895;

- quanto alla Sezione n. 13, sebbene il numero delle schede da autenticare sia accertato a pag. 9 del verbale (pari [a] 824), che coincide con il numero degli elettori iscritti nella lista elettorale di Sezione, il verbale è carente della registrazione del numero di schede autenticate da ciascun scrutatore;

- quanto alla Sezione n. 14 che, malgrado gli elettori iscritti nelle liste della Sezione siano in totale n. 946, "inspiegabilmente vengono vidimate 950 schede". Inoltre, malgrado i votanti siano stati n. 520 per cui avanzano dalla votazione n. 430 schede, a pag. 29 del verbale, però, appare il numero 480 invece di 430;

- quanto alla Sezione n. 18, sebbene alle pagine nn. 9 e 10 siano accertati gli elettori della Sezione (970), il numero delle schede autenticate (970) e il numero delle schede avanzate (80), da cui si ricava il numero delle schede consegnate alla Sezione pari a 1050, il presidente omette di dichiarare il numero delle schede autenticate ma non utilizzate dalla votazione; manca inoltre l'attestazione di pag. 10;

- che nel verbale della Sezione n. 19, il presidente ha omesso di dichiarare il numero delle schede autenticate e non utilizzate dalla votazione;

- quanto alla Sezione n. 21, che il presidente è incorso in una serie di errori nella registrazione dei dati a verbale, quali l'indicazione del numero delle schede consegnate al posto del totale degli elettori, oppure il numero delle schede autenticate e avanzate dalla votazione e che il seggio ha autenticato n. 196 schede in meno;

- quanto alla Sezione n. 22, sono state consegnate n. 60 schede in meno (circostanza di cui tuttavia viene data contezza a verbale); inoltre il presidente ha vidimato - inspiegabilmente - dieci schede in più rispetto al numero degli elettori della Sezione;

- quanto alla Sezione n. 23 il presidente, accertato che il numero degli elettori iscritti nelle liste di Sezione era pari a 947, ha ritenuto "inspiegabilmente" di vidimare 950 schede ma di ciò ha dato contezza nel verbale.

Ne consegue che, in punto di fatto, le suindicate irregolarità relative alle Sezioni nn. 2, 3, 6, 8, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26 e 29 devono essere ritenute provate perché non contestate tra le parti.

Documentalmente provata è, altresì, l'autenticazione di un numero di schede superiori al numero dei votanti nelle seguenti Sezioni: 8 (50 schede in più); 14 (4 schede in più); 17 (12 schede in più); 22 (10 schede in più); 23 (3 schede in più) e che, quanto alla Sezione 18, il presidente ha omesso di dichiarare a verbale il numero delle schede autenticate mentre quanto alla Sezione 15 il numero di schede autenticate è stato indicato a matita. Inoltre, è documentalmente provata l'irregolarità relativa alla mancanza di attestazione nel verbale - rectius: all'omessa verifica - della corrispondenza della somma delle schede autenticate e di quelle avanzate al numero di schede consegnate riportato nel verbale di consegna (pag. 10 del modello di verbale), per quanto riguarda le Sezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27.

Risulta, altresì, documentalmente comprovata l'irregolarità relativa alla mancata indicazione a verbale delle schede consegnate quanto alle Sezioni 2, 6, 10, 15 e 18 e quella relativa al mancato accertamento circa la corrispondenza o meno delle schede autenticate non utilizzate al numero degli elettori che non hanno votato, di cui all'art. 29, per le Sezioni 1, 2, 5, 6, 14, 19, 25 e 26.

È dimostrata, inoltre, documentalmente, anche la presenza di cancellature o comunque la compilazione di alcuni dati a matita quanto alle Sezioni 3, 9, 10, 15 e 16 (sebbene, quanto a detta Sezione, possa condividersi l'argomentazione del Comune resistente secondo cui "le vistose cancellature" vanno interpretate come volontà di "barrare" le parti del verbale che non andavano compilate; non risulta, inoltre, documentalmente comprovata l'irregolarità relativa alla mancata indicazione delle schede avanzate con riferimento alle Sezioni 3, 13, 25 e 26 in quanto tale indicazione è stata comunque inserita alla voce "schede autenticate non utilizzate per la votazione").

Ciò posto, quanto alla rilevanza delle suindicate irregolarità - singolarmente considerate - in ordine alla invalidazione delle operazioni elettorali, il Collegio ritiene doveroso premettere, per punti, un inquadramento degli arresti della più recente giurisprudenza in materia (v. ad esempio: C.G.A.R.S., n. 403/2020), secondo cui:

«a) in materia di operazioni elettorali devono considerarsi rilevanti le irregolarità sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse i vizi dai quali non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione di voto, con la conseguenza che sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale;

b) la semplice deduzione della omessa verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate non può giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca e si dimostri anche la concreta irregolarità delle operazioni di voto (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 21 dicembre 2014, n. 3155; C.d.S., Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3829; v. anche T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1163/2012);

c) sono inidonei a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali i "vizi formali nella compilazione dei verbali delle Sezioni elettorali e dei relativi allegati, o da questi emergenti, che riguardano... la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista" (C.d.S., Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2390, e 13 maggio 2006, n. 3488);

d) costituisce mera irregolarità la omessa indicazione nel verbale di Sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei singoli candidati, in quanto tali dati possono essere tratti dalle tabelle di scrutinio (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 giugno 1998, n. 1174);

e) la circostanza che il numero di schede autenticate è superiore o inferiore al numero degli aventi diritto al voto non comporta, ex se, l'illegittimità delle operazioni elettorali (C.d.S., Sez. V, sent. n. 421 del 13 aprile 1999), atteso che quel che rileva è che vi sia corrispondenza tra i dati relativi alle schede autenticate, alle schede scrutinate e alle schede autenticate e non utilizzate; la normativa elettorale non vieta che i componenti dell'ufficio elettorale di Sezione autentichino anche tutte le schede a disposizione (C.d.S., Sez. V, 13 aprile 1999, n. 421; C.d.S., Sez. V, n. 3829/2011);

f) quanto alla irregolarità consistente nella mancata verbalizzazione del numero delle schede autenticate, da tale vizio non deriva, ex se, alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto; tale irregolarità, da sola, è irrilevante, non essendo idonea a compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale (C.d.S., Sez. V, n. 3829/2011; 20 maggio 2008, n. 2390; 13 giugno 2006, n. 3488), potendo assumere rilevanza solo a condizione che non risulti possibile, comunque, ricostruire il dato mancante e quindi l'esatto svolgimento delle operazioni di voto;

g) quanto alla mancata indicazione a verbale del numero di schede consegnate al presidente, "... nessuna disposizione legislativa regionale impone a pena di nullità la verbalizzazione delle schede contenute nel pacco consegnato al presidente dell'ufficio elettorale al momento dell'insediamento... Astrattamente, dunque, l'omessa compilazione del verbale nelle parti in cui esso contempla il numero di schede non autenticate e non utilizzate e la corrispondenza (o meno) delle schede rinvenute nel pacco con il numero indicato all'esterno dello stesso non è idonea a produrre effetti invalidanti sulle operazioni dell'ufficio elettorale di Sezione" (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2865/2015);

h) più in generale, l'omessa indicazione di un dato in verbale non può essere, in sé, causa d'invalidazione delle operazioni elettorali in ossequio al principio di strumentalità delle forme, allorquando il dato mancante sia utilmente ricostruito a posteriori (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 717/2016);

i) assume rilevanza sostanziale e non formale la violazione delle regole espressamente dettate dalla legge circa l'utilizzo delle schede autenticate, ma solo ove non sia possibile verificarne a posteriori il corretto utilizzo (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2865/2015 cit.; C.G.A.R.S., n. 46 del 2014); in particolare, assume rilievo l'acclarata mancanza di schede autenticate e non utilizzate che può integrare l'ipotesi della scheda ballerina, consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all'elettore del seggio, al fine del voto guidato (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 aprile 2016, n. 717; Sez. II, 28 dicembre 2012, n. 1163)».

La prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato aderisce quindi al principio di base che "la regola fondamentale nella materia elettorale è quella del rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, che pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale" (C.d.S., Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863).

Invero, "il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, coniugato con i generali principi di conservazione dell'atto, comporta l'applicazione dell'istituto dell'illegittimità non invalidante nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale" (C.d.S., III, 19 dicembre 2017, n. 5959, a sua volta recante ulteriori richiami giurisprudenziali).

Onde è che, «In applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del favor voti, nelle operazioni elettorali vanno quindi considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto, in quanto rispetto a tali inesattezze deve prevalere l'esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale (v. ad es. C.d.S., V, 27 giugno 2011, n. 3829), senza che possa bastare, in contrario, addurre vagamente che le schede mancanti "potrebbero" essere state utilizzate per "voti di scambio"» (C.d.S., V, 19 gennaio 2013, n. 297).

Come è stato puntualizzato nell'ambito della medesima giurisprudenza, peraltro, "il semplice sospetto dell'utilizzo di un sistema fraudolento, se non corroborato da specifici elementi oggettivi non raggiunge la soglia contenutistica necessaria per sostanziare una censura meritevole di un esame giurisdizionale". E, proprio con riguardo al sistema delle c.d. schede ballerine, è stato confermato, appunto, che "il solo sospetto di un utilizzo fraudolento delle schede rinvenute, in assenza di riscontri oggettivi, costituisce censura generica inidonea ad entrare nel processo" (C.d.S., III, 30 gennaio 2017, n. 368). Anche in un caso in cui si era rivelato impossibile "chiarire quale sorte abbia avuto il notevole numero di schede che risultano consegnate alle Sezioni e non utilizzate", è stato quindi affermato che tale circostanza avrebbe potuto portare all'annullamento delle operazioni elettorali solo ove fosse stata "dimostrata la sua concreta incidenza sul risultato elettorale, non essendo sufficiente un mero dubbio. È palese, infatti, che la volontà espressa dagli elettori può essere sovvertita laddove si riscontrino positivi elementi circa l'irregolarità della sua ricostruzione da parte delle Sezioni elettorali, in mancanza dei quali la volontà popolare deve essere rispettata" (C.d.S., III, 30 giugno 2016, n. 2950).

Analogamente, in assenza di particolari indizi di inquinamento del voto municipale è stato ritenuto che "la scomparsa di un numero limitato di schede (nella specie due, del che lo stesso verbale sezionale dà atto), essendo certamente compatibile con il possibile prodursi di comuni, innocue - per quanto non commendevoli - distrazioni individuali o disfunzioni burocratiche, non può assurgere a causa di invalidità ex se delle operazioni, ma può inficiare queste ultime solo se in grado di incidere effettivamente sullo scarto di preferenze registrato tra i due contendenti alla nomina a Sindaco" (C.d.S., V, n. 297/2013 cit.).

Ferma restando, dunque, la potenziale rilevanza di un dato come quello della non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate, è stato affermato che, per potersi effettivamente giustificare in casi siffatti un'invalidazione dell'elezione, occorre che il detto difetto di coincidenza si accompagni "ad altre irregolarità che facevano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali, o, quantomeno, si collocava in un contesto nel quale l'irregolarità non trovava altra plausibile spiegazione che quella, appunto, della pratica della c.d. scheda ballerina" (C.d.S., n. 4863/2016 cit.). E parimenti si è detto, dinanzi agli analoghi casi di una erronea oppure mancante verbalizzazione del numero di schede autenticate e non utilizzate, che ai fini di un'invalidazione fosse necessario quantomeno un principio di prova che la relativa carenza avesse anche "comportato (o fosse l'indice rivelatore di) una effettiva irregolarità delle operazioni elettorali che hanno visto la lista avversaria riportare un numero maggiore di voti" (C.d.S., III, n. 5959/2017 cit., e ivi ulteriori richiami).

In estrema sintesi le conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza sono quelle di ritenere: a) l'irrilevanza delle irregolarità di ordine meramente formale che non si traducano in una sostanziale inattendibilità del risultato finale; b) la rilevanza, in quanto trattasi di irregolarità sostanziale, della riscontrata mancanza di schede autenticate e non utilizzate, in quanto dalla stessa sia possibile desumere fondatamente la c.d. ipotesi della "scheda ballerina", consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata per essere utilizzata al posto della scheda consegnata all'elettore del seggio.

Il Collegio, pertanto, ha ritenuto di disporre una verificazione volta ad acclarare, innanzitutto, la sussistenza nel caso di specie di irregolarità pacificamente ritenute dalla giurisprudenza di natura "sostanziale", richiedendo alla Prefettura di Rimini di:

a) verificare che il numero delle schede autenticate e non utilizzate corrisponda al numero degli elettori che non hanno votato;

b) accertare che la somma delle schede autenticate e di quelle avanzate in possesso corrisponda al numero di schede consegnate riportate nel verbale di consegna (pag. 10);

c) verificare l'effettiva corrispondenza tra le schede consegnate, autenticate, scrutinate e autenticate ma non utilizzate.

All'esito della verificazione, sebbene tale corrispondenza sia stata accertata con riferimento alle Sezioni nn. 1, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 25, 26, tuttavia con riferimento alle restanti 12 Sezioni nn. 2, 3, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 29 - pari al 54,5% delle Sezioni prese in esame dall'organo verificatore - la Prefettura ha riscontrato una mancata corrispondenza o, comunque, l'impossibilità di verificare la corrispondenza tra il numero di schede consegnate, quelle autenticate, e la somma delle schede dei votanti con quelle degli elettori che non hanno partecipato al voto nei termini seguenti:

- quanto alla Sezione 2, dopo aver preliminarmente evidenziato che nella Busta 5/COM della Sezione n. 2 non è presente la Busta 5-bis/COM, rinvenuta nella Busta n. 5/COM della Sezione n. 1 (vedi verbale n. 1 del 6 marzo 2023), il verificatore rileva che dal verbale di consegna al presidente dell'ufficio elettorale di Sezione n. 2, Modello 18/COM, risultano consegnate n. 1100 schede. Dal verbale delle operazioni dell'ufficio distaccato (seggio speciale), Modello 23/COM, risulta a pag. 4 l'indicazione di n. 3 schede autenticate e a pag. 11 n. 3 votanti. Dal conteggio delle schede contenute nella Busta 3/COM risultano: n. 114 schede avanzate non autenticate; n. 420 schede autenticate e non utilizzate per la votazione. Il verificatore rileva che il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione (n. 420) non corrisponde al numero riportato nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di Sezione, ove a pag. 29 è erroneamente indicato n. 114. Pertanto, dalla differenza degli elettori iscritti alla Sezione (986) ed i votanti (567) risulta che gli elettori che non hanno votato è n. 419. Quindi il numero delle schede autenticate non utilizzate (420) non corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (419). Dal conteggio suindicato risulta che le schede scrutinate sono n. 567, numero corrispondente al numero dei votanti. Dal verbale di consegna al presidente dell'ufficio elettorale di Sezione n. 2, Modello 18/COM, le schede consegnate risultano n. 1100, mentre, dai conteggi effettuati, il totale delle schede risulta 1101 (114 + 420 + 567);

- per la Sezione n. 3 è risultato che il totale delle schede scrutinate n. 426, sommate alle n. 12 schede estratte dalla Busta 5-ter, è 438, pari al numero dei votanti. Dalla disamina delle tabelle di scrutinio della Sezione n. 3, Modelli 33/COM e 35/COM, si è rilevato che i dati inseriti nel Modello 35/COM corrispondono a quelli riportati nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di Sezione n. 3, Modello 19/COM, mentre le tabelle di scrutinio, Modello 33/COM, risultano incomplete. Inoltre, dal verbale di consegna delle schede al presidente dell'ufficio elettorale di Sezione n. 3, Modello 18/COM, le schede consegnate risultano n. 900, mentre, dai conteggi effettuati, il totale delle schede Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini risulta n. 901 (65 schede avanzate non autenticate + 398 schede autenticate non utilizzate + 426 schede scrutinate + 12 schede nulle, bianche e contestate e non assegnate). Il verificatore ha evidenziato, inoltre, che il Modello 33/COM non riporta i voti espressi solo per il candidato Sindaco (verbale n. 2 pag. 5);

- per la Sezione n. 6 il verificatore ha evidenziato che non è stato possibile accertare documentalmente se il numero delle schede autenticate, di quelle autenticate non utilizzate e di quelle avanzate non autenticate, corrisponda a quanto indicato nel verbale Modello 19/COM, in quanto a pag. 10 del suddetto verbale non è stato riportato alcun dato. Mentre dal verbale Modello 18/COM del Comune di Riccione risulta la consegna di n. 1100 schede, dal conteggio effettuato delle schede risultano consegnate 1102 schede (58 schede avanzate non autenticate + 411 schede autenticate e non utilizzate per la votazione + 2 schede contestate e non assegnate + 5 schede nulle + 6 schede bianche + 620 schede valide scrutinate); il numero delle schede autenticate non utilizzate (n. 411) non corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (n. 412); il numero delle schede scrutinate (n. 633) non corrisponde al numero dei votanti della Sezione (n. 632); il numero delle schede autenticate (n. 1044) corrisponde alla somma dei votanti (n. 633) e delle schede autenticate non utilizzate (n. 411). Anche in tal caso, la differenza è di una scheda;

- dalla verifica effettuata per la Sezione n. 11 è emerso che il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 499 + 9 nulle e bianche = 508) di quelle autenticate non utilizzate (n. 409) e di quelle avanzate non autenticate (n. 82) non corrisponde a quanto indicato nel verbale Modello 19/COM, in quanto a pag. 8 del suddetto verbale risulta che il numero delle schede consegnate è 1000. Diversamente la somma delle schede sopraindicate è n. 999;

- per la Sezione n. 12 è risultato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 490 + 7 nulle e bianche = 497), di quelle autenticate non utilizzate (n. 332) e di quelle avanzate non autenticate (n. 72) corrisponde a quanto indicato nel verbale Modello 19/COM (schede consegnate n. 901);

- per la Sezione n. 14 il verificatore ha rilevato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 4 schede nulle + n. 5 schede bianche + n. 511 schede valide), di quelle autenticate non utilizzate (n. 432) e di quelle avanzate non autenticate (n. 53) non corrisponde al totale delle schede consegnate riportato a pag. 8 del verbale Modello 19/COM (schede consegnate n. 1003). Dal conteggio effettuato il totale delle schede consegnate risulta infatti n. 1005; il numero delle schede autenticate e non utilizzate (n. 432) non corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (n. 426), ovvero n. 946 iscritti nelle liste - n. 520 votanti = n. 426. Il presidente della Sezione invece ha indicato n. 480 schede autenticate non utilizzate e non n. 432; il numero delle schede autenticate utilizzate per la votazione (4 schede nulle + 5 schede bianche + 11 schede valide) corrisponde al numero dei votanti della Sezione (n. 520);

- per la Sezione n. 17 è risultato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 593 di cui 9 schede nulle + 5 schede bianche + 579 schede valide), di quelle autenticate non utilizzate (n. 405) e di quelle avanzate non autenticate (n. 50) non corrisponde al totale delle schede consegnate riportato a pag. 8 del verbale Modello 19/COM (schede consegnate n. 1050), in quanto il totale delle schede conteggiate risulta n. 1048;

- per la Sezione n. 18 si è rilevato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 8 schede nulle + n. 4 schede bianche + n. 558 schede valide), di quelle autenticate non utilizzate (n. 399) e di quelle avanzate non autenticate (n. 85) non corrisponde al totale delle schede consegnate riportato nel verbale di consegna Modello 18/COM (n. 1050). Dal conteggio effettuato il totale delle schede consegnate risulta infatti n. 1054. Il numero delle schede avanzate non autenticate indicato a pag. 10 del verbale Modello 19/COM (n. 80) non corrisponde al numero delle schede avanzate non autenticate conteggiate (n. 85); il numero dei votanti riportato a pag. 27 del verbale Modello 19/COM è n. 571. Dal conteggio delle schede bianche, nulle e valide risulta un totale di n. 570 schede. Non è possibile accertare la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate risultante dal conteggio (n. 399) con il verbale Modello 19/COM in quanto il suddetto dato non è stato indicato;

- per la Sezione n. 19 è risultato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 5 schede nulle + n. 4 schede bianche + n. 487 schede valide), di quelle autenticate non utilizzate (n. 354) e di quelle avanzate non autenticate (n. 51) non corrisponde al totale delle schede consegnate riportato a pag. 8 del verbale Modello 19/COM (n. 906). Dal conteggio effettuato il totale delle schede consegnate risulta n. 901; il verificatore ha rilevato che non è possibile accertare la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate risultante dal conteggio (n. 354) con il verbale Modello 19/COM in quanto il suddetto dato non è stato indicato e che il numero delle schede autenticate non utilizzate risultante dal conteggio (n. 354) non corrisponde al numero degli elettori che non hanno votato (n. 341);

- per la Sezione n. 22 il verificatore ha rilevato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 3 schede nulle + n. 6 schede bianche + n. 1 scheda deteriorata + n. 8 schede contestate + n. 518 schede valide), di quelle autenticate non utilizzate (n. 362) e di quelle avanzate non autenticate (n. 54), non corrisponde al totale delle schede consegnate riportato a pag. 8 del verbale Modello 19/COM (n. 1002). Dal conteggio effettuato il totale delle schede consegnate risulta infatti n. 952; il numero delle schede autenticate non utilizzate risultante dal conteggio (n. 362) non corrisponde al numero indicato nel verbale Modello 19/COM a pag. 29 (n. 360); il numero delle schede avanzate non autenticate risultante dal conteggio (n. 54) non corrisponde al numero indicato nel verbale Modello 19/COM a pag. 10 (n. 57, da cui bisogna sottrarre n. 2 schede autenticate nel corso della votazione come risulta a pag. 28 e a pag. 29 del verbale Modello 19/COM);

- per la Sezione n. 23 a seguito dei conteggi effettuati è stato rilevato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 11 schede nulle + n. 7 schede bianche + n. 583 schede valide), di quelle autenticate non utilizzate (n. 349) e di quelle avanzate non autenticate (n. 57), corrisponde al totale delle schede consegnate riportato a pag. 8 del verbale Modello 19/COM (n. 1007); dall'esame della tabella di scrutinio della Sezione n. 23, Modello 33/COM, risulta che il totale dei voti attribuiti ai Sindaci indicato a pag. 50 del verbale Modello 19/COM (voti n. 583) corrisponde a quello indicato nella tabella di scrutinio Modello 33/COM; nella tabella di scrutinio Modello 33/COM i voti attribuiti al solo Sindaco vengono indicati in modo analitico a pag. 11 della citata tabella, e in particolare alle colonne a) schede che contengono solo un voto valido per il candidato Sindaco, b) schede che contengono un voto valido per il candidato Sindaco e voti nulli limitatamente alle liste. Pertanto, dal confronto tra la tabella di scrutinio Modello 33/COM e il verbale Modello 19/COM è risultata la corrispondenza con i voti attribuiti al Sindaco indicati a pag. 50 del verbale Modello 19/COM (voti n. 583), ma non c'è corrispondenza con quelli attribuiti al solo candidato Sindaco (voti n. 16); a pag. 50 del verbale Modello 19/COM, nella colonna dei voti espressi per il solo Sindaco, non sono stati riportati i 10 voti che risultano dalla tabella di scrutinio Modello 33/COM alle pagine 9 e 11, colonna b) schede che contengono un voto valido per il candidato Sindaco e voti nulli limitatamente alle liste; dal confronto delle tabelle di scrutinio Modello 32/COM e Modello 33/COM si è riscontrata una non coincidenza formale dei voti validi al candidato Sindaco: a pag. 10 del Modello 32/COM sono stati indicati n. 312 voti validi al candidato Sindaco, mentre a pag. 10 del Modello 33/COM sono stati indicati 322 voti validi al candidato Sindaco con asterisco "trattasi 312 preferenze per errore trascrizione";

- per la Sezione n. 29, a seguito dei conteggi effettuati, il verificatore ha rilevato che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione (n. 13 schede nulle + n. 10 schede bianche + n. 740 schede valide), di quelle autenticate e non utilizzate (n. 528) e di quelle avanzate non autenticate (n. 59) corrisponde al totale delle schede consegnate riportato a pag. 8 del verbale Modello 19/COM (n. 1350), ma che il numero delle schede scrutinate (763) non corrisponde al numero dei votanti indicato a pag. 27 del verbale Modello 19/COM (n. 765) e che il totale delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione indicato a pag. 29 del suddetto verbale Modello 19/COM (n. 526) non corrisponde al numero delle schede conteggiato di 528. Dalla disamina della tabella di scrutinio della Sezione n. 29, Modello 33/COM, è risultato inoltre che non vi è corrispondenza tra i voti attribuiti ai Sindaci, indicati a pag. 50 del verbale Modello 19/COM, e i dati risultanti dalle tabelle di scrutinio Modello 33/COM.

Ciò significa, come già evidenziato, che nel 54,5% delle Sezioni il verificatore ha riscontrato irregolarità di natura, pacificamente, sostanziale relative alla mancata corrispondenza delle schede consegnate alla Sezione, e rispetto alla corrispondenza del numero di schede autenticate alla somma di quelle utilizzate e di quelle non utilizzate, tali da determinare senz'altro l'invalidazione delle relative operazioni elettorali, alla luce della più recente giurisprudenza in materia (cfr. C.d.S., Sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110; sent. n. 8954/2022 del 22 ottobre 2022). Peraltro, anche nel caso in esame, dietro l'apparente minimo scarto tra il numero delle schede autenticate come risultante dai verbali delle Sezioni sopra citate e quello delle schede autenticate adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate, effettivamente rinvenute dalla Prefettura, può nascondersi il fenomeno della c.d. scheda ballerina (in termini, vedi T.A.R. Lazio, Sezione staccata di Latina, 8 luglio 2022, n. 657).

Tale fenomeno, come è noto, consiste nel far uscire anticipatamente dal seggio una scheda "bianca" già vidimata, che verrà poi compilata da terzi e consegnata per essere inserita nell'urna all'elettore compiacente/corrotto o coartato il quale, a sua volta, entrando nel seggio, da un lato ritira a sua volta una ulteriore scheda bianca già vidimata, che consegnerà poi all'esterno del seggio a terzi per la ripetizione di analoga procedura, e dall'atro depositerà nell'urna non già quest'ultima ma quella precompilata consegnatagli all'esterno del seggio.

Si tratta, dunque, di un meccanismo potenzialmente in grado di incidere sulla correttezza del voto in maniera esponenziale e non determinabile a priori: infatti, anche ove ripetuto per una serie indeterminata di voti, all'esito del conteggio della corrispondenza tra schede autenticate e somma del numero di schede utilizzate per il voto e schede corrispondenti al numero dei votanti il risultato del conteggio darà comunque un risultato sempre pari a meno 1 scheda mancante, ovvero la prima scheda fatta uscire dal seggio prima del voto da parte del primo elettore della giornata. Sotto tale profilo, quindi, non è condivisibile la tesi del Comune secondo cui avere riscontrato tale mancata corrispondenza solo in alcune Sezioni e per un numero esiguo di schede non comporterebbe alcun effetto sulla sostanziale affidabilità dell'espressione del voto elettorale, in quando la mancanza di una sola scheda per Sezione all'esito del conteggio è idonea a costituire sintomo del fenomeno in questione.

In ogni caso, il Collegio ritiene che non soltanto le specifiche irregolarità relative alla mancata corrispondenza del numero complessivo di schede autenticate rispetto alla somma delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate a verbale - e, in particolare, la mancanza di schede autenticate e non votate - ma anche le ulteriori irregolarità complessivamente descritte nella settima censura, tutte attinenti a vizi della verbalizzazione atti ad incidere sulla possibilità di acclarare l'effettiva corrispondenza a quanto emerso dal voto dei cittadini, "attengano agli aspetti generali delle operazioni elettorali, sicché non possono essere dequotate a mere irregolarità, denotando, invero, un'estrema confusione che ha governato svariati seggi, idonea ad influire negativamente sul complesso delle operazioni ivi svolte e ragionevolmente impingendo, per tal via, in modo esiziale sull'attendibilità del risultato elettorale" (cfr. in tal senso, da ultimo, C.d.S., n. 6668/2022). Nel caso in esame, peraltro, un gravissimo indizio del fatto che non si possa trattare di mere irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, ma che sussista un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie (cfr. C.d.S., Sez. II, n. 110 cit.), è quanto acclarato dalla verificazione con riferimento alla Sezione 2, in cui oltre alla mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle rimaste inutilizzate, si è rilevato come, incomprensibilmente, una busta relativa a tale Sezione 2 è stata rinvenuta all'interno dell'urna della Sezione 1 che, come rilevato nella memoria di parte ricorrente, distava in una sede collocata a 2 km in linea d'aria di distanza, essendo la Sezione 1 collocata in Viale Vittorio Emanuele II n. 2 e la 2 in Viale Sicilia n. 55, quindi a circa 2 km in linea d'aria, l'una dall'altra. Ciò dimostra, inequivocabilmente, che quantomeno il materiale di cui trattasi sia "uscito" dai locali della Sezione 2 per "rientrare" in quelli della Sezione 1. In ogni caso, la dimostrazione della sussistenza di un intento fraudolento - la cui prova, peraltro, sarebbe acquisibile solo all'esito di un processo penale - non è determinante al fine di pervenire alla conclusione di una oggettiva inaffidabilità del risultato elettorale, poiché le gravi illegittimità accertate devono ritenersi di per sé idonee ad invalidare irrimediabilmente le operazioni elettorali (in termini, C.d.S., n. 6668/2022). In particolare, nella fattispecie in esame non può non attribuirsi rilevanza anche alle ulteriori irregolarità commesse nelle operazioni elettorali, relative non soltanto alla verbalizzazione delle operazioni (in particolare, con riferimento a quanto lamentato da parte ricorrente con riguardo alla mancata verbalizzazione del voto disgiunto), ma anche di altra natura - si veda, particolarmente, quella lamentata nella censura n. 4, con riferimento alla apertura delle urne nella Sezione n. 23 in cui è risultato che il presidente della commissione abbia proceduto, dopo il termine della votazione e prima dello scrutinio e comunque alla presenza dei componenti del seggio, all'apertura delle sei urne (5 del referendum ed 1 delle elezioni amministrative) per verificare eventuali errori di inserimento delle schede nelle varie urne, violazione idonea ad integrare la violazione dell'art. 51 del d.P.R. 570/1960, che impone l'immediata chiusura delle urne al termine della votazione commesse in altre Sezioni - come specificatamente descritte nella settima censura, perché in considerazione del numero delle Sezioni coinvolte anch'esse concorrono a determinare una complessiva inaffidabilità del risultato elettorale.

A fronte di tali irregolarità, complessivamente considerate, avuto riguardo alla specificità della tornata elettorale di cui trattasi - in cui il candidato Sindaco Daniela Angelini è stata eletta al primo turno con uno scarto di soli 48 voti, con cui ha raggiunto la quota del 50% più uno dei voti così da evitare il ballottaggio - il Collegio non può che pervenire alla conclusione dell'annullamento complessivo delle elezioni, non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle irregolarità commesse. È infatti del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall'inesperienza dei presidenti e segretari dei seggi - ai quali, peraltro, per legge, è imposto l'obbligo di assicurare la correttezza e la veridicità delle operazioni elettorali anche a pena di sanzioni penali - piuttosto che da un vero e proprio intento fraudolento.

Ciò che rileva infatti nel caso di specie è l'oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le Sezioni, alcune delle quali talmente gravi e macroscopiche da non consentire di pervenire alla necessaria valutazione di affidabilità e di piena corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori, principio questo da ritenersi fondante dello Stato democratico.

In conclusione, quindi, stante l'assorbenza del settimo motivo di censura, da ritenersi fondato anche in relazione alla sua connessione con l'ottava censura, il ricorso va accolto disponendosi il complessivo annullamento delle operazioni elettorali come indicate in epigrafe, ivi compresa la proclamazione del Sindaco al primo turno. Al riguardo, infatti, come evidenziato nella citata sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Latina, n. 657/2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6688/2022, la rilevanza delle irregolarità commesse rende irrilevante il vaglio della c.d. "prova di resistenza".

Avuto riguardo alla materia del contendere, il Collegio ritiene di disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite, ponendo invece esclusivamente a carico del Comune, a fronte delle reiterate e pacificamente ammesse irregolarità commesse nei seggi elettorali, le spese della verificazione, che sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla le operazioni elettorali in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite, ponendo esclusivamente a carico del Comune di Riccione le spese di verificazione, che vista l'istanza di liquidazione presentata si ritiene equo di liquidare in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.p.a., la comunicazione della presente sentenza al Sindaco del Comune di Riccione e al Prefetto della Provincia di Rimini, a mezzo PEC ai rispettivi indirizzi come risultanti ai sensi dell'art. 28 d.l. 76/2020.

Note

La presente decisione è stata riformata da Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 2 novembre 2023, n. 9407.