Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione III
Sentenza 26 giugno 2023, n. 1993

Presidente: Lento - Estensore: Bruno

FATTO

Il contenzioso in esame riguarda la gara per l'affidamento di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis, del d.lgs. n. 50/2016, per un importo pari a euro 1.327.320,52 indetta dal Comune di Cesarò - e gestita dall'UREGA di Messina - avente ad oggetto «PNRR - Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica "Sicuro, verde e sociale" (Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59 art. 1 comma 2, lettera c, punto 13, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021 n. 101). - Interventi di miglioramento sismico con efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in contrada Malaponte», da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

La commissione di gara ha proposto come aggiudicataria la ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele.

La concorrente ITACA s.c.a.r.l. ha però sollecitato un intervento in autotutela della S.A., denunciando che la prima graduata ditta Sgrò aveva illegittimamente fatto uso dell'istituto dell'avvalimento per corredare e completare i requisiti tecnico-economici del progettista esterno incaricato della progettazione, e chiedendo quindi l'esclusione dalla gara della citata ditta, nonché il ricalcolo della soglia di anomalia, il cui nuovo valore le avrebbe consentito di divenire aggiudicataria.

La commissione di gara, accogliendo in parte le citate osservazioni, ha disposto in data 29 dicembre 2022 l'esclusione della ditta Sgrò, ma ha ritenuto invece - facendo applicazione del principio di invarianza della media - di non dover procedere al ricalcolo della soglia di anomalia, ed ha quindi proposto per l'aggiudicazione la I.G.C. s.r.l., quale seconda graduata.

In una successiva seduta, tenutasi il 18 gennaio 2023, la commissione di gara ha però accolto il reclamo della ditta Sgrò, con il quale l'impresa richiedeva di poter sostituire il progettista originariamente designato, e di essere quindi riammessa in gara. Di conseguenza, la commissione ha riproposto l'aggiudicazione in favore della ditta Sgrò quale migliore offerente, poi decretata dal Comune di Cesarò con provvedimento datato 13 febbraio 2023.

La ITACA s.c.a.r.l. ha quindi proposto in data 15 marzo 2023 il ricorso in epigrafe, col quale chiede: a) l'esclusione della ditta Sgrò; b) di conseguenza, la rimodulazione della soglia di anomalia, la quale dovrebbe essere pari a 30,820511, con conseguente aggiudicazione della procedura di gara in suo favore, avendo presentato il primo ribasso utile pari a 30,8027.

In particolare, la ricorrente ritiene che:

1) il principio di invarianza, anche nel caso di inversione procedimentale, va inteso nel senso di individuare nel momento di adozione del provvedimento di aggiudicazione la cristallizzazione della soglia di anomalia. Sul punto, ha invocato:

a) la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 9381/2022) laddove ha puntualizzato che «Se la ratio consiste nell'esigenza di impedire impugnazioni di carattere strumentale e speculativo, in cui il conseguimento dell'aggiudicazione è ottenibile non già per la portata delle censure dedotte contro gli atti di gara e per la posizione in graduatoria del ricorrente, ma solo avvalendosi degli automatismi insiti nella determinazione automatica della soglia di anomalia (...) deve ritenersi che la preclusione non operi per le iniziative giurisdizionali dirette a contestare l'ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia automaticamente determinata (cfr. C.d.S., Sez. V, 2 novembre 2021, n. 7303; 22 gennaio 2021, n. 683). Solo a queste condizioni, infatti, si evita la preclusione del "fatto compiuto", vale a dire l'impedimento all'esercizio dell'azione giurisdizionale derivante dal solo fatto che la stazione appaltante abbia concluso la fase di ammissione dei concorrenti e assunto il provvedimento di aggiudicazione del contratto. (...) Il momento in cui è emersa l'esistenza di una (possibile) causa di esclusione di uno dei concorrenti assume, così, un valore decisivo per qualificare l'azione giurisdizionale intrapresa dal concorrente che si assume pregiudicato. Se la causa di esclusione è emersa quand'ancora non era stata disposta l'aggiudicazione, l'iniziativa del concorrente è senz'altro legittima, non potendo egli subire preclusioni (e decadenze) processuali (il "fatto compiuto" di cui si è detto) che derivano direttamente dalle decisioni assunte dall'amministrazione (sua controparte del giudizio)»;

b) la giurisprudenza del giudice d'appello siciliano secondo la quale «il Giudice non può disporre rettifiche o correzioni della media dipendenti da "variazioni" (nel numero dei concorrenti e delle offerte valide) intervenute per la prima volta, ossia innovativamente (rispetto all'assetto raggiu[n]to), dopo l'aggiudicazione definitiva (neanche se derivanti da pronunzie giurisdizionali); ma non anche che il Giudice non possa disporre rettifiche e correzioni della media correlate a "variazioni" già intervenute o che avrebbero dovuto essere effettuate precedentemente a tale aggiudicazione, e cioè proprio nella fase di verifica a ciò deputata; sempreché, beninteso, la questione da cui dipende la variazione sia stata sollevata - come nel caso dedotto in giudizio - tempestivamente (...) se così non fosse - se, cioè, non fosse consentito al Giudice di accertare la legittimità delle "variazioni" intervenute nella fase che precede l'aggiudicazione definitiva neanche allorquando le ditte abbiano agito tempestivamente (id est: entro e non oltre la conclusione della fase riservata alla verifica delle offerte) - sarebbe oltremodo facile per l'Amministrazione aggiudicare gli appalti in maniera del tutto arbitraria» (C.G.A.R.S. 230/2018).

Diversamente, nel caso di specie, secondo la ricorrente la commissione ha applicato in modo illegittimo il principio di invarianza già prima dell'aggiudicazione, nonostante il fatto che la ITACA avesse già in data 21 dicembre 2022 contestato l'irregolarità derivante dall'ammissione e successiva proposta di aggiudicazione della gara in favore dell'impresa Sgrò (e nonostante il fatto che tale contestazione fosse stata, in un primo tempo, persino condivisa dalla commissione di gara);

2) in relazione alla postulata esclusione della controinteressata, la ricorrente ricorda che nel corso della gara la ditta Sgrò aveva indicato in sede di offerta un progettista carente dello specifico requisito del fatturato medio annuo richiesto dalla lex specialis, il quale aveva infatti dichiarato di volersi avvalere, a sua volta, di un altro progettista. Prosegue la ricorrente richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 13/2020, laddove si specifica che il progettista deve essere qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo; ossia, come figura che non rientra nella nozione di "concorrente", né in quella di "operatore economico", con la conseguenza che costui non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico, e che l'avvalimento cosiddetto "a cascata" è escluso dalla legge.

La contestazione dell'ammissione, motivata col richiamo alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 13/2020, era stata condivisa ed accolta in un primo tempo dalla commissione di gara - che aveva di conseguenza proceduto ad escludere la ditta Sgrò - ma sarebbe stata poi elusa nella sostanza, allorquando la stessa commissione ha accolto l'istanza di riammissione in gara della citata ditta controinteressata, motivata con la proposta di sostituire il progettista originariamente designato e carente di un requisito essenziale.

Quest'ultimo rimedio, consentito dalla commissione, sarebbe illegittimo - secondo la ricorrente - perché vìola apertamente il principio immanente ad ogni pubblica gara secondo il quale i requisiti richiesti dalla lex specialis devono essere posseduti, per garanzia della par condicio, già al momento della presentazione dell'offerta. Infatti, la sostituzione del progettista privo dei requisiti generali - in deroga alla regola che impone l'immediata esclusione del concorrente - è stata ammessa in giurisprudenza in via eccezionale solo nell'ipotesi in cui il professionista abbia perso in corso di gara i requisiti, purché già posseduti al momento della presentazione dell'offerta.

La ricorrente cita in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve "rimanere rispettata la condizione per cui la modifica soggettiva non deve perseguire finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione (cfr. art. 48, comma 19, d.lgs. 50/2016). Il recesso da un R.T.I. nel corso della procedura di gara non può, dunque, valere a sanare ex post cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione del principio della continuità dei requisiti di partecipazione e, di riflesso, della par condicio tra i concorrenti (C.d.S., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8; Sez. V, 14 febbraio 2018, n. 951; Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1237; Ad. plen., 25 gennaio 2022, n. 2; Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9864)" (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 15 dicembre 2022, n. 1109; cfr. anche T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 13 febbraio 2023, n. 348).

Per di più, secondo la ricorrente, la sanatoria dei requisiti persi "in corso di gara" (e mai di quelli non posseduti ab origine) potrebbe comunque applicarsi solo a quelli di carattere generale ex art. 80, restando invece categoricamente esclusa per quelli di carattere speciale mancanti nel caso in esame (in tal senso viene richiamato C.d.S., Sez. V, 9864/2022).

Il ricorso contenente le descritte censure è stato notificato in data 15 marzo 2023 al Comune di Cesarò, all'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità, all'UREGA di Messina ed alla controinteressata ditta Sgrò.

In data 21 marzo 2023 è stato poi esteso il contraddittorio - in ossequio all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022 - anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze, al Ministero delle infrastrutture e trasporti, al Ministero degli affari europei, politiche di coesione e Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale infrastrutture e mobilità, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia, sottolineando che l'UREGA si è limitato a predisporre un mero atto endoprocedimentale - la proposta di aggiudicazione - mentre gli atti conclusivi della procedura, e lesivi, sono stati adottati dalla stazione appaltante. Nel merito, ha difeso la legittimità degli atti adottati dall'UREGA.

Si è anche costituita la controinteressata ditta Sgrò Alberto Alvaro Daniele che ha preliminarmente eccepito:

a) l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica originaria del ricorso alle autorità del PNRR, come previsto dall'art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, che qualifica parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (ossia, i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti). Nella vicenda a mani - prosegue la difesa della controinteressata - sarebbe poi inapplicabile l'art. 49 c.p.a. dettato in tema di integrazione del contraddittorio, dal momento che le amministrazioni statali che sono state evocate in giudizio in seconda battuta dalla ricorrente non avrebbero il ruolo di controinteressate, bensì di amministrazioni resistenti. In via subordinata, si osserva che l'integrazione del contraddittorio non avrebbe potuto avvenire per spontanea iniziativa della ricorrente, ma solo previa autorizzazione da parte del giudice, da adottarsi quando saranno note le amministrazioni effettivamente titolari del progetto in esame;

b) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della intangibilità della soglia di anomalia ex art. 95 del d.lgs. 50/2016, che consegue al rigetto del primo motivo di ricorso. Tale censura, infatti, dovrà essere respinta poiché la relativa doglianza in sede procedimentale è stata sollevata dalla ITACA in modo tardivo solo col ricorso, nonostante la riammissione della ditta Sgrò fosse stata deliberata dalla commissione in data 18 gennaio 2023 in una seduta alla quale partecipava il legale rappresentante della ditta ITACA, che nulla ha contestato al riguardo;

c) l'infondatezza del ricorso, stante la legittima sostituzione del progettista operata dall'impresa in relazione ad un appalto integrato, nel quale il professionista interviene come "progettista indicato" dal concorrente. Sul punto, viene richiamata la seguente giurisprudenza: "La qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura porta con sé ulteriori necessarie conseguenze. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente, deve ritenersi possibile la sostituzione del progettista indicato con altro professionista, non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente, come invece ritenuto dalla stazione appaltante con il provvedimento impugnato" (T.A.R. Milano 252/2021 e C.G.A.R.S. 276/2021).

All'udienza camerale del 5 aprile 2023 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare nella prospettiva di una ravvicinata fissazione dell'udienza di merito.

Di seguito parte ricorrente e controinteressata hanno presentato memorie.

In dettaglio, la ricorrente: (i) ha richiamato l'art. 12-bis del d.l. 68/2022, laddove stabilisce che "Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR" e nella parte in cui richiama l'istituto dell'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 49 del c.p.a.; (ii) ha altresì evidenziato, a sostegno della propria iniziativa processuale unilaterale, il fatto che gli atti di gara non consentivano di individuare le amministrazioni statali interessate, di guisa che si è reputato di dover fare ricorso in via prudenziale ed anticipata ad una integrazione del contraddittorio nei confronti dei Ministeri che, verosimilmente, potrebbero avere ruolo nella vicenda; (iii) ha precisato che, comunque, l'atto di integrazione del contraddittorio è stato notificato in un momento (21 marzo 2023) nel quale era ancora possibile l'impugnativa dell'aggiudicazione (facendo applicazione dei criteri espressi sul tema dall'Ad. plen. 12/2020); (iv) ha controdedotto sull'eccezione riguardante la mancata tempestiva contestazione della riammissione in gara della ditta Sgrò (proclamata nella seduta del 18 gennaio 2023), sostenendo che già sin dall'origine era stata contestata la possibilità che la predetta impresa partecipasse alla selezione, in quanto priva dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis avuto riguardo alla figura del progettista; in subordine, ha rilevato di avere avuto conoscenza della riammissione della controinteressata Sgrò solo a seguito dell'accesso agli atti richiesti alla stazione appaltante (offerti in visione solo il 21 febbraio 2023); (v) ha ribadito la propria tesi circa l'illegittimità della sostituzione del progettista effettuata dalla controinteressata ed avallata dalla commissione di gara.

In sintesi, la controinteressata ha replicato deducendo: (i) l'inammissibilità del ricorso per difetto originario di contraddittorio, ex art. 12-bis del d.l. 68/2022; (ii) l'inammissibilità della integrazione del contraddittorio effettuata motu proprio dalla ricorrente, senza l'intervento autorizzativo del giudice, e comunque oltre il termine di trenta giorni dall'aggiudicazione; (iii) l'irrilevanza della evasione dell'istanza di accesso agli atti, giacché l'impugnazione della riammissione in gara della ditta Sgrò è stata dichiarata nella seduta del 18 gennaio 2023, e la sua contestazione in via giurisdizionale non postulava affatto la conoscenza di ulteriori atti e documenti che potessero condizionare la stesura del ricorso; (iv) l'irricevibilità dell'impugnazione relativa alla sostituzione del progettista della ditta Sgrò, sia perché tale circostanza è stata resa nota nella seduta del 18 gennaio 2023 alla quale era presente il legale rappresentante della ricorrente, sia perché la circostanza è stata ulteriormente ufficializzata con la nota del RUP del 20 gennaio 2023, comunicata anche alla ricorrente, che dichiarava la conclusione delle operazioni di gara; (v) che non è stato evocato in giudizio, nemmeno con l'atto integrativo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; (vi) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse conseguente alla intangibilità della soglia di anomalia, che matura dopo l'aggiudicazione; (vii) la legittimità dell'avvenuta sostituzione del progettista "indicato" (ossia, professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo), alla luce di Ad. plen. 13/2020.

All'udienza del 10 maggio 2023 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Risulta utile precisare che con il ricorso in epigrafe la ITACA s.c.a.r.l. mira ad ottenere l'aggiudicazione della gara d'appalto in esame, e per conseguire tale obiettivo ha l'onere di ottenere necessariamente: a) sia l'esclusione della prima graduata ditta Sgrò; b) sia il ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte economiche che consegue al predetto mutamento soggettivo della platea dei partecipanti.

Prima di addentrarsi nell'analisi del merito delle censure, occorre però vagliare le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dalle controparti.

1. Sulla integrità del contraddittorio e sull'atto di integrazione.

L'appalto oggetto di contenzioso rientra tra quelli finanziati nell'ambito del PNRR, e pertanto soggiace all'applicazione, sul piano processuale, dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, a tenore del quale "Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR".

La norma non chiarisce se le "parti necessarie" siano da considerare come amministrazioni resistenti, ovvero controinteressate, ma si limita ad istituire un litisconsorzio necessario.

La stessa disposizione, poi, richiama l'art. 49 del c.p.a., in base al quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Deve osservarsi che, per un verso, nessun provvedimento impugnato risulta essere stato adottato dalle citate "amministrazioni centrali"; per altro verso, le stesse amministrazioni devono ritenersi titolari di un interesse alla corretta gestione ed impiego dei fondi PNRR da parte delle singole stazioni appaltanti: quindi, per le esposte ragioni, esse non sono qualificabili come "amministrazioni resistenti", ma rivestono il ruolo di controinteressate in senso sostanziale, avendo interesse alla conservazione degli atti impugnati, in quanto frutto di una gestione dei fondi del Piano ritenuta corretta.

In ragione del loro interesse alla conservazione degli atti impugnati, le amministrazioni centrali per legge devono essere evocate in giudizio, eventualmente con lo strumento dell'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 49 del c.p.a.

Ne consegue ulteriormente che, nel caso di specie, in cui il ricorso è stato notificato ab origine ad un controinteressato, la loro omessa immediata evocazione in giudizio non costituisce causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi fare applicazione del meccanismo integrativo previsto dall'art. 49 c.p.a.

Quanto all'applicazione di quest'ultima norma del codice, è vero che l'integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere preventivamente disposta dal giudice ai sensi del combinato disposto dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2002 e dell'art. 49 c.p.a.; tuttavia, il fatto che parte ricorrente abbia anticipato in via prudenziale tale adempimento, senza attendere l'input del giudice, non costituisce - a parere del Collegio - una causa di inammissibilità del ricorso. Infatti, non avrebbe alcun senso logico, e non tutelerebbe alcun interesse, una soluzione che consentisse alla parte ricorrente di estendere il contraddittorio dietro autorizzazione del giudice, ma considerasse al contempo inammissibile l'anticipazione di tale adempimento per spontanea iniziativa della parte.

Nemmeno può ritenersi che l'integrazione del contraddittorio sia stata eseguita in modo tardivo, sia perché l'art. 49 c.p.a. non fissa alcun termine al riguardo, lasciando libero il giudice di fissare la tempistica, sia perché nel concreto essa è avvenuta in tempi rapidissimi, appena nove giorni dopo la notifica del ricorso introduttivo.

In conclusione, il ricorso deve ritenersi ammissibile sotto il profilo in esame.

2. Sulla inammissibilità dell'impugnazione della riammissione della controinteressata.

Il Collegio ritiene di dover precisare che l'eccezione in esame mira ad impedire che la ricorrente possa avvalersi del ricalcolo (a lei favorevole) della soglia di anomalia. Tuttavia - come già esposto in precedenza - tale obbiettivo assume una valenza secondaria, avendo la ricorrente come primo onere quello di dimostrare l'illegittima partecipazione della ditta controinteressata. Poiché - come si dimostrerà subito appresso - tale illegittimità non sussiste, il Collegio non procede all'esame dell'eccezione in rito, stante l'infondatezza della prima tesi.

3. Nel merito.

La questione prioritaria da esaminare è quella relativa alla legittimità della riammissione in gara dell'impresa controinteressata.

Va premesso che:

- "L'appalto integrato è caratterizzato dal fatto che l'oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione, l'altra per l'esecuzione dei lavori, ma un'unica gara, con un unico aggiudicatario, che diviene il solo contraente della stazione appaltante per tutte le prestazioni pattuite" (C.G.A.R.S. 276/2021);

- il disciplinare di gara (pag. 19, par. 4) stabilisce che l'incarico di progettazione dei lavori può essere affidato o a tecnici appartenenti alla struttura dell'impresa concorrente (se l'impresa è in possesso di una attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata), ovvero a tecnici progettisti esterni. Questa seconda opzione è quella adottata dall'impresa Sgrò, la quale successivamente, avendo avuto contezza del fatto che il professionista originariamente designato era privo di un requisito di capacità professionale, e non avrebbe potuto colmare tale deficit con l'istituto dell'avvalimento, ha proceduto alla sostituzione in corso di gara con altro professionista munito del requisito prescritto.

La ricorrente, per supportare la propria tesi relativa alla giuridica impossibilità di operare la sostituzione del progettista, si appella ad alcune decisioni della g.a. (T.A.R. Bari 831/2022 e T.A.R. Torino 1109/2022) che, a ben vedere, non si attagliano pienamente alla fattispecie in esame, in quanto riguardano una vicenda di sostituzione dell'ausiliaria da parte della concorrente ausiliata (la prima sentenza), e la variazione della composizione di un RTI (la seconda sentenza); in sostanza, ipotesi di modifiche soggettive dei concorrenti.

Per contro, appare al Collegio più confacente rispetto alla questione dibattuta la decisione adottata dal C.G.A.R.S. nella sentenza n. 276/2021, nella quale si è affermato quanto segue: «Il concorrente ed il "progettista indicato" rimangono due soggetti distinti, che svolgono funzioni differenti, con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità. (...) È indubbio che anche i progettisti "indicati", al pari di tutti i soggetti che in qualche modo vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, debbano possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, per cui in loro assenza devono essere esclusi.

Tale principio non è in discussione, ma la questione posta è differente.

Il thema decidendum, infatti, è se, accertata l'assenza di uno dei requisiti generali nel progettista indicato, l'offerente debba essere automaticamente escluso, come avvenuto nel caso di specie, ovvero sia possibile la estromissione del soggetto sprovvisto del requisito e la sua eventuale sostituzione con altro soggetto che, viceversa, sia in possesso di tutti i requisiti di ordine generale.

La qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti - quantomeno nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a "portare" i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione - il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell'accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione.

In altri termini, non essendo un offerente, ma un collaboratore (o, più propriamente, un ausiliario) del concorrente, deve ritenersi possibile la estromissione e l'eventuale sostituzione del progettista indicato con altro professionista, non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta, né di modificazione soggettiva del concorrente. (...) D'altra parte, deve ritenersi che escludere in via automatica il concorrente per una carenza riscontrata in capo ad un soggetto allo stesso estraneo costituisce un esito contrario ai principi comunitari di cui all'art. 57, comma 3, della direttiva UE 2014/24, ed in particolare a quello di proporzionalità (cfr. in proposito, sia pure in tema di subappalto, Corte di giustizia dell'Unione europea 30 gennaio 2020, in causa C-395/2019)».

Il C.G.A., nella stessa sentenza, ha anche precisato che gli effetti sono del tutto opposti nell'ipotesi (che, occorre sottolinearlo, non ricorre nel caso ora in esame) in cui il progettista non sia "indicato" ma "associato": «Un trattamento diverso, invece, deve essere riservato al caso nel quale il progettista esterno all'impresa si associa con quest'ultima ai fini della progettazione ma soprattutto ai fini dell'offerta, vale a dire si qualifica come offerente. La differenza si rivela evidente, poiché, trattandosi di offerente, il progettista "associato", non solo, al pari del progettista "indicato", è coinvolto direttamente dai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici ma, a differenza del progettista "indicato", è decisamente arduo ritenere che possa essere estromesso o sostituito, in quanto ciò determinerebbe una modificazione dell'offerta e dell'offerente, per cui la sua esclusione è destinata a riflettersi, travolgendolo, sull'intero raggruppamento temporaneo tra l'impresa e il progettista».

In conclusione, aderendo all'illustrato orientamento del C.G.A.R.S., il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso sia infondato, non sussistendo una causa di esclusione della ditta Sgrò. Ciò rende inutile l'esame dell'altra - consequenziale - questione posta dalla ricorrente.

In sintesi, il ricorso va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della effettiva complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.