Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 13 luglio 2023, n. 6859

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Morgantini

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente agisce in giudizio ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. per chiedere chiarimenti riguardo le modalità di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, VII, n. 8817 del 17 ottobre 2022 con cui è stata disposta l'ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale del percorso abilitante speciale A051 (Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale).

Il ricorso è infondato.

Con la sentenza del Consiglio di Stato, VII, n. 8817 del 17 ottobre 2022 è stata disposta l'ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale del percorso abilitante speciale A051 (Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale).

Parte ricorrente contesta le modalità di espletamento della prova orale per la quale la stessa ricorrente ammette di essere stata convocata.

Il collegio osserva quanto segue.

Le modalità di espletamento della prova orale non sono oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 8817/2022.

Successivamente alla pubblicazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 8817/2022 l'Amministrazione ha ottemperato, convocando parte ricorrente a sostenere la prova orale.

Prima dell'espletamento della prova orale difetta un interesse al ricorso, considerando che parte ricorrente è stata ammessa a sostenere la prova orale, essendo dunque titolare della medesima situazione di vantaggio che con la citata sentenza del Consiglio di Stato è stata riconosciuta.

L'art. 112 c.p.a. prevede, al comma 5, che il ricorso possa "essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento cui si intende dare continuità, ha affermato che lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell'esecuzione, in assenza del presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del decisum, nell'ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l'aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti (C.d.S., IV, n. 2521 del 5 aprile 2022; VI, n. 7713 del 18 novembre 2021).

In questo contesto la parte privata vittoriosa in sede di cognizione non è legittimata a chiedere chiarimenti al giudice amministrativo in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione soccombente, potendo agire ai sensi del comma 2 per l'ottemperanza della sentenza ogniqualvolta la parte pubblica soccombente non vi provveda; è invece quest'ultima, oltre che il commissario ad acta, la parte titolata a chiedere chiarimenti al giudice sui punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza (C.d.S., IV, n. 2521 del 5 aprile 2022; 17 dicembre 2018, n. 7089; 17 dicembre 2012, n. 6468; V, 19 giugno 2013, n. 3339).

Nella fattispecie in esame, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, l'azione di chiarimenti è inammissibile, in quanto parte ricorrente è la parte vittoriosa del giudizio, sicché il rimedio che essa ha a disposizione, a fronte di condotte dell'Amministrazione ritenute elusive del giudicato, è l'ordinaria azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Essendosi l'amministrazione costituita in giudizio solo formalmente, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

V. anche Consiglio di Stato, sezione VII, sentenza 13 luglio 2023, n. 6860.