Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 24 luglio 2023, n. 953
Presidente: d'Arpe - Estensore: Martone
1. Con ricorso notificato in data 13 aprile 2023 i ricorrenti, Z. Antonio ed E. Giuseppa, premesso di essere proprietari di un fondo, sito nel Comune di San Marzano di San Giuseppe di mq. 1.683, individuato in catasto al foglio 8, originariamente alla particella n. 739 - oggetto di frazionamento nelle particelle n. 907, 908, 909, 910, quest'ultima poi ulteriormente frazionata nelle particelle n. 920 e 921 -, hanno esposto che tale area era stata interessata dal Piano particolareggiato zona B1 - comparto 3, giusta delibera n. 26 del C.c. del 3 maggio 1995, volta alla realizzazione di una strada comunale (l'attuale via Alfieri) e di due lotti edificabili, il lotto n. 25 e n. 26.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che nel 2008 la particella n. 920 del foglio 8 era stata interessata (per mq. 680) da lavori per la realizzazione di una strada comunale, necessari al collegamento tra via Parini e Via Goldoni e l'accesso ai lotti interclusi suindicati, senza tuttavia che gli stessi fossero portati a termine, nonché da opere di fognatura in corrispondenza delle particelle nn. 907 e 908 (occupate per mq. 58 e 300).
Hanno pertanto esposto che, con delibera del Consiglio comunale di San Marzano di San Giuseppe n. 8 del 26 febbraio 1999, era stato approvato uno schema per la cessione bonaria dei beni immobili interessati in esecuzione del predetto Piano particolareggiato, senza però che intervenisse alcuna formale determinazione da parte della P.A.; hanno infine dedotto di aver presentato in data 9 marzo 2023 istanza/diffida a mezzo p.e.c., ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, volta all'adozione di un provvedimento di acquisizione "sanante", per la cessazione dello stato di illegittima occupazione, senza alcun riscontro.
Per tali motivi, i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimo silenzio-inadempimento serbato dal Comune intimato, in relazione all'istanza suindicata, e la conseguente condanna dell'A.c. alla emissione di un provvedimento esplicito sull'istanza ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, volta alla cessazione della illegittima occupazione dei fondi indicati in premessa, oltre alla corresponsione dell'indennizzo ad essi spettante, con nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inadempimento.
2. Il Comune di San Marzano di San Giuseppe non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
3.1. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.2. In primo luogo, osserva il Collegio che occorre evidenziare come sussista l'obbligo del Comune intimato di riscontrare esplicitamente l'istanza degli odierni ricorrenti, presentata in via amministrativa in data 9 marzo 2023 a mezzo p.e.c., essendo decorso il termine di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, con la necessaria precisazione che ciò non impone al Comune di San Marzano di San Giuseppe di determinarsi (necessariamente) in senso favorevole all'emissione di un provvedimento di acquisizione "sanante" ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm., trattandosi invero di attività amministrativa dal contenuto ampiamente discrezionale della P.A. ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.
Ancora preliminarmente, non vi è dubbio che le aree in questione di proprietà dei ricorrenti siano state occupate e asservite al soddisfacimento di un pubblico interesse, ancorché non vi sia stata l'ultimazione dei relativi lavori, ciò emergendo (tra l'altro) dalla relazione tecnica di parte prodotta dai ricorrenti ed inoltrata al Comune intimato nella citata comunicazione p.e.c. del 9 marzo 2023, ove è dato riscontrare la modificazione dello stato dei luoghi nei termini indicati in ricorso.
3.3. Ciò premesso, osserva il Collegio che «la giurisprudenza amministrativa riconosce l'obbligo di provvedere in caso di istanza del privato diretta alla P.A. affinché avvii il procedimento di acquisizione c.d. "sanante"; l'inadempimento dell'obbligo legittima colui che ha presentato l'istanza ad esperire l'azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4696 del 15 settembre 2014). L'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità; il privato può quindi legittimamente domandare o l'emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Inoltre, fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all'Amministrazione sulla possibilità di procedere all'acquisizione c.d. sanante, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo poiché altrimenti l'inerzia si tradurrebbe in un illecito permanente. Pertanto, sebbene l'art. 42-bis non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare la P.A. ad avviare il relativo procedimento e che quest'ultima abbia l'obbligo di provvedere al riguardo, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al Giudice Amministrativo» (cfr., da ultimo, C.d.S., Ad. plen., n. 2 del 9 febbraio 2016).
La stessa Corte costituzionale, nel ritenere infondati, tra gli altri, i dubbi di costituzionalità relativi all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. per mancanza di un termine, ha richiamato il descritto orientamento della giurisprudenza amministrativa che consente al privato di ottenere comunque una decisione da parte dell'Amministrazione entro un termine giudizialmente stabilito (Corte cost., sent. n. 71 del 30 aprile 2015; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 giugno 2017, n. 6597).
3.4. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate, il ricorso deve, quindi, essere accolto, con accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione comunale intimata sull'istanza/diffida (ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001) notificata il 9 marzo 2023 dagli odierni ricorrenti, con condanna del Comune di San Marzano di San Giuseppe, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., a pronunciarsi espressamente sulla predetta istanza/diffida entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
4. Le spese di lite, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della Amministrazione comunale soccombente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., ordina al Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del Sindaco pro tempore, di adottare un provvedimento espresso sull'istanza/diffida ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, inoltrata il 9 marzo 2023 a mezzo p.e.c. dai ricorrenti, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Condanna il Comune di San Marzano di San Giuseppe, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.