Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione I
Sentenza 26 luglio 2023, n. 1846

Presidente: Pasanisi - Estensore: Capozzi

1. Con ricorso notificato e depositato in data 8 luglio 2023 la Ieco Service s.r.l.s. ha richiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della determina n. 291 del 14 giugno 2023 di aggiudicazione in favore del R.T.I. costituendo Maione TE.C.S. s.r.l. - T. Impianti s.r.l. dell'appalto di "adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione promuovendo installazione di sistemi automatici di regolazione", nonché di tutti i verbali di gara e del disciplinare di gara, quest'ultimo nell'interpretazione fatta propria dalla commissione giudicatrice.

1.1. Con i motivi di ricorso, come meglio articolati nel relativo atto processuale, la ricorrente contesta la legittimità di detto affidamento in ordine ai profili di seguito sinteticamente evocati:

a) per erronea attribuzione da parte della commissione giudicatrice in favore del raggruppamento aggiudicatario del massimo punteggio disponibile per l'elemento "tempo di esecuzione dei lavori", per non aver la controinteressata prodotto un "cronoprogramma dei lavori elaborato per singole fasi", come richiesto dal disciplinare di gara;

b) in subordine, per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del disciplinare di gara, per aver la commissione giudicatrice omesso, nella seduta pubblica successiva alla conclusione della fase riservata di valutazione delle offerte tecniche, la lettura dei punteggi attribuiti agli elementi tecnici dell'offerta di ciascun concorrente e dei ribassi proposti e correlativa attribuzione dei relativi punteggi senza soluzione di continuità.

1.2. Si è costituito in giudizio il solo Comune di Nocera Inferiore, resistendo al ricorso.

1.3. All'udienza in camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la ricorrente ha fatto richiesta di definizione del giudizio con sentenza breve, richiesta alla quale nulla ha eccepito il resistente Comune. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre rilevare che il Comune di Nocera Inferiore ha versato agli atti il "Cronoprogramma dei lavori" debitamente sottoscritto digitalmente, conforme al disciplinare di gara, prodotto in sede di gara dalla ditta prima graduata nella busta "C - Offerta Economica", come risulta anche dalla relazione del R.U.P., ing. Mario Ferrante, in atti (cfr. all. 3 produzione di parte resistente).

2.1.2. La stazione appaltante resistente ha, quindi, dimostrato per tabulas la correttezza dell'operato della commissione giudicatrice nell'attribuzione del punteggio relativo alla riduzione del tempo di esecuzione, sulla base sia del cronoprogramma dei lavori - correttamente allegato all'offerta economica ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d), del disciplinare di gara - sia dell'elenco delle attrezzature, dei mezzi d'opera e delle risorse umane impiegate nell'esecuzione dell'appalto, come già indicato nell'elaborato "A 2.1.a Interventi migliorativi e/o integrativi finalizzati a migliorare le condizioni di accesso e di sicurezza dell'area oggetto di intervento" contenuto nell'offerta tecnica (cfr. all. 4 produzione di parte resistente).

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, va preliminarmente evidenziato che l'art. 18 del disciplinare di gara prevede l'istituto dell'inversione procedimentale, ossia l'anteposizione della fase di esame delle offerte alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e l'art. 18.2, alla lett. b), specifica che «a seguito di conclusione della fase di valutazione dell'offerta tecnica, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, quindi aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti. Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio secondo quanto riportato al precedente articolo 17, comma 17.4 del presente disciplinare di gara».

Orbene, dal verbale n. 4 della seduta riservata del 3 aprile 2023 per la valutazione delle offerte tecniche emerge che il presidente della commissione giudicatrice ha disposto il caricamento dei punteggi sul portale telematico C.U.C. e, sebbene dal verbale della seduta pubblica del 14 aprile 2023 fissata per l'apertura e controllo della busta "C - Offerta Economica" la commissione giudicatrice non abbia dato atto dell'intervenuta pubblicazione dei punteggi per le offerte tecniche, risulta documentalmente provato dalla stazione appaltante che la ricorrente ha fatto accesso da remoto a tale prima seduta di gara pubblica e, quindi, ai punteggi pubblicati (cfr. log di accesso alla piattaforma gare telematiche effettuati dalla ricorrente nella data prevista per la partecipazione da remoto alla seduta pubblica di cui agli all. 6-7 produzione parte resistente).

Come si evince, infatti, dalla lettura del manuale per la gestione di una gara telematica, depositato dal Comune di Nocera Inferiore, l'accesso alla piattaforma «consente ai partecipanti ad un bando di gara di visualizzare le diverse fasi della seduta di gara dal front-end. [...] L'operatore economico potrà in questo modo tenersi aggiornato sull'andamento delle fasi di gara, visualizzando: In quale fase della seduta di gara si trova la commissione; I nominativi dei partecipanti e il loro status (ancora da verificare, validati, esclusi); I punteggi, dopo che la commissione ne decide la pubblicazione; I fascicoli di gara di ogni partecipante, con l'elenco dei documenti e le eventuali annotazioni della commissione di gara». Ed ancora, dal manuale emerge che «la commissione deve pubblicare i punteggi per poter proseguire alla fase successiva (verifica offerte economiche). Prima della pubblicazione dei punteggi il software richiede una conferma».

Ne discende che la mancata lettura dei punteggi per le offerte tecniche costituisce, nel caso di specie, una mera irregolarità procedimentale che non può affatto determinare l'invalidazione della gara in quanto il risultato finale raggiunto in sede di adunanze pubbliche non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto verificatosi, né la ricorrente ha allegato l'esistenza di un "indice di lesività" specifico e concreto, atto a rivelare un concreto interesse all'annullamento e, quindi, alla rinnovazione della gara mediante la produzione di elementi oggettivi a supporto del vulnus asseritamente subito dal vizio di carattere formale e procedurale (cfr., sul punto, C.d.S., Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 275).

Il Collegio ritiene, infatti, che non si è verificata alcuna lesione alla garanzia della trasparenza e pubblicità delle operazioni, non solo perché i punteggi delle offerte tecniche sono stati resi accessibili sulla piattaforma telematica di gara, come evidenziato sopra, ma anche perché nel verbale della seduta pubblica del 20 aprile 2023 viene, comunque, fornito un riepilogo dei singoli punteggi ottenuti dagli operatori economici, prima dell'approvazione della graduatoria finale, sicché l'esigenza di conoscenza ed, in definitiva, di trasparenza, delle singole voci del punteggio finale risulta comunque ampiamente soddisfatta.

2.3. Parimenti infondata è l'eccezione di irregolarità della procedura di gara per violazione del principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara.

È noto, infatti, che «il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l'esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l'integrità delle offerte e sia quindi assicurata l'imparzialità del giudizio (C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2018, n. 2811; id., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4993; id., Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257)» e che «la lunghezza delle operazioni di gara non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando alla mancata, tempestiva conclusione della procedura il pregiudizio alla imparzialità e trasparenza della gara» (così C.d.S., Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1335).

Pertanto, non è il dato in sé della lunga durata della procedura a poterne determinare l'annullamento quanto - piuttosto - l'eventuale concreta dimostrazione, che nella specie è mancata, di circostanze effettivamente probanti in ordine alla violazione del principio di trasparenza, par condicio ed imparzialità. Parte ricorrente non ha infatti formulato alcuna deduzione di tale tenore, fermo restando quanto sul punto controdedotto dalla difesa della stazione appaltante sulla necessità, palesatasi nel corso della gara, nella seduta del 17 aprile 2023, di approfondire la tematica delle ammissioni delle tre ditte poi escluse e di aver provveduto alla valutazione delle offerte economiche e alla predisposizione della graduatoria finale in sole due sedute ravvicinate, rispettivamente del 18 e del 20 aprile 2023.

Anche il motivo in esame è quindi da respingere.

3. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori in favore del Comune di Nocera Inferiore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.