Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 1° agosto 2023, n. 598

Presidente: Buricelli - Estensore: Marongiu

Rilevato:

- che il ricorrente, affermando di essere comproprietario degli immobili siti nel Comune di Narcao, loc. Rosas, e distinti al catasto alla sezione C, foglio 4, mappale 53, sub 1 e sub 2, e mappale 106 (in quanto pervenutigli, a suo dire, per successione ereditaria dai suoi genitori), ha impugnato l'ordinanza n. 8 del 15 marzo 2023, con la quale il Comune di Narcao ha ordinato lo sgombero dell'immobile entro 15 giorni;

- che il ricorso è affidato alle seguenti censure: 1) violazione dell'art. 823 c.c., nonché eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, contraddittorietà, travisamento dei fatti e sviamento; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, falsità del presupposto, contraddittorietà, travisamento dei fatti e sviamento;

- che il Comune intimato si è costituito per resistere al ricorso.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, come prospettato d'ufficio alle parti nel corso dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Ritenuto, infatti, che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di sgombero di un'area che si assume demaniale, allorché, come nella fattispecie, la parte ricorrente contesti la demanialità dell'area stessa affermando che si tratti, invece, di area di sua proprietà, posto che in tal caso, pur mirando formalmente all'annullamento di un provvedimento amministrativo, nella sostanza la parte introduce in giudizio una richiesta di accertamento della natura privata dell'area (sul punto, cfr. Cass., Sez. un., n. 7097/2011; C.d.S., n. 5741/2012; Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; 7 maggio 2018, n. 2688; Cass. civ., Sez. VI, ord. 4 gennaio 2018, n. 119; Sez. un., ord. 9 settembre 2013, n. 20596).

Ritenuto in altri termini che, come chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, avendo ad oggetto diritti soggettivi vada devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale un privato, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli è stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto la parte chiede nella sostanza una pronuncia che ha ad oggetto la proprietà, pubblica o privata, di quel suolo (Cass. civ., Sez. un., 10 settembre 2019, n. 22575; v. Cass., Sez. un., 29 marzo 2011, n. 7097; 6 giugno 1997, n. 5089; 17 giugno 1996, n. 5522; 11 aprile 1995, n. 4146), e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere autoritativo esercitato (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. un., 19 dicembre 2007, n. 26726).

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Considerato che ricorrono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica come giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.