Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 3 agosto 2023, n. 660
Presidente: Massari - Estensore: Pedron
FATTO E DIRITTO
1. Lo Sportello unico per l'immigrazione di Brescia, con decreto del dirigente di data 9 giugno 2022, notificato il 14 ottobre 2022, ha revocato il contratto di soggiorno sottoscritto del ricorrente, lavoratore extracomunitario, in data 2 dicembre 2021. Il contratto di soggiorno si basava sull'accoglimento dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
2. La revoca è stata disposta ai sensi dell'art. 103, comma 18, del d.l. 34/2020, avendo lo Sportello unico accertato la produzione di documentazione falsa nel corso della procedura di emersione.
3. Nello specifico, è stata contestata la contraffazione del referto ospedaliero rilasciato in data 21 ottobre 2018 dalla ASST del Garda, utilizzato dal ricorrente come prova della presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020. La ASST del Garda ha confrontato il documento con il proprio archivio informatico, e ha rilevato che la data di nascita stampata sul referto è stata modificata a penna per farla coincidere con quella del ricorrente. Inoltre, la data di nascita modificata a penna è incongruente con il codice fiscale stampato sul referto, che non è quello del ricorrente.
4. Contro il provvedimento di revoca il ricorrente ha presentato impugnazione, evidenziando che esisterebbe una seconda prova della presenza in Italia, costituita dalla dichiarazione del Consolato generale del Senegal di Milano di data 21 novembre 2022, nella quale, oltre alle generalità del ricorrente, vi è un riferimento al passaporto rilasciato dal medesimo Consolato in data 8 gennaio 2020.
5. L'amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Nella relazione depositata l'11 gennaio 2023 lo Sportello unico ha peraltro precisato che una volta acquisita la dichiarazione consolare sarebbero state effettuate le necessarie verifiche. Di conseguenza, lo Sportello unico, pur ribadendo la correttezza della valutazione degli elementi già acquisiti, ha lasciato aperta la possibilità di un esito favorevole al ricorrente una volta completato il nuovo segmento istruttorio ("si conferma al momento il rigetto emesso").
7. Questo TAR, con ordinanza n. 39 del 24 gennaio 2023, ha invitato lo Sportello unico a completare le verifiche sulla dichiarazione consolare e a pronunciarsi sull'ipotesi della presenza del ricorrente a Milano in data 8 gennaio 2020 per il ritiro del passaporto, fissando a tale fine il termine del 6 maggio 2023.
8. Nessuna informazione sugli sviluppi della vicenda è in seguito pervenuta dalle parti.
9. Sulla vicenda così sintetizzata si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) l'art. 103, comma 18, del d.l. 34/2020 sanziona con l'esclusione dalla sanatoria la produzione di documenti contraffatti o di informazioni false. L'impossibilità di conservare qualsiasi posizione di vantaggio ottenuta attraverso questi mezzi è estesa anche agli atti aventi carattere privatistico ("Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni");
(b) la normativa interna riflette il dovere di lealtà presente nel diritto internazionale, in grado di bilanciare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Viene infatti ritenuta corretta la perdita del titolo di soggiorno, anche a distanza di tempo, quando il richiedente abbia fornito alle autorità nazionali informazioni false o fuorvianti (v. CEDU, Sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi, punti 98 e 104; CEDU, Sez. V, 23 giugno 2022, Alleleh, punti 75 e 99);
(c) perché si possa disporre la perdita del beneficio della sanatoria è però necessario che la rappresentazione di elementi falsi abbia creato l'apparenza di fatti o requisiti realmente inesistenti. Da questa situazione occorre tenere distinta l'ipotesi del falso innocuo, che ricorre quando vengano forniti elementi falsi non necessari allo scopo perseguito, in quanto l'interessato avrebbe avuto a disposizione anche fonti di prova autentiche;
(d) se dunque non è certamente commendevole alterare un referto ospedaliero, occorre comunque applicare una sanzione proporzionata all'infrazione, e necessaria alla salvaguardia degli interessi pubblici descritti nell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
(e) all'interno della procedura di emersione dal lavoro irregolare, l'interesse pubblico perseguito dal legislatore richiede soltanto che siano esclusi dal beneficio gli stranieri entrati in Italia dopo l'8 marzo 2020, non quelli che pur avendo fatto ingresso in un momento anteriore, e potendone dare dimostrazione, abbiano preferito tentare la via della produzione di documenti falsi. All'origine di questa scelta individuale, prima ancora della volontà di trarre in inganno le autorità italiane rappresentando un requisito inesistente, vi è un errore di valutazione circa la possibilità di dare una prova sufficiente della presenza;
(f) pertanto, se l'elemento di prova utile viene portato a conoscenza dell'amministrazione in un secondo momento, è necessario che sia preso in esame e sottoposto alle necessarie verifiche;
(g) nello specifico, questi adempimenti non risultano effettuati, nonostante quanto affermato dallo Sportello unico nella relazione depositata l'11 gennaio 2023.
10. Il ricorso deve quindi essere accolto ai fini del riesame, rimettendo allo Sportello unico la verifica della presenza del ricorrente in Italia attraverso la documentazione fornita dal Consolato generale del Senegal di Milano.
11. Per la conclusione del procedimento è fissato il termine ragionevole di 120 giorni dal deposito della presente sentenza.
12. Tenendo conto dell'iniziale produzione di documentazione falsa e della necessità di approfondimenti in sede amministrativa sulla documentazione prodotta da ultimo, appare giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
13. Il contributo unificato è a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico della Prefettura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dagli art. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.