Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II stralcio
Sentenza 14 agosto 2023, n. 13318
Presidente: Scala - Estensore: Tricarico
FATTO E DIRITTO
1. Con istanza prot. 62116/2004 l'odierno ricorrente proponeva domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi, ex art. 32 l. 326/2003, in relazione all'ampliamento di un immobile ad uso residenziale ubicato in Tivoli, viale Mazzini n. 35, distinto al catasto al foglio 58, particella 119.
1.1. La suddetta istanza veniva respinta dal Comune di Tivoli con il provvedimento di diniego prot. 20991 del 2 aprile 2010.
2. Avverso il menzionato diniego di sanatoria veniva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con atto notificato in data 11 agosto 2010.
3. Questi i motivi di doglianza dedotti:
I) violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, dell'art. 6 l.r. n. 12/2004. Carenza dei presupposti. Violazione degli obblighi di collaborazione e del giusto procedimento. Violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento.
Si lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della sanatoria, con conseguente mancata partecipazione endoprocedimentale dell'interessato;
II) violazione dell'art. 6, comma 3, e ss. l.r. n. 12/2004.
L'istanza di condono edilizio sarebbe completa di documentazione e bollettini, quindi in data 2 maggio 2009 si sarebbe formato il silenzio-assenso, una volta trascorsi 36 mesi dall'ultima rata, versata appunto il 2 maggio 2006;
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. l. n. 241/1990, in particolare, dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.
Si denuncia la carenza di comunicazione di avvio del procedimento, la quale invece sarebbe stata necessaria in considerazione della circostanza che vengono in contestazione profili fattuali in ordine alla natura ed ai vincoli gravanti sull'opera di cui si è chiesta la concessione in sanatoria;
IV) violazione dell'art. 32 della l. n. 326/2003. Violazione degli artt. 4, 5 e 6 della l.r. n. 12/2004. Violazione delle regole del giusto procedimento di sanatoria. Violazione degli artt. 2 e 10-bis della l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990.
Si contesta la mancata concessione della sanatoria in favore del ricorrente senza aver rispettato la disciplina espressamente e dettagliatamente articolata dalla l.r. n. 12/2004.
Sotto altro profilo, la motivazione della determinazione impugnata sarebbe carente, giacché si risolve, quanto ai presupposti di diritto, in una mera elencazione di leggi genericamente riportate, senza specificazione in modo analitico e concreto delle previsioni applicate alla fattispecie in esame.
4. Il Comune di Tivoli proponeva, nei termini di legge, opposizione, ex art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la trasposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
4.1. Il Sig. Z. provvedeva alla riassunzione del ricorso davanti a questo T.A.R. con deposito in data 6 dicembre 2010.
5. Con atto depositato in data 10 marzo 2011, si costituiva in giudizio il Comune di Tivoli, depositando documentazione.
5.1. Fissata l'udienza di smaltimento dell'arretrato alla data del 26 maggio 2023, il Comune depositava memoria ex art. 73 c.p.a.
6. Quindi nella suindicata udienza, tenutasi in modalità da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a., il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.1. Esso è privo di fondamento.
7. Si rammenta che il diniego di condono edilizio espresso nell'impugnato provvedimento si fonda sul parere contrario espresso dall'ufficio all'esito dell'istruttoria, in quanto le opere oggetto della relativa istanza sono rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, essendo state realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico. Esse non sono conformi a norme urbanistiche ed a prescrizioni degli strumenti urbanistici.
7.1. La motivazione appare congrua, emergendo le ragioni per le quali il condono è stato denegato.
8. Sull'aspetto sostanziale non si rinviene alcuna difesa nel ricorso in esame: il ricorrente, pur lamentando di non essere stato destinatario del preavviso di rigetto e pur affermando che ciò gli avrebbe impedito di portare elementi utili in sede procedimentale, neppure ex post nel presente giudizio reca alcun dato a confutazione di quanto dichiarato e statuito dall'Amministrazione comunale.
8.1. È evidente che, in applicazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990, la dedotta violazione dell'art. 10-bis (e anche 7) della l. n. 241/1990 non inficia il provvedimento finale qui gravato.
9. Stante il vincolo sull'area interessata dalle opere oggetto di domanda di sanatoria ed essendovi impedimenti al rilascio del titolo edilizio, non può ritenersi formato il silenzio-accoglimento, differentemente da quanto assunto da parte ricorrente.
9.1. Come ha, infatti, ribadito recentemente questa Sezione (II-bis, 5 gennaio 2023, n. 219), in materia edilizia il silenzio-assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso (C.d.S., n. 6235/2021).
Pertanto, la formazione del silenzio-assenso è esclusa allorché l'istanza di condono non possiede i requisiti sostanziali per il suo accoglimento, il che è quanto si registra in parte nella specie, come sopra esplicitato.
10. L'infondatezza di tutti i motivi di diritto dedotti, come sopra esaminati, comporta la reiezione del ricorso in epigrafe.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in via forfetaria in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.