Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 18 agosto 2023, n. 426
Presidente: Panzironi - Estensore: Perilli
Con atto protocollato in data 1° settembre 2020, la Giois s.a.s. di Isolina Di Giambattista e C. ha chiesto al Comune di Roseto degli Abruzzi (d'ora in avanti solo il Comune) di provvedere alla riclassificazione urbanistica di alcune aree di sua proprietà, che asserisce essere state assoggettate, dal PRG approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Teramo n. 1 del 10 gennaio 1990, a vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio, decaduto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.P.R. 8 giugno 2021, n. 327, per decorso del termine quinquennale di efficacia.
La richiesta di riclassificazione urbanistica ha ad oggetto le aree contraddistinte al catasto comunale al foglio 47, particelle 1898 e 623, ricadenti nella zona F - sottozona F1 «Verde Pubblico» (parte della particella 1898 e tutta la particella 623) e nelle «Aree destinate alla viabilità» (parte della particella 1898).
Il Comune non ha riscontrato la predetta istanza.
Con ricorso notificato il 21 settembre 2021 e depositato il 28 settembre 2021, la Gois s.r.l. - nelle more subentrata nella titolarità degli immobili ubicati nelle predette aree in seguito ad un'operazione di trasformazione societaria - ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza e ha domandato, previo accertamento della sua illegittimità, la condanna del Comune a pronunciarsi su di essa con un provvedimento espresso, entro il termine di sessanta giorni o entro un diverso termine fissato dal Tribunale.
La società ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di nominare un commissario ad acta, il quale, nel caso in cui l'inerzia del Comune dovesse protrarsi oltre il termine fissato per provvedere, provveda in sostituzione di questo.
Ha resistito al ricorso il Comune, deducendo l'insussistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione urbanistica presentata della società ricorrente, in ragione della natura conformativa e non espropriativa dei vincoli apposti dal PRG sulle aree interessate.
Alla camera di consiglio del 12 luglio 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Ai fini del decidere, è necessario accertare l'effettiva natura dei vincoli apposti dallo strumento urbanistico generale sulle aree di proprietà della società ricorrente.
Dal certificato di destinazione urbanistica del 19 giugno 2023, prodotto in giudizio dal Comune (documento n. 2 dell'indice della parte resistente), risulta che, in base al PRG approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia di Teramo n. 1 del 10 gennaio 1990:
a) la particella 623 ed una porzione della particella 1898 ricadono in zona F «Attrezzature ed impianti di interesse generale» sottozona F1 «Verde pubblico», disciplinata dall'art. 26 delle NTA del PRG;
b) la porzione residua della particella 1898 ricade nelle «Aree destinate alla viabilità», disciplinate dall'art. 28 delle NTA del PRG.
Ai sensi dell'art. 26 delle NTA, nella sottozona F1 «sono ammesse le seguenti utilizzazioni: - nucleo elementare di verde; - gioco ed attività sportive, ricreative e culturali in genere; - parchi di quartiere; - parchi urbani. Nella sottozona possono essere realizzate costruzioni per servizi igienici e connesse con impianti sportivi. Possono, eventualmente, essere cedute in uso aree per la realizzazione di costruzioni in precario, destinate ad attrezzature di ristoro, con piano di utilizzazione che individui i luoghi e le tipologie».
Lo strumento urbanistico generale consente dunque ai privati di effettuare «costruzioni per servizi igienici e connesse con impianti sportivi» e di cedere in uso le «aree per la realizzazione di costruzioni in precario, destinate ad attrezzature di ristoro».
L'art. 26 delle NTA si limita a fissare la destinazione delle aree inserite nella sottozona F1 ma non prevede la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
La destinazione a verde pubblico, imposta dallo strumento urbanistico generale alle aree di proprietà privata, non integra un vincolo sostanzialmente espropriativo, dal momento che non preclude in assoluto lo sfruttamento economico delle stesse e perciò non è idonea a svuotare di contenuto il diritto di proprietà.
La destinazione a verde pubblico si limita infatti a conformare il diritto di proprietà privata ad un determinato utilizzo, in vista del perseguimento di un interesse pubblico generale, per cui deve essere ricondotta all'attività di zonizzazione del territorio comunale, con conseguente natura conformativa del vincolo.
L'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio da parte dello strumento urbanistico generale, ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 8 giugno 2021, n. 327, implica infatti la necessaria previsione della realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità (C.d.S., Sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455), non prevista nel caso di specie.
Neppure l'art. 28, lett. b), delle NTA prescrive che la realizzazione delle strade primarie, secondarie e locali debba necessariamente avvenire ad iniziativa pubblica e dunque non esclude a priori l'iniziativa economica privata o mista.
Esso prevede inoltre che «Nelle fasce di rispetto della viabilità è consentito ricavare piazzole di sosta e stazioni per autoveicoli, mediante apposita convenzione revocabile in qualsiasi momento con delibera consigliare».
Il vincolo preordinato alla realizzazione della viabilità previsto nel piano regolatore generale, a differenza del vincolo apposto da un piano attuativo, interessa una pluralità di beni destinati alla realizzazione di un interesse pubblico generale, per cui esso deve essere qualificato come vincolo conformativo (C.d.S., Sez. IV, 31 maggio 2021, n. 4144).
Alla luce di tali considerazioni, i vincoli apposti dal PRG sulle aree di proprietà della società ricorrente sono tutti di natura conformativa.
L'azione disciplinata dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo è volta ad ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con una pronuncia espressa e motivata, sull'istanza del privato, ove sussista un obbligo di provvedere.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso», l'obbligo di provvedere sussiste solo ove il provvedimento richiesto, da adottare all'esito di un procedimento amministrativo, sia idoneo ad incidere, in maniera favorevole o sfavorevole, sulla posizione differenziata vantata dal privato.
Nel caso di specie, non sussiste, in capo al Comune, l'obbligo di provvedere sull'istanza di riclassificazione urbanistica delle aree per le quali il PRG ha previsto la destinazione a verde pubblico ed alla viabilità, dal momento che i vincoli di natura conformativa apposti dallo strumento urbanistico generale, a differenza dei vincoli di natura espropriativa, non sono sottoposti ad un termine finale di efficacia e perciò, non decadendo ad opera del mero decorso del tempo, non postulano la doverosa attivazione di un procedimento amministrativo per la riclassificazione delle aree dagli stessi gravate.
L'inerzia serbata dal Comune, a fronte dell'istanza di riclassificazione urbanistica presentata dalla società ricorrente in data 1° settembre 2022, non può dunque ritenersi illegittima, per cui il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.