Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 23 agosto 2023, n. 629

Presidente: Buricelli - Estensore: Marongiu

Rilevato:

- che la ricorrente ha impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Pula ha disposto la «sospensione dei lavori di cui alla pratica presentata telematicamente al SUAPE in data 20 gennaio 2023, prot. n. 1754, codice univoco 577161, autocertificazione a 0 giorni, avente oggetto manutenzione straordinaria strade interne di proprietà della "Comunione Verde Marina", lungo la S.S. 195 Km. 39», deducendone l'illegittimità per "violazione dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004; violazione del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (art. 1, allegato A, nn. 10, 11); violazione del d.m. 19 luglio 1963; violazione del Piano di lottizzazione approvato dalla Soprintendenza ai monumenti di Cagliari in data 8 marzo 1963; violazione dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001; violazione della l. 3 novembre 1952, n. 1902 in riferimento alle misure di salvaguardia del PUC; eccesso di potere per motivazione perplessa";

- che il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al gravame.

Considerato che il Comune ha eccepito nell'udienza camerale l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, in quanto l'ordinanza impugnata ha cessato di avere efficacia il 20 marzo 2023.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, atteso che:

- ai sensi dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione e alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire "entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori" (come del resto riportato nello stesso provvedimento impugnato);

- ciò comporta che, una volta trascorsi quarantacinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, esso non produce più effetti (T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 766/2017);

- invero, l'ordinanza di sospensione dei lavori ha natura di provvedimento cautelare e provvisorio, teso ad evitare che l'attività costruttiva abusivamente condotta possa essere portata ad ulteriori conseguenze, ed ha pertanto efficacia temporalmente limitata, destinata ad esaurirsi al decorso del quarantacinquesimo giorno dalla sua adozione, sia nel caso in cui venga soppiantata dal provvedimento definitivo di demolizione, sia nel caso in cui quest'ultimo non venga adottato (T.A.R. Sardegna, n. 766/2017, cit.); in ambedue i casi, infatti, l'ordinanza di sospensione dei lavori consuma la sua efficacia e l'eventuale sua impugnazione, quand'anche proposta prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla sua notificazione, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a motivo della postuma perdita di effetti dell'ordinanza stessa (tra le tante, T.A.R. Lazio, n. 4976 del 2 aprile 2015);

- nella fattispecie, il provvedimento comunale recante l'ordine di sospensione dei lavori nei confronti della ricorrente è stato adottato il 3 febbraio 2023 e ad essa notificato in pari data, mentre il ricorso è stato notificato il 3 aprile 2023, ossia ben oltre il termine di efficacia dello stesso provvedimento;

- il ricorso, dunque, è stato proposto in un momento in cui la ricorrente già non subiva alcun nocumento dal provvedimento impugnato, divenuto ormai inefficace, né poteva trarre alcun beneficio dal suo eventuale accoglimento, sicché risulta privo della necessaria condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere, e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato che ricorrono i presupposti per l'adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.