Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione IV-ter
Sentenza 28 agosto 2023, n. 13457

Presidente: Tricarico - Estensore: Bello

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini di legge, la ricorrente ha impugnato la graduatoria relativa al concorso indicato in oggetto lamentandone l'illegittimità, con riferimento al punteggio a lei attribuito, per le ragioni puntualmente indicate in ricorso;

- si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti concludendo per il rigetto del ricorso;

- nelle more del giudizio è intervenuta la rettifica dell'originaria graduatoria, con atto pubblicato in data 19 aprile 2023;

- con ordinanza dell'11 luglio 2023, il Collegio ne ha rilevato allo stato la mancata impugnazione con motivi aggiunti e ha rinviato la trattazione dell'istanza cautelare, pendendo ancora il termine per la proposizione degli stessi, ai fini della verifica della sussistenza di un'eventuale causa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;

- alla camera di consiglio del 23 agosto 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con preavviso alle parti dell'eventualità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Ritenuto che:

- essendo acclarato che la graduatoria rettificata non è stata impugnata dalla ricorrente, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale in forza del quale l'adozione delle graduatorie di concorso rettificate, medio tempore intervenute, comporta che l'amministrazione abbia espresso delle nuove determinazioni dal punto di vista sostanziale, riverberandosi sui punteggi attribuiti ad alcuni candidati e, conseguentemente, sul loro posizionamento nella graduatoria finale. Da ciò discende che la loro mancata impugnazione non può non determinare l'improcedibilità del ricorso, non potendosi domandare al G.A. alcuna tutela di tipo demolitorio nei confronti di un provvedimento, quale l'originaria graduatoria emessa che, poi, è stata sostituita da altri atti sopravvenuti (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 febbraio 2022, n. 1315);

- né può invocarsi, in senso contrario, la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata dalla ricorrente nella memoria del 12 luglio 2023, posto che essa riguarda il diverso caso in cui la rettifica consiste nella correzione di meri errori materiali che non incide sul posizionamento dei candidati;

- ancora, al rilievo della mancata impugnazione non può essere opposta l'indicazione, tra i provvedimenti gravati, di "ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale", atteso che, com'è noto, la formula contenuta nell'epigrafe del ricorso, con cui si estende l'impugnazione anche agli atti presupposti, connessi e conseguenti, assume il carattere di una clausola di mero stile, come tale del tutto inconferente (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 25 luglio 2022, n. 329).

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite in ragione dell'esito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.