Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione I
Sentenza 1° settembre 2023, n. 2680

Presidente: Veneziano - Estensore: Mulieri

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente espone che:

- in data 11 ottobre 2022, ha formulato richiesta di accesso a documenti amministrativi ai sensi della l. 241 del 7 agosto 1990, mediante consultazione dei documenti riguardanti i requisiti e la documentazione a supporto prodotta da tutti gli enti, associazioni, società accreditati per lo svolgimento della formazione all'utilizzo dei DAE, e della rispettiva documentazione a supporto della domanda di accreditamento, nonché tutti gli atti ad esso consequenziali;

- l'istanza è collegata al fatto che taluni degli enti accreditati per lo svolgimento della formazione all'utilizzo dei DAE, non sono più dotati dei requisiti necessari per mantenere l'accreditamento con la Regione Sicilia per lo svolgimento della predetta attività;

- non avendo l'Amministrazione riscontrato la suddetta istanza ed essendo decorsi i termini di cui all'art. 25, comma 4, della l. 241/1990, l'istanza deve considerarsi respinta.

Deduce in particolare l'illegittimità della mancata ostensione della documentazione richiesta in violazione degli artt. 1, 2, 3, 22 e 24 della l. 241/1990 nonché dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Per resistere al ricorso si è costituito l'Assessorato regionale della salute della Regione Siciliana eccependo che il ricorso non risulta correlato dei documenti ivi indicati ed in ogni caso la sua inammissibilità per carenza di interesse ad agire.

Con ordinanza n. 1027 del 21 febbraio 2023, parte ricorrente è stata onerata di depositare la sopra citata istanza di accesso.

Alla camera di consiglio fissata per la sua discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Per consolidata giurisprudenza, il diniego di accesso agli atti può essere legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione. L'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (cfr., da ultimo, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 febbraio 2023, n. 349).

Nel caso di specie, come eccepito anche dal resistente Assessorato, la richiesta presentata da parte ricorrente (avente ad oggetto "tutti i dati riguardanti i requisiti e la documentazione a supporto di tutti gli Enti, Associazioni, Società etc... accreditati per lo svolgimento della formazione all'utilizzo dei DAE") è palesemente generica ed esplorativa, non venendo specificati gli atti che si intende visionare e neanche quelli per i quali si ha un fondato interesse alla visione.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.