Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 4 settembre 2023, n. 1241

Presidente: Mielli - Estensore: Amorizzo

FATTO

Con il ricorso in trattazione, il Comitato "Rovereto-Friuli", costituito nel Comune di Selvazzano Dentro, in data 2 luglio 2010 per tutelare l'area verde sita tra via Rovereto e viale della Repubblica, ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Selvazzano Dentro ha perseguito il progetto di costruire sulla suddetta area, in accordo con la I.P.A.B. denominata S.P.E.S. - Servizi alla persona educativi e sociali di Padova, un centro per l'infanzia.

Gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sono i seguenti:

1) la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27 settembre 2010 avente ad oggetto la "Classificazione dell'area sita tra Via Rovereto e Viale della Repubblica per la realizzazione del nuovo centro di infanzia presentato dalla SPES" ex art. 29 delle NN.TT.A. del P.R.G., "come area per l'istruzione al fine di consentirne la realizzazione del Nuovo Centro d'Infanzia conformemente al progetto preliminare presentato in data 11 agosto 2010 dalla SPES";

2) la deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 15 ottobre 2010 con la quale è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2011-2013 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2011, nella parte in cui prevede la realizzazione del centro per l'infanzia della SPES;

3) la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 12 novembre 2010 avente ad oggetto l'approvazione della variante parziale n. 3 al PRG, con la quale il Comune ha disposto di procedere alla vendita all'incanto, ai sensi dell'art. 58 della l. n. 133/2008, delle aree elencate ai nn. 1-2-8-9-10 della delibera e di "adottare la variante parziale al P.R.G. n. 3" per le restanti aree nn. 3-4-5-6-7-10, nonché di "disporre la valorizzazione" di 11 aree, di cui 2 adibite a parcheggio e 9 adibite a verde pubblico (fra le quali quella di Viale della Repubblica);

4) la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 12 novembre 2010 con la quale è stata adottata la variante parziale n. 5 al PRG per la correzione di taluni errori cartografici;

5) la deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 12 novembre 2010 avente ad oggetto "Centro d'infanzia - Approvazione nuovo accordo di programma tra il Comune di Selvazzano Dentro";

6) la deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 15 novembre 2010 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del nuovo Centro d'infanzia nell'area di proprietà comunale sita tra Via Rovereto - Viale della Repubblica.

Con ricorso per motivi aggiunti ha, altresì, impugnato i seguenti atti e domandato la condanna del Comune al risarcimento dei danni:

1) la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21 marzo 2011 contenente l'elenco dei beni immobili "suscettibili di alienazione e valorizzazione ai sensi art. 58 l. 133/2008";

2) la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 14 giugno 2011 avente ad oggetto "Variante n. 5 al PRG - Controdeduzioni osservazioni e approvazione ai sensi dell'art. 50, comma 7, della l.r. 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni";

3) la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2011 di approvazione della variante n. 5 al P.R.G.

Si è costituito il Comune di Selvazzano Dentro che, con memoria depositata in data 20 maggio 2023, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo il Comune abbandonato da lungo tempo il progetto di costruire il centro per l'infanzia nell'area destinata [a] verde pubblico, compresa tra via Rovereto e viale della Repubblica, così come l'intendimento di giungere alla realizzazione di tale struttura mediante accordo di programma con SPES.

Tanto emergerebbe dall'insussistenza di provvedimenti comunali successivi a quelli oggetto di contestazione (in ultimo, alla delibera di approvazione della bozza di accordo di programma, mai sottoscritto), nonché dalla definitiva decadenza delle previsioni urbanistiche in allora introdotte che imporrebbe, ove s'intendesse realizzare oggi l'edificio scolastico allora immaginato, il formale riavvio di tutti i procedimenti amministrativi in allora già conclusi.

Il nuovo P.A.T. del Comune di Selvazzano, approvato nel 2016, prevede, nella Carta delle trasformabilità, che l'area in questione sia destinata a servizi di interesse generale e, in specie, a "Giardino pubblico di quartiere". Inoltre il Piano degli interventi (originato dal previgente PRG in seguito all'approvazione del PAT) è stato oggetto di numerose varianti, di cui l'ultima è la n. 10, approvata con delibera consiliare del 7 giugno 2021, non impugnate.

Risultano, poi, superati tutti gli atti programmatori che il ricorrente ha impugnato con il presente giudizio, sia in riferimento alla programmazione dei lavori pubblici (che è stata ordinariamente aggiornata con cadenza triennale con provvedimenti rimasti estranei al presente giudizio), sia in riferimento al piano delle valorizzazioni e alienazioni di cui all'art. 58 d.l. n. 112/2008. Il Comune ha, da ultimo, approvato il vigente Piano delle alienazioni con delibera consiliare n. 16 del 31 maggio 2022, che segue numerosi altri.

Ha, altresì, eccepito la parziale inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione a ricorrere del Comitato Spontaneo Rovereto Friuli. Lo scopo statutario del ricorrente è limitato alla sola tutela dell'area verde di viale della Repubblica. Rispetto a questo specifico scopo statutario, risulta esorbitante la contestazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni del 2011 contenuta nel primo motivo di ricorso dei motivi aggiunti, con cui il piano stesso è contestato in maniera globale. Tutti gli altri motivi dovranno essere considerati ammissibili solo in quanto abbiano ad oggetto la realizzazione del nuovo centro per l'infanzia in viale della Repubblica.

In subordine, il Comune deduce, altresì, l'inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per l'assenza di prova della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi interno ai membri del Comitato ricorrente, essendo la conservazione dello spazio verde un interesse estremamente generico e presumibilmente suscettibile di essere sottostimato anche dai componenti residenti a fronte della realizzazione al suo posto di altra opera di interesse generale, qual è un centro per l'infanzia. Inoltre, il Comitato ha notevolmente ampliato sia il numero degli aderenti (giunto a circa 660 dai 79 iniziali) sia lo scopo statutario, il che aggraverebbe la situazione di potenziale conflitto.

In ulteriore subordine, il Comune eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per insussistenza dei requisiti necessari alla regolare promozione di giudizi amministrativi da parte del Comitato spontaneo. Difetterebbero in capo al Comitato ricorrente sia la non occasionalità dell'organizzazione che il collegamento stabile con il territorio, poiché il Comitato è stato costituito al solo fine di tutelare l'area verde in viale della Repubblica. Inoltre, a seguito del suo ampliamento il Comitato risulta aver perduto l'asserito nesso di prossimità rispetto agli effetti dei provvedimenti in contestazione.

Ha, infine, controdedotto nel merito su tutte le censure.

Il Comitato, in replica alle eccezioni formulate dal Comune, ha dichiarato essere cessata la materia del contendere con riguardo ai provvedimenti indicati ai punti 1, 2 (solo in parte), 5 e 6, mentre afferma la permanenza dell'interesse alla decisione dei motivi concernenti i provvedimenti di cui ai punti 3 e 4 (deliberazioni di Consiglio comunale n. 55/2010 di approvazione della variante parziale n. 3 e n. 56/2010 di adozione della variante parziale n. 5 al PRG), nonché agli atti impugnati sub 1), 2) e 3) del ricorso per motivi aggiunti (deliberazioni di Consiglio comunale n. 11/2011 sull'elenco immobili alienabili e "valorizzabili", n. 29/2011 di approvazione della variante n. 5 al P.R.G. e di rigetto delle osservazioni alla variante n. 5 al PRG del Comitato ricorrente, rigetto espresso anche nella deliberazione n. 17/2011).

Ha, altresì, replicato nel merito delle censure proposte.

La controinteressata S.P.E.S. - Servizi alla persona educativi e sociali di Padova non si è costituita in giudizio.

All'udienza pubblica del 20 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione del Comitato ricorrente. Per costante orientamento giurisprudenziale, con specifico riguardo alla legittimazione ad agire, a tutela di interessi superindividuali, di soggetti esponenziali sorti in modo spontaneo, come i comitati, in assenza di un'espressa previsione legislativa che direttamente riconosca loro legittimazione processuale, la giurisprudenza ha individuato taluni «indici atti a dimostrare, in funzione della legittimazione processuale, l'effettiva rappresentatività di un ente ai fini della tutela giurisdizionale dell'interesse collettivo di cui lo stesso si dichiara portatore. Tali indici sono stati individuati nei seguenti:

- la finalità di protezione dell'interesse collettivo quale fine cui è preordinata l'attività dell'ente in base alle finalità statutarie;

- la struttura organizzativa stabile, tale da consentire al soggetto di svolgere con continuità la propria attività a protezione dell'interesse collettivo;

- la c.d. vicinitas, ovvero la "prossimità" tra l'interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell'ente» (in merito, cfr. sempre C.d.S., Sez. I, n. 3182 del 2019).

Si è altresì precisato che "per il riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che il comitato spontaneo di cittadini sia munito di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio di riferimento e di un'azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati. Inoltre, occorre che l'attività del comitato si sia protratta nel tempo e che, quindi, il comitato non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti" (in tal senso, cfr. C.d.S., Sez. I, n. 3182 del 2019).

Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che il Comitato ricorrente si è costituito il 2 luglio 2010 appena quattro mesi prima dell'ultima delle delibere impugnate ed è sorto al precipuo scopo di impedire che il progetto di costruzione di un centro per l'infanzia fosse realizzato sull'area in questione ["a) salvaguardare l'area verde situata tra le vie Rovereto, Friuli, Trentino e viale della Repubblica del Comune di Selvazzano Dentro (frazione di Tencarola), individuata dal Comune quale sito per la realizzazione di un asilo e di una scuola materna, con contestuale rimozione dell'area destinata a verde pubblico; b) collaborare con il Comune per individuare altre aree all'interno del Comune in cui sia possibile collocare l'asilo nido e la scuola materna e che comportino un minor impatto dell'opera sul territorio rispetto alla soluzione attualmente individuata, nel rispetto della qualità della vita della popolazione residente nel quartiere e nella cittadina in generale"].

Benché costituito da un nutrito numero di membri il Comitato non ha documentato, nel brevissimo periodo in cui è stato in vita prima dell'approvazione degli atti impugnati, alcun tipo di attività ulteriore rispetto a quella specificatamente riferita al progetto in questione. Manca, dunque, la prova - necessaria ai fini della dimostrazione dei requisiti di legittimazione del comitato - della stabilità nel tempo dell'azione del Comitato che, al contrario, è sorto esclusivamente per contrastare l'iniziativa del Comune.

Né rileva la circostanza che il Comitato abbia partecipato al procedimento, atteso che "La partecipazione procedimentale e il processo amministrativo si fondano, d'altro canto, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, su presupposti e condizioni di accesso differenti, in quanto la partecipazione al procedimento, anche volto all'adozione di atti quali quelli qui impugnati, risponde ad un'esigenza meramente collaborativa che prescinde dalla titolarità di una specifica situazione soggettiva, laddove il ricorso al giudice amministrativo postula invece la titolarità di una siffatta situazione, ovvero il concorso della legittimazione e dell'interesse ad agire, quali condizioni soggettive dell'azione in giudizio che non discendono automaticamente dalla partecipazione al procedimento" (in tal senso, cfr. C.d.S., Sez. I, n. 1583 del 2022).

Neppure può rilevare l'attività svolta dal Comitato dopo la proposizione del ricorso, atteso che le condizioni dell'azione devono esistere al momento della sua proposizione e permanere fino alla decisione.

Il ricorso è, dunque, inammissibile.

2. Esso, in ogni caso, per la parte in cui non è cessata la materia del contendere, è da ritenersi, in parte inammissibile ed in parte infondato.

3. Come espressamente dichiarato dal Comitato ricorrente è cessata la materia del contendere con riguardo all'impugnazione dei seguenti provvedimenti:

a) la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 27 settembre 2010 avente ad oggetto la "Classificazione dell'area sita tra Via Rovereto e Viale della Repubblica per la realizzazione del nuovo centro di infanzia presentato dalla SPES" ex art. 29 delle NN.TT.A. del PRG, "come area per l'istruzione al fine di consentirne la realizzazione del Nuovo Centro d'Infanzia conformemente al progetto preliminare presentato in data 11 agosto 2010 dalla SPES e costituito dagli elaborati di seguito elencati... di demandare alla Giunta la predisposizione di un nuovo Accordo di programma da sottoporre all'approvazione a questo Consiglio...";

b) la deliberazione della G.c. n. 217 del 15 ottobre 2010 con la quale veniva adottato il programma triennale dei lavori pubblici dall'anno 2011 al 2013 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2011, nella parte in cui prevede la realizzazione di detto centro per l'infanzia della SPES (pubblicata sino all'11 novembre 2010);

c) la deliberazione del C.c. n. 57 del 12 novembre 2010 avente ad oggetto "Centro d'infanzia - Approvazione nuovo accordo di programma tra il Comune di Selvazzano Dentro e S.P.E.S. - Servizi alla persona Educativi e Sociali di Padova";

d) la deliberazione di G.c. n. 236 del 15 novembre 2010 ad oggetto "Approvazione progetto preliminare per la realizzazione del nuovo Centro d'infanzia nell'area di proprietà comunale sita tra Via Rovereto - Viale della Repubblica".

Il centro di infanzia che avrebbe dovuto realizzarsi ad opera della S.P.E.S. su parte dell'area del parco di Viale della Repubblica è stato, infine, realizzato in altra area del territorio comunale. Si è, dunque, realizzato lo scopo cui mirava l'impugnativa proposta dal Comitato ricorrente, ossia il trasferimento dell'opera su un fondo diverso da quello che intendeva tutelare.

Permane, a detta dei ricorrenti, tuttavia, l'interesse all'esame delle censure riferite alle delibere di adozione e approvazione delle varianti parziali n. 3 e 5 [deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 12 novembre 2010, con la quale la P.A. disponeva di procedere alla vendita all'incanto, ai sensi dell'art. 58 della l. n. 133/2008, delle aree elencate ai nn. 1-2-8-9-10 e di "adottare la variante parziale al P.RG. n. 3" per le restanti aree nn. 3-4-5-6-7-10, nonché di "disporre la valorizzazione" di 11 aree (fra le quali quella di Viale della Repubblica); deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 12 novembre 2010 di adozione della variante parziale n. 5 al PRG; deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21 marzo 2011 ad oggetto "Elenco beni immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione ai sensi art. 58 Legge 133/2008"; deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14 giugno 2011 "Variante n. 5 al PRG - Controdeduzioni osservazioni e approvazione ai sensi dell'art. 50, comma 7, della l.r. 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni" relative alla variante n. 5; la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 2011 di "Approvazione variante n. 5 al PRG"].

Occorre, dunque, esaminarle partitamente.

4. In via preliminare, è fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse delle censure svolte avverso la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21 marzo 2011 recante l'"Elenco beni immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione ai sensi art. 58 Legge 133/2008". Lo stesso Comitato ricorrente riconosce che l'area in questione è stata di recente inserita anche all'interno del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16/2022 (come peraltro risulta dall'esame della delibera) che non risulta essere stata impugnata. La delibera contempla l'area verde in questione tra gli immobili che potranno essere suscettibili di valorizzazione. L'omessa impugnazione di tale provvedimento priva di ogni utilità il ricorso proposto avverso la delibera del 2011, atteso che il Comune ben potrebbe procedere ad affidare l'area in concessione, sulla base delle previsioni della delibera n. 16/2022, che è frutto di valutazioni relative alle esigenze di bilancio del Comune e di sfruttamento delle aree di proprietà dell'ente del tutto autonome rispetto a quelle compiute con l'analoga delibera del 2011.

5. Con riguardo alle censure svolte avverso le delibere di adozione ed approvazione delle varianti nn. 3 e 5 al P.R.G., deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non potendosi ritenere "superate" dall'approvazione del P.A.T., il quale non produce effetti caducanti sulle disposizioni attraverso cui, con il P.I., si provvede alla c.d. "zonizzazione" del territorio, avendo il legislatore regionale affidato al suddetto strumento tale funzione.

Permane, dunque, l'interesse a contestare la modifica della destinazione urbanistica dell'area, che attualmente conserva la destinazione a strutture di "istruzione" ed a "parcheggi".

6. Va, invece, accolta l'eccezione di inammissibilità del terzo motivo del ricorso introduttivo per genericità. Con esso il Comitato contesta la delibera n. 55 del 12 novembre 2010 di approvazione della variante parziale n. 3 al P.R.G. ritenendola viziata da eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e da violazione dell'art. 50 l.r. 61/1985. Il ricorrente ritiene che la scelta del Comune di modificare la destinazione urbanistica di sei aree, di cui cinque destinate a verde pubblico per renderle edificabili sarebbe palesemente irragionevole. Inoltre essa sarebbe stata adottata in assenza della verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento previsti dall'art. 50 l.r. 61/1985, necessaria essendo le aree in questione destinate al soddisfacimento di standard urbanistici.

Il Comune ritiene il motivo generico, poiché la censura è stata formulata senza tener conto del contenuto specifico del provvedimento impugnato. Con esso, infatti, si è proceduto all'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni e contestualmente alla variazione delle destinazioni urbanistiche necessarie a favorire l'attuazione del piano ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/2010. L'area in questione (area verde Viale della Repubblica) è stata inserita tra le aree soggette a valorizzazione per le quali non è necessaria variante urbanistica, in quanto la specifica destinazione dell'area era stata già definita, ai sensi dell'art. 29 NTA del P.R.G., con la delibera n. 46/2010.

L'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune è, dunque, fondata, poiché la delibera n. 55/2010 non contempla l'area in questione tra quelle oggetto di variante.

La modifica della specifica destinazione d'uso dell'area (di proprietà comunale) è avvenuta, infatti, con la delibera n. 46/2010, che ha impresso all'area la nuova destinazione per realizzare un centro per l'infanzia.

7. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente censura la delibera n. 56 del 12 novembre 2010 di adozione della variante n. 5 al P.R.G., lamentandone i vizi di violazione dell'art. 50 l.r. 61/1985 e di eccesso di potere per sviamento. Il provvedimento è censurato anche per vizi di illegittimità derivata rispetto a quelli già dedotti con riguardo alla delibera n. 46/2010 con cui l'area è stata riclassificata come zona per istruzione.

La doglianza di illegittimità derivata impone di riepilogare quelle formulate nei confronti della delibera n. 46/2010, con cui il ricorrente si duole, in sostanza, della surrettizia modifica della destinazione dell'area, avvenuta senza l'approvazione di un'apposita variante e in assenza della verifica sul dimensionamento degli standard che sarebbero, all'esito dell'intervento, insufficienti. La delibera 56 è ritenuta illegittima perché, sotto le mentite spoglie di una variante di mero adeguamento cartografico, interverrebbe a consolidare la nuova destinazione urbanistica.

Il Comune ha contestato nel merito la fondatezza delle censure e, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità per genericità delle contestazioni relative alla sufficienza degli standard a verde risultanti dal progetto.

Le censure sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

Sono infondate le censure con le quali il ricorrente critica la scelta del Comune di procedere alla modifica della tipologia di opera pubblica insediabile nell'area destinata a "servizi residenziali pubblici" con la delibera n. 46/2010 e non con una variante urbanistica. L'art. 29 N.T.A. del P.R.G. che disciplina le "aree per servizi residenziali pubblici" afferma che "Qualora nelle planimetrie del P.R.G. siano individuate le varie classificazioni, il servizio ad esse attribuito è indicativo e non vincolante. La realizzazione delle opere ammesse in tali zone è consentita con intervento diretto o con un piano attuativo qualora inserite in un perimetro a ciò preordinato dal P.R.G. o anche deliberato successivamente dal Consiglio comunale". Il Comitato afferma che tale disposizione non consentirebbe - senza variante urbanistica - di modificare la classificazione dell'area, ma solo lo specifico servizio pubblico eventualmente individuato dalla cartografia di piano.

L'assunto, tuttavia, non trova fondamento nella formulazione della disposizione sia perché la norma non distingue tra "classificazioni" e specifici "servizi" afferenti a ciascuna di esse ["la classificazione e le norme che regolamentano tali aree, oltre a quanto precedentemente specificato sono: A) Aree per istruzione (...); B) Aree per attrezzature d'interesse comune (...); C) Aree a parco per il gioco e lo sport; D) Aree per parcheggi (...); E) Aree a parco gioco e sport ad uso privato (...)"], recando menzione delle sole "classificazioni", sia perché assume come meramente eventuale perfino la classificazione delle aree all'interno della cartografia. Se, alla stregua di tale previsione, è possibile definire senza ricorrere all'approvazione di una variante la specifica opera pubblica realizzabile nelle aree non classificate, la precisazione secondo cui "Qualora nelle planimetrie del P.R.G. siano individuate le varie classificazioni, il servizio è indicativo e non vincolante" non può che interpretarsi nel senso che la stessa classificazione indicata non sia vincolante. La previsione, peraltro, si pone in linea con la disciplina delle espropriazioni, la quale prevede, all'art. 9, comma 5, del d.P.R. 327/2001, che l'opera pubblica indicata nel piano urbanistico generale possa essere modificata con deliberazione del Consiglio comunale ("Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale").

Deve, pertanto, ritenersi che, alla stregua delle previsioni dello strumento urbanistico, il Consiglio comunale, su un'area di proprietà del Comune, possa scegliere l'opera da insediare che meglio risponda all'interesse pubblico, senza procedere ad una variante, in quanto organo titolare del potere di programmazione delle opere pubbliche.

È dunque infondata anche la censura di eccesso di potere per sviamento formulata avverso la delibera n. 56 del 12 novembre 2010 poiché con essa il Comune si è limitato ad adeguare la cartografia alle valutazioni già effettuate in sede di riclassificazione dell'area.

È infondata anche la censura relativa all'omessa verifica del dimensionamento degli standard che, stando a quanto emerge dalla lettura della delibera, risulta essere stata effettuata, mentre le contestazioni relative alla sufficienza degli standard a verde presenti nell'area sono da ritenere, in accoglimento dell'eccezione del Comune, inammissibili poiché genericamente formulate.

Il ricorrente sostiene che, nella frazione di Troncarola, la dotazione di standard sarebbe pari a mq 63.520 pari a circa 13,008 mq per abitante su un totale di 4.883 abitanti (secondo il censimento del 2003), già inferiore al minimo previsto dall'art. 3 d.m. 1444/1968 che è pari a minimo mq 18.00 per abitante. Con la realizzazione dell'intervento la dotazione di standard a verde per abitante si ridurrebbe a 11,73 mq.

Il conteggio proposto, tuttavia, non è corretto, poiché effettuato su un dato mutevole, qual è la popolazione effettivamente insediata in un dato momento storico, mentre il calcolo degli standard deve essere eseguito tenendo conto della comunità insediabile (c.d. abitante teorico). L'art. 3 d.m. 1444/1968, infatti, dopo aver indicato i rapporti di dimensionamento degli standard, al comma terzo, prevede che "Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi)".

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, lo standard minimo da adibire a verde pubblico è di 9 mq per abitante teorico e non 18 mq, che rappresenta il limite minimo di standard complessivo per abitante ["Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765 del 1967, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli"].

8. Anche il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti è infondato. Esso riproduce, soltanto in modo più esteso, le doglianze formulate nel terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo. In parte qua è sufficiente rinviare a quanto si è già argomentato in proposito. Neppure può condurre all'annullamento del provvedimento l'asserito vizio di sufficiente motivazione della controdeduzione offerta dal Comune all'osservazione presentata dal Comitato in sede di approvazione della variante n. 5 poiché, per costante orientamento, "Le osservazioni dei privati, in materia di pianificazione urbanistica, costituiscono un apporto collaborativo (degli stessi privati) alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di interessi generali e non individuali, e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base della formazione del piano. Di conseguenza, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio procedimentale, in sede di adozione del PRG non è necessaria una puntuale motivazione in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni vengono respinte, essendo sufficiente che risulti dagli atti che le stesse siano state valutate e ritenute non idonee ad orientare diversamente la soluzione adottata dall'Amministrazione" (cfr. da ultimo T.A.R. Marche, Sez. I, 2 dicembre 2022, n. 723).

Alla luce di quanto sopra argomentato, peraltro, la valutazione come "non pertinente" dell'osservazione presentata non appare illogica, atteso che, come si è evidenziato, la variante non aveva ad oggetto la destinazione urbanistica dell'area, già modificata con la precedente delibera n. 46/2010.

9. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato.

10. Stante la peculiarità delle questioni oggetto di causa, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.