Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 14 agosto 2023, n. 530

Presidente: de Francisco - Estensore: Prosperi

FATTO E DIRITTO

1. Il signor Nunzio Scaglione, con ricorso in appello n.r.g. 1005 del 2022, ha chiesto la riforma della sentenza n. 2771/2022 del 21 ottobre 2022, non notificata, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. IV, nel ricorso R.G. n. 1152/2022, proposto per l'annullamento:

- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Librizzi del 14-15 giugno 2022, con il quale il signor Renato Di Blasi è stato proclamato Sindaco di Librizzi - e il signor Francesco Tricoli consigliere comunale, quale candidato Sindaco non eletto che ha ottenuto più voti a norma dell'art. 3, comma 1, l.r. n. 17 del 2016 - e conseguentemente è stato proclamato il Consiglio comunale;

- ove occorra, della delibera del Consiglio comunale di Librizzi 30 giugno 2022, n. 8, di "Esame ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 31 del 24 giugno 1986 delle condizioni di eleggibilità e, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 delle condizioni di candidabilità per la convalida dei consiglieri eletti", nonché della delibera del Consiglio comunale 30 giugno 2022, n. 9, di convalida dell'elezione della consigliera Ilenia Di Blasi in surroga del consigliere Francesco Tricoli.

1.1. Emerge dalla sentenza impugnata in punto di fatto:

- che in esito alla competizione elettorale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il signor Renato Di Blasi con n. 417 voti validi, rispetto ai candidati Francesco Tricoli, che ha ottenuto n. 382 voti, e Nunzio Scaglione, che ha riportato n. 341 voti;

- che per effetto di tale risultato i 2/3 dei seggi di consigliere comunale (n. 7 seggi) sono stati attribuiti alla lista n. 1 "Comunità e Territorio" collegata al candidato sindaco Di Blasi e il rimanente terzo (n. 3 seggi) è stato attribuito alla lista n. 2 "Librizzi Rinasce" collegata al candidato sindaco Tricoli, che è stato eletto consigliere comunale;

- che con deliberazione n. 8 in data 30 giugno 2022, di verifica dell'assenza di cause di ineleggibilità e incandidabilità alla carica di consigliere comunale, il Consiglio comunale ha rilevato la sussistenza di una sentenza di condanna a carico del signor Francesco Tricoli, non convalidandone l'elezione;

- che con successiva deliberazione n. 9 in data 30 giugno 2022 è stata convalidata l'elezione della signora Ilenia Di Blasi in surroga del consigliere Francesco Tricoli.

Pertanto il ricorrente, ritenendo che l'incandidabilità del signor Tricoli, candidato sindaco per la lista n. 2 "Librizzi Rinasce", abbia inficiato l'ammissione alla competizione elettorale dell'intera lista n. 2 allo stesso collegata, ha chiesto l'annullamento di tutti gli atti del procedimento elettorale, con conseguente travolgimento dell'elezione ed indizione di nuove elezioni.

1.2. Con il ricorso introduttivo il signor Scaglione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012, sostenendo che la partecipazione alla consultazione elettorale del 12 ugno 2022 del candidato sindaco Tricoli (a carico del quale, come già detto, è stata successivamente accertata la preesistenza di una causa di incandidabilità) e della lista a lui collegata avrebbe falsato i risultati elettorali, "anche perché le tre compagini che si sono affrontate hanno registrato un contenuto scarti di voti".

2. I signori Pancaldo Sebastiano, Furnari Alessandro, Casella Giuseppe, Caruso Paolo, Campana Nicolò, Campana Nicola, Adamo Giovanni e Adamo Francesco, con ricorso in appello n.r.g. 1062 del 2022 in data 14 novembre 2022, contro il Comune di Librizzi e nei confronti del signor Renato Di Blasi ed altri, hanno chiesto la riforma della sentenza n. 2770/2022 del 21 ottobre 2022, non notificata, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. IV, con cui è stato chiesto l'annullamento:

- del verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 14-15 giugno 2022 - Mod. n. 40 CS - delle elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Librizzi del 12 giugno 2022;

- del provvedimento di ammissione del candidato Sindaco Tricoli Francesco e della lista n. 2 "Librizzi Rinasce", allo stesso collegata, di cui al verbale n. 140 del 18 maggio 2022 della Commissione elettorale circondariale di Patti;

- ove occorra:

- della deliberazione del Consiglio comunale di Librizzi n. 8 del 30 giugno 2022, nella parte in cui vengono convalidati gli eletti al Consiglio comunale;

- delle deliberazioni del Consiglio comunale di Librizzi n. 9 e n. 10 del 30 giugno 2022 di surroga dei consiglieri comunali;

- delle deliberazioni del Consiglio comunale di Librizzi n. 11 e n. 12 del 30 giugno 2022;

- nonché, per l'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Librizzi del 12 giugno 2022 e per la ripetizione delle elezioni comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Librizzi per le ragioni di cui infra, ai sensi dell'art. 56 del decreto del Presidente della Regione n. 3 del 20 agosto 1960.

2.1. Con ricorso depositato il 13 luglio 2022, i ricorrenti, nella qualità di elettori del Comune di Librizzi, hanno impugnato gli atti sopra indicati, relativi alle consultazioni elettorali svoltesi in data 12 giugno 2022 per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di Librizzi, contestando l'ammissione alla competizione elettorale del signor Tricoli Francesco, candidato sindaco per la lista n. 2 "Librizzi Rinasce" allo stesso collegata.

2.2. I ricorrenti hanno rappresentato che:

- in data 12 giugno 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Librizzi (Comune avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti, in cui l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco, a norma dell'art. 2 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35);

- in esito alla competizione elettorale è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il signor Renato Di Blasi con n. 417 voti validi, rispetto ai candidati Francesco Tricoli, che ha ottenuto n. 382 voti, e Nunzio Scaglione, che ha riportato n. 341 voti;

- per effetto di tale risultato i 2/3 dei seggi di consigliere comunale (n. 7 seggi) sono stati attribuiti alla lista n. 1 "Comunità e Territorio" collegata al candidato sindaco Di Blasi e il rimanente terzo (n. 3 seggi) è stato attribuito alla lista n. 2 "Librizzi Rinasce" collegata al candidato sindaco Tricoli, che è stato eletto consigliere comunale;

- con deliberazione n. 8 in data 30 giugno 2022, di verifica dell'assenza di cause di ineleggibilità e incandidabilità alla carica di consigliere comunale, il Consiglio comunale ha rilevato la sussistenza di una sentenza di condanna a carico del signor Francesco Tricoli, non convalidandone l'elezione;

- con successiva deliberazione n. 9 in data 30 giugno 2022 è stata convalidata l'elezione della sig.ra Ilenia Di Blasi in surroga del consigliere Francesco Tricoli.

2.3. Con il ricorso introduttivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e ss. della l.r. n. 35/1997, della l.r. n. 7/1992, degli artt. 10, 12 e 15 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 in connessione con l'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, erroneità dei presupposti.

3. Il T.A.R. per la Sicilia, con le sopra citate sentenze impugnate n. 2771/2022 (ricorso n.r.g. 1152/2022) e n. 2770/2022 (n.r.g. 1062 del 2022), di analogo contenuto, ha respinto i corrispondenti ricorsi, in quanto ha ritenuto gli atti gravati:

- "pienamente coerenti con il tenore e la ratio dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 235/2012, così come interpretato dalla giurisprudenza. Secondo tale norma, l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovino in condizione di incandidabilità è nulla, e l'organo che abbia provveduto alla nomina o convalida dell'elezione stessa (nell'ipotesi in esame, il Consiglio comunale contestualmente eletto) è tenuto a revocare il relativo provvedimento, non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della predetta condizione. Il dettato della norma è quindi chiaro nel circoscrivere le conseguenze dell'ipotesi di incandidabilità dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali: a) alla nullità meramente parziale della singola elezione; b) all'attribuzione all'organo che abbia provveduto alla nomina o convalida dell'elezione, qui l'organo consiliare contestualmente eletto, del potere di revoca dell'atto di elezione viziato, previsione, quest'ultima, che presuppone inequivocabilmente la valida costituzione e regolare operatività dell'organo collegiale, la cui elezione non risulta quindi in alcun modo inficiata. Questa piana lettura della norma risulta confermata dal corrente orientamento giurisprudenziale, consolidato nel ritenere che in caso di incandidabilità vi è luogo soltanto a surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile, e ciò in quanto la sanzione di nullità dell'elezione o della nomina è stabilita soltanto relativamente alla posizione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori che possano trasmettersi alle operazioni successive (T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 5432/2015; C.d.S., Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4181)".

4. Il ricorso in appello n.r.g. 1005 del 2022 proposto dal signor Scaglione è affidato ai seguenti motivi:

I) «L'errore in cui è caduto il primo giudice si annida nella inopinata, eccessiva valorizzazione della diversa disciplina tra il sistema elettorale dei piccoli comuni in uso [in] Sicilia (art. 2 l.r. n. 35 del 1997) e in Italia (art. 71, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000). Infatti, la (parziale) diversa operatività del c.d. "voto di trascinamento" tra la legislazione nazionale e quella regionale lascia inalterato il ruolo assolutamente centrale e infungibile svolto dalla figura del candidato a Sindaco, autentico dominus della campagna elettorale, soggetto identificativo delle compagini democraticamente contrapposte e, dopo l'elezione, della vita e del confronto politico amministrativo nell'ente locale». Pertanto, secondo il ricorrente, la Commissione elettorale, dovendo preliminarmente escludere il candidato Sindaco Tricoli perché in condizione di incandidabilità, avrebbe dovuto ricusare anche la lista a quello collegata e non consentire che il corpo elettorale fosse chiamato ad esprimere i propri suffragi anche su un candidato a sindaco ed alla correlata lista di candidati al Consiglio comunale la cui presenza era indebita e, quindi, in grado di alterare il corretto, libero e democratico confronto elettorale.

II) «In ricorso, sulla base di pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5069), si erano contestati gli atti del procedimento elettorale perché la competizione era stata falsata dalla errata ammissione della candidatura alla carica di sindaco del sig. Tricoli e della lista dei candidati per il Consiglio comunale allo stesso collegata (Librizzi Rinasce) (come è emerso soltanto in occasione della convalida degli eletti: cfr. delib. C.c. 30 giugno 2022, n. 8). Entrambi, infatti, avrebbero dovuto essere preliminarmente esclusi dalla competizione elettorale perché il primo versava in condizioni di incandidabilità per essere stato condannato in via definitiva dal G.U.P. presso il Tribunale di Patti per uno dei reati ostativi previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235». Sostiene il ricorrente che dall'intero impianto normativo posto a governo delle elezioni amministrative (anche in Sicilia) derivasse ope legis l'effetto della doverosa ricusazione della lista carente del collegamento ad un candidato alla carica di sindaco validamente proposta (dal momento che quello indicato nella fattispecie - il sig. Tricoli - versava in condizioni di palese incandidabilità e, quindi, era tamquam non esset). L'invalidazione del risultato dell'intera lista interessata costituirebbe, inoltre, una coerente proiezione dell'incandidabilità del candidato sindaco da essa sostenuto, nonché della ratio della norma che sancisce la detta misura.

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Librizzi, la sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Librizzi e il controinteressato signor Renato Di Blasi.

5.1. Il Comune di Librizzi, con memoria di costituzione in data 30 novembre 2022:

- in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto degli artt. 40 e 101, comma 1, c.p.a., in quanto l'appellante si sarebbe limitato ad una generica riproposizione dei motivi del ricorso disattesi dal giudice di primo grado, senza muovere specifici motivi di impugnazione ai capi della sentenza appellata;

- nel merito, ha rilevato l'infondatezza dell'appello, perché il giudice di primo grado ha fatto esatta applicazione della normativa vigente in Sicilia alla cui stregua si sono svolte le elezioni amministrative nel maggio 2022, alla luce dei pertinenti principi giurisprudenziali richiamati in sentenza.

5.2. Il controinteressati signori Renato Di Blasi, Rosalia Falsetti, Francesco Giancola, Antonino Siragusano, Maria Guidara, Francesco Romagnolo, Natale Nastasi, Alessandro Carrà, Tindaro Cottone e Marilena Matessi, con memoria di costituzione in data 5 dicembre 2022:

- in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto l'appellante si sarebbe limitato a reiterare le ce[n]sure già proposte nel primo giudizio senza formulare alcun rilievo critico atto a superare le articolate argomentazioni del giudice di prime cure e specifiche censure sui capi della sentenza;

- nel merito, si sono espressi per l'infondatezza dell'appello.

5.3. L'Avvocatura dello Stato, per la sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Librizzi, con memoria in data 7 febbraio 2023, ha chiesto di confermare il difetto di legittimazione passiva della stessa sottocommissione elettorale, in quanto organo straordinario a carattere temporaneo, nominato per lo svolgimento delle operazioni elettorali e che non assume la veste di parte nel giudizio elettorale.

5.4. L'appellante, con memoria in data 6 marzo 2023, ha ribadito le proprie considerazioni e ha insistito per l'accoglimento del ricorso in appello.

6. Il ricorso in appello n.r.g. 1062 del 2022 proposto dai signori Pancaldo Sebastiano, Furnari Alessandro, Casella Giuseppe, Caruso Paolo, Campana Nicolò, Campana Nicola e Adamo Francesco, è affidato ai seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 e ss. della l.r. n. 35/1997, della l.r. n. 7/1992, degli artt. 10, 12 e 15 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 in connessione con l'art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; erroneità dei presupposti. Ribadiscono gli appellanti che il consigliere Tricoli Francesco (candidato a Sindaco) era incandidabile alle elezioni comunali di Librizzi del 12 giugno 2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 15 del d.lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012; sostengono, pertanto, che le elezioni dovrebbero essere annullate perché la partecipazione del candidato Sindaco Tricoli avrebbe avuto un effetto perturbante e condizionante sulle elezioni, tenuto conto dell'entità dei voti ottenuti dallo stesso e dalla lista collegata; nel caso di specie, la partecipazione del candidato, oltre ad essere nulla ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, inficierebbe anche il risultato della lista che a tale candidatura è collegata, essendovi un collegamento necessario ed inscindibile - ai sensi della "identica" disciplina contenuta nell'art. 2, comma 2, l.r. n. 35/1997 e nell'art. 71 del d.lgs. n. 267/2000 riguardante le elezioni nei comuni delle altre Regioni d'Italia - tra candidato (nella fattispecie candidato a Sindaco) e la lista che lo supportava; ciò determinerebbe, come ulteriore conseguenza, l'annullamento e la ripetizione delle elezioni.

6.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Librizzi, la sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Librizzi e i controinteressati intimati, chiedendo il rigetto del ricorso.

6.2. Il Comune di Librizzi, con memoria di costituzione in data 11 novembre 2022:

- in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto degli artt. 40 e 101, comma 1, c.p.a., in quanto l'appellante si sarebbe limitato ad una generica riproposizione dei motivi del ricorso disattesi dal giudice di primo grado, senza muovere specifici motivi di impugnazione ai capi della sentenza appellata;

- nel merito, ha rilevato l'infondatezza dell'appello, perché il giudice di primo grado ha fatto esatta applicazione della normativa vigente in Sicilia, in base alla quale si sono svolte le elezioni amministrative nel maggio 2022.

6.3. I controinteressati signori Renato Di Blasi, Rosalia Falsetti, Francesco Giancola, Antonino Siragusano, Maria Guidara, Francesco Romagnolo, Natale Nastasi, Alessandro Carrà, Tindaro Cottone e Marilena Matessi, con memoria di costituzione in data 12 dicembre 2022:

- in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto l'appellante si sarebbe limitato a reiterare le ce[n]sure già proposte nel primo giudizio senza formulare alcun rilievo critico atto a superare le articolate argomentazioni del giudice di prime cure e specifiche censure sui capi della sentenza appellata;

- nel merito, si sono espressi per l'infondatezza dell'appello.

6.4. L'Avvocatura dello Stato, per la sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Librizzi, con memoria in data 7 febbraio 2023, ha chiesto di confermare il difetto di legittimazione passiva della stessa sottocommissione elettorale, in quanto organo straordinario a carattere temporaneo, nominato per lo svolgimento delle operazioni elettorali e che non assume la veste di parte nel giudizio elettorale.

6.5. Gli appellanti, con memoria in data 6 marzo 2023, hanno ribadito le proprie considerazioni e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso in appello.

7. All'udienza pubblica del 22 marzo 2023 i ricorsi in oggetto sono stati trattenuti in decisione.

8. I ricorsi in epigrafe vanno riuniti per l'unicità della vertenza.

9. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti - che, comunque, in nessun caso risulterebbero fondate, giacché i motivi di appello proposti circoscrivono chiaramente il thema decidendum ed evidenziano evidentemente, pur se indirettamente, per quali profili sia contestato il decisum di prime cure - in quanto questo Consiglio ritiene gli appelli in esame infondati nel merito.

9.1. Il d.lgs. n. 235 del 2012, all'art. 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali), comma 3, stabilisce che "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 [incandidabilità] è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse".

La legge regionale siciliana n. 35/1997 "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", per i Comuni fino a 15.000 abitanti all'art. 2 prevede che "La scheda per l'elezione del sindaco è quella utilizzata per l'elezione del consiglio comunale... Ciascun elettore può, con un voto unico, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".

9.2. In base a quanto chiaramente stabilito dalle norme sopra citate, che trovano applicazione nel caso di specie, non risulta condivisibile l'affermazione degli appellanti secondo cui la Commissione elettorale, dovendo preliminarmente escludere il candidato Sindaco Tricoli perché in condizione di incandidabilità, avrebbe dovuto ricusare anche la lista allo stesso collegata, secondo la tesi di parte appellante per cui l'invalidazione del risultato dell'intera lista interessata costituirebbe una coerente proiezione dell'incandidabilità del candidato sindaco da essa sostenuto, nonché della ratio della norma che sancisce tale misura.

L'assunto da cui muovono i ricorrenti non sembra, invero, trovare convincente fondamento nel dettato normativo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012, il quale - come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado e secondo il più condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (C.d.S., Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4181; Sez. V, n. 3673/2012; n. 2333/2002; n. 1052/1999) - nell'ipotesi di incandidabilità dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, circoscrivono i conseguenti effetti: "a) alla nullità meramente parziale della singola elezione; b) all'attribuzione all'organo che abbia provveduto alla nomina o convalida dell'elezione, qui l'organo consiliare contestualmente eletto, del potere di revoca dell'atto di elezione viziato, previsione, quest'ultima, che presuppone inequivocabilmente la valida costituzione e regolare operatività dell'organo collegiale, la cui elezione non risulta quindi in alcun modo inficiata".

Invero, sia la norma nazionale (art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012) che la normativa regionale, nulla prevedono in ordine a un eventuale effetto caducatorio dell'intera elezione degli organi comunali in caso di accertata incandidabilità di un candidato sindaco non risultato eletto (e quand'anche si tratti del c.d. "miglior perdente", che viene eletto consigliere comunale come "capo dell'opposizione"), ma si limitano invece a stabilire l'eventuale nullità della elezione o della nomina del (solo) soggetto che si sia venuto a trovare in condizione di incandidabilità con il conseguente obbligo, in capo all'organo che ha effettuato la nomina, a revocare il relativo provvedimento, procedendo per l'effetto alla surroga con il primo dei non eletti.

Neppure giova a sostegno della tesi dei ricorrenti il richiamo da parte degli stessi dell'art. 71 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto nel sistema elettorale previso dalla legge regionale siciliana n. 35/1997 il principio della preminenza del voto di lista opera con un meccanismo altresì diverso da quello delineato nell'art. 71 t.u.e.l. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, «Diversamente da quanto previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 267/2000 - il cui comma 7 prevede l'attribuzione a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere di "tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato", con un "effetto trascinamento" per cui il voto espresso in favore del candidato sindaco si estende alla lista collegata - l'art. 2 della l.r. n. 35/1997 prevede invece il c.d. "effetto trascinamento" dalla lista al candidato sindaco collegato, per cui il voto espresso per la lista si estende al candidato sindaco, e non viceversa come avviene nel sistema di cui all'art. 71 t.u.e.l. La norma regionale siciliana prevede inoltre la possibilità del voto disgiunto, che consente all'elettore di votare separatamente per il candidato sindaco di una determinata lista e nel contempo per una lista a questo non collegata».

Pertanto, "nella normativa vigente per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nella Regione Sicilia il collegamento tra il sindaco e la lista allo stesso collegata si esprime in modo significativamente diverso dal collegamento previsto dalla normativa nazionale quale desumibile dall'art. 71 del t.u.e.l., attraverso la preminenza del voto dato alla lista che, solo ove l'elettore non esprima il proprio voto (disgiunto) per un altro candidato sindaco, è riconosciuto valido anche per il sindaco collegato alla lista votata".

Di conseguenza, risulta comprensibile come "la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco eletto consigliere comunale, in condizioni di non candidabilità ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, non abbia potuto in alcun modo incidere sull'esito elettorale, proprio perché i voti riportati dall'aspirante sindaco incandidabile sono in realtà tutti i voti della lista a lui collegata più i pochi voti ottenuti dal candidato stesso con il voto disgiunto (dei n. 382 voti del Tricoli, n. 378 voti sono quelli della lista a lui collegata), e non il contrario come sostenuto dal ricorrente".

9.3. Non appare conferente, come già osservato dal primo giudice, il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 5069/2015 (Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5069), se non altro perché si riferisce all'applicazione dell'art. 71 d.lgs. n. 267/2000 in ordine ad una controversia riguardante un Comune della regione Basilicata, in cui naturalmente non opera il sopra indicato meccanismo di cui alla legge regionale siciliana n. 35/1997.

9.4. Posto quanto sopra, si deve concludere che la scelta del legislatore contenuta nell'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012 è chiara e precisa nel prevedere la surroga e niente altro, escludendo così ogni ipotesi di ripetizione del voto come effetto di una esclusione di chiunque e, perciò, anche di un candidato Sindaco non eletto.

Non si dubita che il legislatore avrebbe potuto disciplinare diversamente le conseguenze dell'incandidabilità dei candidati sindaci non eletti, e in particolare del primo di essi, ma appare invece piuttosto evidente come il diritto positivo testé richiamato abbia invece optato per un effetto assai più "conservativo" del risultato elettorale, avendo previsto espressamente la surroga del candidato incompatibile (cioè di tutti i candidati incompatibili, giacché non ha ritenuto di differenziare, nell'ambito di costoro, la posizione dei candidati sindaci non eletti e neanche del più votato di essi) così operando una chiara scelta che risulta intrinsecamente incompatibile con quell'effetto caducatorio generale che è invocato in questa sede dagli appellanti.

9.5. Caso naturalmente del tutto diverso è quello della inca[n]didabilità/ineleggibilità del Sindaco eletto, che comporterebbe invece la ripetizione del voto; ma proprio per la sua carica di Sindaco, e non già in quanto candidato a tale carica.

In proposito, infatti, l'art. 53, comma 1, t.u.e.l. dispone espressamente che, in (qualunque) caso di decadenza del sindaco, "la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio".

Solo in presenza di una espressa norma di legge (come l'art. 53 t.u.e.l.) è, dunque, possibile far discendere dall'ineleggibilità del candidato eletto (Sindaco) l'effetto radicale dello scioglimento del Consiglio comunale.

Una siffatta previsione non esiste, invece, con riguardo all'ipotesi del candidato sindaco ineleggibile eletto alla carica di Consigliere comunale, né si ritiene corretto che essa possa essere desunta in via interpretativa dall'art. 71 t.u.e.l., poiché le cause di scioglimento del Consiglio comunale sono soggette ai principi di tipicità e tassatività (cfr., in termini, C.d.S., Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4181): ciò che, peraltro, è una delle tante applicazioni legislative del principio generale di conservazione, nella massima misura possibile, degli effetti degli atti compiuti pur allorché essi siano (parzialmente) invalidi.

Siffatta scelta legislativa, invero, si comprende assai bene: avendo evidentemente il legislatore ragionevolmente optato per la riduzione al minimo indispensabile dei casi in cui, dopo che il corpo elettorale si sia espresso, lo si debba chiamare a rinnovare la manifestazione della sua sovrana volontà.

9.6. Come condivisibilmente osservato già dal primo giudice, la ratio della disciplina di cui [al]l'art. 10 d.lgs. n. 235/2012 "è da ravvisare nel fatto che essa è precipuamente diretta a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali, di conservare l'efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall'elezione della persona incandidabile e di ripristinare la situazione di legalità vulnerata da quest'ultima, per mezzo dell'esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la surroga del seggio divenuto vacante".

10. Conclusivamente, per le ragioni ut supra, la sentenza gravata risulta immune dai vizi dedotti e gli appelli in epigrafe vanno, pertanto, ambo integralmente respinti.

11. La natura della controversia induce, tuttavia, a disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi in epigrafe e li respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.