Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
Sezione I
Sentenza 11 settembre 2023, n. 650

Presidente: Buricelli - Estensore: Bonetto

[R]ilevato che le Società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti della procedura di gara indetta dalla Regione Sardegna con determinazione n. 417, prot. uscita n. 5261 del 22 giugno 2023, avente ad oggetto la "Procedura aperta centralizzata per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi e non derivanti da attività sanitarie - Edizione 2 - Numero di riferimento: 9165030", suddivisa in quattro lotti, per un importo complessivo di euro 43.971.820,25;

rilevato che le stesse hanno agito in giudizio in qualità di operatori economici a vario titolo operanti nel settore della gestione di rifiuti in ambito regionale, nonché di appaltatori uscenti della precedente gara regionale indetta nel giugno 2017 e aggiudicata nel maggio 2019 ad un prezzo, quanto al lotto 1 di euro/kg 1,33 e quanto al lotto 2 di euro/kg 1,50;

rilevato che le Società hanno giustificato il loro interesse all'immediata impugnazione degli atti di gara, sostenendo che le clausole di gara introdotte dalla stazione appaltante, pur se non immediatamente escludenti, conterrebbero previsioni "inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica", così da incidere "direttamente sulla formulazione della medesima" (C.d.S., sent. n. 4181/2016);

rilevato che esse hanno eccepito in particolare: 1) l'erronea indizione della procedura di gara (il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 5 luglio 2023) sulla base del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di normativa a loro avviso non più vigente perché sostituita dal d.lgs. n. 33/2023; 2) la quantificazione della base di gara in difetto e/o carenza di istruttoria e di motivazione; 3) la previsione per ciascun lotto di una base di gara incapiente e tale da non consentire agli operatori economici di formulare un'offerta attendibile e remunerativa;

rilevato che la Regione Sardegna si è costituita in giudizio contestando nel merito le avverse doglianze, ed eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, non sussistendo a suo avviso nel caso in esame, tenuto conto delle censure come concretamente articolate dalle ricorrenti, i presupposti che legittimano l'immediata impugnazione degli atti di gara, secondo i principi stabiliti al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa (clausole immediatamente escludenti, ovvero tali da impedire alle partecipanti di presentare un'offerta seria);

rilevato che all'udienza fissata per la discussione dell'istanza cautelare la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti di possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata;

ritenuta, ad avviso del Collegio, fondata l'eccezione sollevata dalla Regione di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse all'annullamento degli atti di gara prima del completamento della procedura;

rilevato, infatti, che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che, sotto il profilo dell'interesse ad agire, gli atti di gara possano essere immediatamente impugnati, senza attendere l'esito della procedura, solo ove gli aspiranti partecipanti eccepiscano l'introduzione di clausole immediatamente escludenti, ovvero di "disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara", così impedendo alle imprese di formulare un'offerta seria (C.d.S., Ad. plen., sent. n. 4 del 2018);

rilevato che le ricorrenti hanno dichiarato in ricorso di agire in forza di tale seconda ipotesi, sostenendo che gli atti di gara, per come redatti, non consentirebbero loro di formulare un'offerta attendibile e remunerativa;

considerato, tuttavia, quanto alla prima doglianza articolata (richiamo negli atti di gara al d.lgs. n. 50/20216 anziché al d.lgs. n. 36/2023), che le ricorrenti non hanno in nessun modo precisato in quali termini l'eventuale erroneo richiamo al d.lgs. n. 50/2016 determinerebbe concretamente la loro impossibilità di presentare un'offerta seria, rilevando infatti a tal fine le clausole contenute nel bando e nel disciplinare, e che, in termini più generali, non risultano illustrati in maniera specifica i profili concreti sotto i quali l'ipotizzato errore di disciplina inciderebbe negativamente sulla sfera giuridica delle ricorrenti stesse;

ritenuto, quindi, che con riferimento a tale censura non sussistano i presupposti che legittimano, sotto il profilo dell'interesse ad agire concreto ed attuale, l'impugnazione immediata degli atti di gara prima del completamento della procedura;

ritenuto che anche con riguardo agli altri profili contestati (difetto di istruttoria e di motivazione in sede di quantificazione della base di gara ed asserita insufficienza della stessa con riguardo a tutti i lotti), risulti infondata la tesi di parte ricorrente, secondo cui a fronte di tali asseriti vizi non sarebbe possibile formulare un'offerta seria ed affidabile, avendo l'Amministrazione, al contrario, evidenziato in giudizio che il valore a base d'asta risulta, quanto ad ammontare, più alto di quello per il quale parte ricorrente sta oggi espletando il medesimo servizio in base al contratto ancora in corso di esecuzione e comunque superiore di circa il 30% di quello stabilito nell'ambito di gare analoghe espletate dal Lazio e dalla Campania (euro 1,75/kg a fronte di euro 1,35 e euro 1,34), entrambe aggiudicate, con conseguente ragionevolezza del valore stesso;

ritenuto, quindi, in forza delle ragioni appena esposte, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, non ravvisandosi i presupposti in presenza dei quali la giurisprudenza amministrativa - lo si ripete, consolidata, il che esime il Collegio dal compiere citazioni giurisprudenziali ulteriori - ammette l'impugnazione immediata degli atti di gara da parte di un'impresa che non abbia ancora preso parte alla stessa, e comunque prima del completamento della procedura;

ritenuto che le spese di lite possano tuttavia essere compensate per la peculiarità della fattispecie esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara l'impugnazione inammissibile;

- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

G. Amoroso

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