Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione VIII
Sentenza 12 settembre 2023, n. 5058

Presidente: Tomassetti - Estensore: Sorrentino

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente D.H.I. Di Nardi Holding industriale s.p.a. - gestore in proroga del servizio di igiene urbana per il Comune di Frignano - con ricorso promosso ex artt. 31 e 117 c.p.a. ha chiesto che sia accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'istanza di adeguamento del canone trasmessa in data 15 marzo 2023 (riferita alle annualità 2018-2022), con condanna dell'ente a provvedere entro il termine di 30 giorni e nomina, in caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

2. L'intimato Comune di Frignano non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.1. Si riconosce, infatti, l'ammissibilità dell'actio contra silentium in tema di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, non discendendo il diritto soggettivo alla revisione direttamente dalla legge, ma dovendo lo stesso trovare riconoscimento all'esito di un procedimento amministrativo, vertendosi in un'area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come del resto palesato dalla circostanza che l'art. 115 del codice dei contratti (all'epoca vigente) rinvia ad un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili di beni e servizi e pertanto ad una attività procedimentalizzata, avviabile ad impulso di parte (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. V, 17 settembre 2021, n. 5934).

3.2. Il cit. art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 (Adeguamenti dei prezzi), vigente alla data di stipulazione del contratto di cui si controverte, disponeva che "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5".

Dal canto suo l'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, versato in atti, stabiliva che "Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/06 il canone sarà annualmente aggiornato secondo la variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La revisione, su base annua, verrà calcolata al compimento di ciascun anno solare e sarà corrisposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato, incrementando il canone in misura percentuale pari a quella certificata dall'ISTAT".

4. Sussistendo l'obbligo di provvedere in capo alla P.A., dunque, ne discende l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frignano sull'istanza di revisione del canone avanzata dalla ricorrente, non avendo l'amministrazione concluso il relativo procedimento, determinandosi in senso favorevole o sfavorevole alla ricorrente, con provvedimento espresso e motivato, nel termine ordinario prescritto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 (T.A.R. Napoli, Sez. V, 6 aprile 2022, n. 2356; T.A.R. Napoli, Sez. V, n. 102/2018).

5. Va pertanto dichiarato l'obbligo del Comune intimato di concludere il procedimento avviato su domanda della ricorrente con l'istanza predetta e diretta alla determinazione del compenso revisionale spettante in relazione al servizio gestito, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, della notificazione della presente decisione.

6. In caso di persistente inadempienza nel termine suindicato, si nomina quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta con facoltà di delega ad idoneo funzionario della medesima amministrazione che vi provvederà, in luogo e a spese dell'intimato ente, nell'ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del perdurare dell'inadempimento (comunicazione da eseguirsi a cura di parte ricorrente), ed in favore del quale, con separato provvedimento, verrà corrisposto un compenso in relazione alla (eventuale) attività svolta e alle spese sostenute.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti indicati in motivazione.

Condanna l'intimato Comune di Frignano alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.