Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione III
Sentenza 13 settembre 2023, n. 743

Presidente: Bellucci - Estensore: Perilongo

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2023, Mariavittoria A.V. ha impugnato la graduatoria dei candidati idonei ammessi in soprannumero all'ottavo ciclo del Corso di specializzazione dell'Università degli studi di Torino per le attività di sostegno agli alunni con disabilità delle scuole per l'infanzia, primaria e secondaria, nonché degli atti connessi e presupposti. A fondamento della propria domanda la ricorrente ha articolato tre distinti motivi di impugnazione, denunciando - in estrema sintesi - la discriminazione intervenuta, sia in fase di redazione del bando sia in fase di selezione delle domande, in favore ai candidati che avessero sostenuto le prove di ammissione presso l'ateneo torinese.

2. L'Università di Torino si è ritualmente costituita, chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avverse. La resistente ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione, in ragione della mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, e nel merito ha contestato che i criteri selettivi utilizzati nella redazione del bando e nell'ammissione delle domande di iscrizione avessero contenuto discriminatorio.

3. Le parti hanno discusso l'istanza cautelare nella camera di consiglio del 6 settembre 2023, nel corso della quale il Presidente ha reso l'avvertimento ex art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine alla possibile inammissibilità del ricorso ed ha avvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

4. La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata.

Il contraddittorio processuale deve ritenersi integro, stante la mancata rituale instaurazione del rapporto giuridico processuale nei confronti delle parti controinteressate (cfr. infra § 5.1). La decisione non richiede l'espletamento di alcun incombente istruttorio, giacché - come rilevato dal Presidente del Collegio nel corso dell'udienza camerale - sussistono profili di inammissibilità della domanda. Appare infine rispettato il termine a difesa previsto dagli artt. 55, comma 5, e 60 c.p.a., decorrente dalla notificazione del ricorso (l'unica ritualmente eseguita) nei confronti dell'Amministrazione resistente.

5. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.

5.1. Nei giudizi instaurati avverso provvedimenti concernenti procedure comparative e di selezione sono controinteressati e devono essere evocati in giudizio a pena di decadenza (art. 41, comma 2, c.p.a.) i candidati che abbiano superato la procedura selettiva alla quale il ricorrente abbia partecipato, in considerazione del potenziale pregiudizio che deriverebbe loro dall'eventuale accoglimento del ricorso (cfr. ex plurimis C.d.S., Sez. V, 15 novembre 2022, n. 10016; Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7788). Nel presente giudizio devono dunque qualificarsi come controinteressati coloro che sono stati ammessi in soprannumero al corso di specializzazione cui la ricorrente ambisce ad accedere.

Gli atti di causa attestano - nei limiti di cui infra - che la ricorrente ha inizialmente notificato il proprio atto introduttivo alla sola Amministrazione resistente, con integrale pretermissione dei controinteressati: il deposito del ricorso, infatti, non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica ad almeno uno dei controinteressati.

A seguito del deposito del ricorso (e a seguito della costituzione in data 1° settembre 2023 dell'Università di Torino, la quale ha ritualmente eccepito la violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a.), la sig.ra A.V. ha provveduto alla notifica postale del ricorso nei confronti di alcuni dei controinteressati (cfr. allegato alla nota del 4 settembre 2023).

In disparte la tardività e la conseguente inutilizzabilità di tale produzione documentale, giacché intervenuta a meno di due giorni liberi dall'udienza cautelare e in mancanza di un'istanza di autorizzazione ex art. 55, comma 8, c.p.a. (cfr. ex permultis C.d.S., Sez. IV, 4 novembre 2022, n. 9664; 12 luglio 2022, n. 5872; con riferimento alla fase cautelare cfr. C.d.S., Sez. V, 29 agosto 2012, n. 4635, nonché T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 25 novembre 2020, n. 1459), è incontroverso che la ricorrente abbia provveduto alla notifica del ricorso ad una parte necessaria dopo la propria costituzione in giudizio.

In questo modo ella è incorsa nella violazione dell'art. 45, comma 1, c.p.a., il quale prevede che il ricorso e gli altri atti processuali «soggetti a preventiva notificazione» debbano essere depositati nella segreteria nel termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione, alludendo alla necessità che la notificazione all'amministrazione intimata ed ai controinteressati preceda il deposito dell'impugnativa. Tale vizio determina indefettibilmente l'inammissibilità della domanda.

Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati ex art. 42, comma 5, c.p.a. non può essere sanata dopo la costituzione nel giudizio della parte ricorrente, in ragione della necessità - normativamente prescritta - che il rapporto processuale sia correttamente incardinato sin dal deposito del ricorso e che il controinteressato (rectius, almeno un controinteressato) non riceva un trattamento processuale diverso da quello tributato all'Amministrazione resistente. È pertanto irrilevante che, al momento della successiva notificazione del ricorso ai controinteressati, non sia spirato il termine di impugnazione del provvedimento, giacché a rendere inammissibile la domanda è l'inversione del necessario susseguirsi di notifica e deposito del ricorso (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. III, 12 aprile 2023, n. 3701; Sez. V, 2 novembre 2021 n. 7324; Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594).

In definitiva, nel caso di specie l'inammissibilità era maturata già nel giorno del deposito del ricorso, giacché è acclarato che, sino a quel momento, l'impugnativa non era stata notificata a nessuno dei controinteressati. Ne consegue che la successiva notificazione, avvenuta in data 4 settembre 2023, è irrilevante ai fini della completezza del contraddittorio prescritta dall'art. 60, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010.

5.2. La sanzione di insanabile inammissibilità della domanda non si pone in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, aventi entrambi dignità costituzionale (artt. 24 e 110 Cost.). Il Consiglio di Stato, in uno con la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di impugnazioni civili (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28 febbraio 2018, n. 4754; Sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598), ha infatti più volte chiarito come, in ipotesi di vizio non sanabile del ricorso introduttivo, sia ammissibile «la riproposizione dell'impugnazione in termini di rituale e autonoma impugnazione, e cioè d'una seconda impugnazione [enfasi nel testo, n.d.r.] immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla anteriormente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità della prima» (C.d.S., n. 7324/2021 cit.; in senso conforme, C.d.S., Sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4152). Nel caso di specie, dunque, era facoltà - e onere - della ricorrente, una volta avvedutasi del vizio nel quale era incorsa, riproporre un nuovo integrale ricorso, provvedendo alla sua rituale notifica sia all'Amministrazione sia ai controinteressati prima della dichiarazione d'inammissibilità della domanda.

5.3. Non ricorrono d'altronde i presupposti per la rimessione della ricorrente in termini.

Per un verso, le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non poter ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, sicché non è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato (cfr. ex plurimis C.d.S., Sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594; 17 marzo 2017, n. 1198).

Per altro verso, appare destituita di fondamento la tesi, sostenuta dalle difese attoree nel corso dell'udienza camerale, secondo cui l'omessa notifica sarebbe imputabile all'Amministrazione resistente, la quale avrebbe inviato l'elenco degli studenti ammessi in soprannumero al corso di specializzazione e dei rispettivi indirizzi a una persona diversa dal procuratore della sig.ra A.V., così impedendo la tempestiva instaurazione del contraddittorio processuale. Anche a trascurare l'onere della ricorrente di attivarsi, eventualmente anche in sede giudiziale, per impedire che l'inerzia o l'errore dell'Amministrazione potesse pregiudicarla, la documentazione dalla stessa dimessa (peraltro in data 5 settembre 2023, dunque tardivamente) attesta che l'Università di Torino, pur avendo errato nell'indicare il nome del difensore nella nota di trasmissione («Avv. Guido Marone» anziché «Avv. Gherardo Marone»), avesse correttamente riportato il suo indirizzo di posta elettronica certificata (lo stesso d'altronde presso il quale la ricorrente ha eletto domicilio digitale per questo giudizio). È pertanto possibile - anzi doveroso, in mancanza di prova documentale contraria - presumere che il refuso non abbia impedito l'invio della comunicazione al difensore della sig.ra A.V. e conseguentemente la tempestiva conoscenza (o comunque conoscibilità) da parte di quest'ultima dell'identità e degli indirizzi degli studenti ammessi in soprannumero.

Non può d'altronde non osservarsi come la ricorrente abbia versato in atti la sola nota di trasmissione (priva di numero e data di protocollo), non invece la mail di invio/ricezione cui la prima era allegata, ciò che impedisce di appurare se - come affermato - la comunicazione sia stata inviata dopo la notifica del ricorso all'Amministrazione e la costituzione della ricorrente nel giudizio, né tale comunicazione (che al più tardi risalirebbe al 4 settembre 2023, data in cui l'esponente ha effettuato la notifica ai controinteressati) può ritenersi avvenuta con una tempistica tale da rendere problematica la notificazione del ricorso entro il termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza della graduatoria (cioè dal 13 luglio 2023), ovvero tale da indurre a notificare il gravame all'amministrazione e a depositarlo prima di eseguire le altre notificazioni.

Deve pertanto escludersi che la parte istante sia incorsa in decadenza per ragioni di obiettiva incertezza su questioni di diritto o per gravi impedimenti di fatto. Difettando i presupposti di cui all'art. 37 c.p.a., l'errore processuale dalla stessa compiuto non appare scusabile.

6. In conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. La natura e obiettiva peculiarità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.