Corte di giustizia dell'Unione Europea
Quarta Sezione
Sentenza 21 settembre 2023

«Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione - Regolamento (UE) 2016/399 - Articolo 32 - Ripristino temporaneo da parte di uno Stato membro del controllo di frontiera alle sue frontiere interne - Articolo 14 - Provvedimento di respingimento - Equiparazione delle frontiere interne alle frontiere esterne - Direttiva 2008/115/CE - Ambito d'applicazione - Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)».

Nella causa C-143/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione del 24 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 1° marzo 2022, nel procedimento Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.-te.-s les immigré.-e.-s (FASTI), Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS - Hépatites Fédération contro Ministre de l'Intérieur, con l'intervento di: Défenseur des droits.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1; in prosieguo: il «codice frontiere Schengen»), nonché della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, l'Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l'Association de recherche, de communication e d'action pour l'accès aux traitements (ARCAT), il Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.-te-.s les immigré.-e-.s (FASTI), il Groupe d'information e de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l'homme (LDH), Le paria, il Syndicat des avocats de France (SAF) e la SOS - Hépatites Fédération, e, dall'altro, il Ministre de l'Intérieur (ministro degli Interni, Francia), in merito alla legittimità dell'ordinanza n. 2020-1733, del 16 dicembre 2020, recante la parte legislativa del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo (JORF del 30 dicembre 2020, testo n. 41).

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Codice frontiere Schengen

3. Ai sensi dell'articolo 2 del codice frontiere Schengen:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) "frontiere interne"

a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti;

2) «frontiere esterne»: le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne;

(...)».

4. Il titolo II di detto codice, relativo alle «frontiere esterne», comprende gli articoli da 5 a 21 del medesimo.

5. L'articolo 14 di detto codice, intitolato «Respingimento», prevede quanto segue:

«1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un'autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d'applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato V, parte B, compilato dall'autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU 2017, L 327, pag. 20)].

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell'EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU 2007, L 199, pag. 23)].

6. Le modalità del respingimento figurano nell'allegato V, parte A».

6. Il titolo III del codice frontiere Schengen, relativo alle «frontiere interne», comprende gli articoli da 22 a 35 del medesimo.

7. L'articolo 25 di detto codice, intitolato «Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne», così dispone al suo paragrafo 1:

«In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave».

8. L'articolo 32 del medesimo codice, intitolato «Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne», così dispone:

«In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II».

9. L'Allegato V, parte A, del codice frontiere Schengen prevede quanto segue:

«1. In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:

a) completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica "commenti" del modello;

b) per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata, registra nell'EES i dati relativi al respingimento conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226;

c) procederà all'annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU 2009, L 243, pag. 1)];

d) per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell'EES, appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, la lettera o le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento come figura nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

2. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l'autorità localmente responsabile:

a) ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all'articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio[, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU 2001, L 187, pag. 45)];

b) fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

(...)».

10. L'articolo 44 di detto codice, recante il titolo «Abrogazione», così recita:

«Il regolamento (CE) n. 562/2006 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1) è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X».

11. Conformemente a tale tavola di concordanza, l'articolo 14 del codice frontiere Schengen corrisponde all'articolo 13 del regolamento n. 562/2006.

Direttiva 2008/115

12. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115 così dispone:

«1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

a) sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 13 del [regolamento n. 562/2006] ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro;

b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».

13. Ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

2) "soggiorno irregolare" la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del [regolamento n. 562/2006] o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro;

3) "rimpatrio" il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:

- nel proprio paese di origine, o

- in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese, o

- in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato;

(...)».

14. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:

a) provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno favorevoli di quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 4 e 5 (limitazione dell'uso di misure coercitive), all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) (rinvio dell'allontanamento), all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni sanitarie d'urgenza e considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) e agli articoli 16 e 17 (condizioni di trattenimento) e

b) rispettano il principio di non-refoulement».

15. L'articolo 5 della direttiva 2008/115 così dispone:

«Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:

a) l'interesse superiore del bambino;

b) la vita familiare;

c) le condizioni di salute del cittadino di un paese terzo interessato;

e rispettano il principio di non-refoulement».

16. L'articolo 6 di tale direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.

(...)».

17. L'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, prevede quanto segue:

«La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta».

18. L'articolo 15, paragrafo 1, della stessa direttiva così prevede:

«Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:

a) sussiste un rischio di fuga o

b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».

Diritto francese

19. L'articolo L. 213-3-1 del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo, nella sua versione derivante dalla legge n. 2018-778, del 10 settembre 2018, per un'immigrazione controllata, un diritto d'asilo effettivo e un'integrazione riuscita (JORF dell'11 settembre 2018, testo n. 1; in prosieguo: il «Ceseda - vecchia versione»), enunciava quanto segue:

«In caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne previsto al capo II del titolo III del [codice frontiere Schengen], possono essere adottate le decisioni di cui all'articolo L. 213-2 nei confronti dello straniero che, provenendo direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, sia entrato nel territorio metropolitano attraversando una frontiera interna terrestre senza esservi autorizzato e sia stato assoggettato a tale controllo nel raggio di dieci chilometri da tale frontiera. Le modalità di tale controllo sono definite con decreto adottato previo parere del Conseil d'État (Consiglio di Stato)».

20. L'ordinanza n. 2020-1733 ha proceduto alla rifusione della parte legislativa del codice sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d'asilo. L'articolo L. 332-2 di tale codice, così modificato (in prosieguo: il «Ceseda modificato»), dispone quanto segue:

«Il provvedimento di respingimento, che è scritto e motivato, è adottato da un funzionario appartenente ad una categoria stabilita mediante regolamento.

La notifica del provvedimento di respingimento menziona il diritto dello straniero di avvisare o di far avvisare la persona presso la quale egli ha dichiarato di doversi recare, il suo consolato o il legale di sua scelta. Essa menziona il diritto dello straniero di rifiutare di essere rimpatriato prima del decorso di un giorno intero, alle condizioni previste dall'articolo L. 333-2.

Il provvedimento e la relativa notifica dei diritti gli sono comunicati in una lingua a lui comprensibile.

Una particolare attenzione deve essere rivolta alle persone vulnerabili, segnatamente ai minori accompagnati o meno da un adulto».

21. L'articolo L. 332-3 del Ceseda modificato prevede quanto segue:

«La procedura prevista all'articolo L. 332-2 è applicabile al provvedimento di respingimento adottato nei confronti dello straniero ai sensi dell'articolo 6 del [codice frontiere Schengen]. Essa è applicabile anche in sede di verifiche effettuate ad una frontiera interna in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne alle condizioni previste al capo II del titolo III del [codice frontiere Schengen]».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

22. Le associazioni elencate al punto 2 della presente sentenza contestano dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato), nell'ambito di un ricorso di annullamento dell'ordinanza n. 2020-1733, la validità di quest'ultima, in particolare, per il motivo che l'articolo L. 332-3 del Ceseda modificato, che ne è risultato, contravviene alla direttiva 2008/115, in quanto consente l'adozione di provvedimenti di respingimento alle frontiere interne sulle quali siano stati ripristinati i controlli di frontiera.

23. Detto giudice rileva infatti che la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 19 marzo 2019, Arib e a. (C-444/17, EU:C:2019:220), che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 32 del codice frontiere Schengen, non si applica al caso di un cittadino di un paese terzo, fermato nelle immediate vicinanze di una frontiera interna e il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, anche qualora tale Stato membro abbia ripristinato, ai sensi dell'articolo 25 di detto codice, il controllo a tale frontiera, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro.

24. Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) sottolinea che, nella sua decisione n. 428175 del 27 novembre 2020, esso ha giudicato in contrasto con la direttiva 2008/115, come interpretata dalla Corte, le disposizioni dell'articolo L. 213-3-1 delCeseda - vecchia versione, le quali prevedevano che, in caso di ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne, lo straniero direttamente proveniente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995 (GU 2000, L 239, pag. 19; in prosieguo: la «convenzione di Schengen»), poteva essere oggetto di un provvedimento di respingimento, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo L. 213-2 del Ceseda - vecchia versione, qualora fosse entrato nel territorio metropolitano attraversando una frontiera interna terrestre senza esservi autorizzato e fosse stato assoggettato a controllo di frontiera nel raggio di dieci chilometri da tale frontiera.

25. Vero è che, secondo il Conseil d'État (Consiglio di Stato), l'articolo L. 332-3 del Ceseda modificato non riprende le disposizioni dell'articolo L. 213-3-1 del Ceseda - vecchia versione. Tuttavia, l'articolo L. 332-3, del Ceseda modificato prevedrebbe ancora che possa essere adottato un provvedimento di respingimento in sede di verifiche effettuate alle frontiere interne in caso di ripristino temporaneo del controllo a tali frontiere, alle condizioni previste al capo II del titolo III del codice frontiere Schengen.

26. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che occorra stabilire se, in un caso del genere, il cittadino di un paese terzo, che provenga direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen e che si presenti a un valico di frontiera autorizzato, privo di documenti che giustifichino l'autorizzazione all'ingresso o il diritto di soggiornare in Francia, possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, sulla base dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen, senza che sia applicabile la direttiva 2008/115.

27. Alla luce di queste considerazioni, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, alle condizioni previste dal titolo III, capo II, del [codice frontiere Schengen], lo straniero proveniente direttamente dal territorio di uno Stato aderente alla convenzione di Schengen possa essere oggetto di un provvedimento di respingimento, in sede di verifiche effettuate a tale frontiera, sulla base dell'articolo 14 di tale [codice], senza che sia applicabile la direttiva [2008/115]».

Sulla questione pregiudiziale

28. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il codice frontiere Schengen e la direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che, qualora uno Stato membro abbia ripristinato controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso può adottare, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera autorizzato in cui si esercitano siffatti controlli, un provvedimento di respingimento, ai sensi dell'articolo 14 di tale codice, senza essere soggetto all'osservanza della direttiva.

29. L'articolo 25 del codice frontiere Schengen consente ad uno Stato membro, eccezionalmente e a determinate condizioni, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro suddetto. Ai sensi dell'articolo 32 di tale codice, in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II di detto codice, titolo che riguarda le frontiere esterne.

30. Così accade per l'articolo 14 del codice frontiere Schengen, il quale prevede che sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, di detto codice e non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dello stesso.

31. Occorre tuttavia ricordare che il cittadino di un paese terzo il quale, in seguito al suo ingresso irregolare nel territorio di uno Stato membro, sia presente in tale territorio senza soddisfare le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza, si trova per tale motivo in una situazione di soggiorno irregolare, ai sensi della direttiva 2008/115. Tale cittadino rientra pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva suddetta, e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, nell'ambito di applicazione di quest'ultima, senza che tale presenza nel territorio dello Stato membro interessato sia subordinata alla condizione di una durata minima o dell'intenzione di restare in tale territorio. Egli deve quindi, in linea di principio, essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest'ultima al fine del suo allontanamento, e ciò fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Arib e a., C-444/17, EU:C:2019:220, punti 37 e 39, nonché giurisprudenza ivi citata).

32. È quanto avviene anche quando il cittadino di un paese terzo sia stato sorpreso ad un valico di frontiera, qualora tale valico di frontiera si situi sul territorio di detto Stato membro. A tal riguardo, occorre infatti osservare che una persona può essere entrata nel territorio di uno Stato membro anche prima di aver attraversato un valico di frontiera [v., per analogia, sentenza del 5 febbraio 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Imbarco di marittimi nel porto di Rotterdam), C-341/18, EU:C:2020:76, punto 45].

33. Occorre ancora precisare, a titolo d'esempio, che, qualora si proceda a verifiche a bordo di un treno tra il momento in cui tale treno lascia l'ultima stazione, situata nel territorio di uno Stato membro che condivide una frontiera interna con uno Stato membro che ha ripristinato controlli di frontiera alle sue frontiere interne, e il momento in cui detto treno fa ingresso nella prima stazione situata nel territorio di quest'ultimo Stato membro, il controllo a bordo dello stesso treno deve, salvo accordo in senso contrario intervenuto tra i due Stati membri, essere considerato come un controllo realizzato ad un valico di frontiera situato nel territorio dello Stato membro che ha ripristinato i controlli in questione. Infatti, il cittadino di un paese terzo che sia stato assoggettato ad un controllo a bordo di detto treno soggiornerà necessariamente, in seguito a tale controllo, sul territorio di quest'ultimo Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

34. Detto questo, si deve ancora osservare che l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 consente agli Stati membri di escludere, eccezionalmente e a talune condizioni, i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare dall'ambito d'applicazione di tale direttiva.

35. Così, da un lato, detto articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 consente agli Stati membri di non applicare quest'ultima, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della medesima, in due situazioni specifiche, ossia quella dei cittadini di paesi terzi sottoposti a respingimento ad una frontiera esterna di uno Stato membro, conformemente all'articolo 14 del codice frontiere Schengen, oppure quella dei cittadini di paesi terzi fermati o scoperti in occasione dell'attraversamento irregolare di tale frontiera esterna e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in detto Stato membro.

36. Ciò posto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le due situazioni suddette si riferiscono esclusivamente all'attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro, quale definita dall'articolo 2 del codice frontiere Schengen, e non riguardano dunque l'attraversamento di una frontiera comune a Stati membri facenti parte dello spazio Schengen, anche qualora a tale frontiera siano stati ripristinati dei controlli, ai sensi dell'articolo 25 di detto codice, in ragione di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Arib e a., C-444/17, EU:C:2019:220, punti 45 e 67).

37. Ne consegue che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 non autorizza uno Stato membro che abbia ripristinato controlli alle sue frontiere interne a introdurre deroghe alle norme e alle procedure comuni previste da tale direttiva per allontanare il cittadino di un paese terzo che sia stato scoperto, privo di un titolo di soggiorno valido, ad uno dei valichi di frontiera situati nel territorio di detto Stato membro e in cui tali controlli vengono effettuati.

38. Dall'altro lato, anche se l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 autorizza, alla sua lettera b), gli Stati membri a non applicare tale direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione, è necessario constatare che tale fattispecie non è quella considerata dalla disposizione di cui trattasi nella controversia principale.

39. Risulta da tutte le considerazioni che precedono, da una parte, che uno Stato membro che ha ripristinato controlli di frontiera alle sue frontiere interne può applicare, mutatis mutandis, l'articolo 14 del codice frontiere Schengen nonché l'allegato V, parte A, punto 1, di tale codice nei confronti di un cittadino di un paese terzo che venga scoperto privo di un titolo di soggiorno regolare ad un valico di frontiera autorizzato in cui vengono effettuati tali controlli.

40. Dall'altra parte, quando tale valico di frontiera è situato nel territorio dello Stato membro interessato, quest'ultimo deve tuttavia provvedere a che le conseguenze di una tale applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni citate al punto precedente, non conducano a contravvenire alle norme e alle procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115. La circostanza che tale obbligo, gravante sullo Stato membro interessato, possa privare di una larga parte della sua efficacia l'eventuale adozione di un provvedimento di respingimento nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si presenti a una delle sue frontiere interne non è tale da modificare questa constatazione.

41. Con riferimento alle pertinenti disposizioni di tale direttiva, occorre ricordare, in particolare, che, dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 risulta che qualsiasi cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5 dello stesso articolo e nella rigorosa osservanza dei requisiti stabiliti all'articolo 5 della stessa direttiva, deve essere oggetto di una decisione di rimpatrio, la quale deve individuare, tra i paesi di cui all'articolo 3, punto 3, della direttiva suddetta, quello verso il quale egli deve essere allontanato [sentenza del 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Allontanamento - Cannabis per uso terapeutico), C-69/21, EU:C:2022:913, punto 53].

42. Peraltro, il cittadino di un paese terzo che è oggetto di tale decisione di rimpatrio deve ancora, in linea di principio, beneficiare, in forza dell'articolo 7 della direttiva 2008/115, di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio dello Stato membro interessato. L'allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza, conformemente all'articolo 8 della medesima direttiva, e fatto salvo l'articolo 9 della stessa, che impone agli Stati membri di rinviare l'allontanamento nei casi da esso previsti [sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C-808/18, EU:C:2020:1029, punto 252].

43. Inoltre, dall'articolo 15 della direttiva 2008/115 deriva che il trattenimento di cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare può essere imposto soltanto in alcuni casi determinati. Detto ciò, come osservato dall'avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 46 delle sue conclusioni, tale articolo non osta a che tale cittadino, qualora costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, sia oggetto di una misura di trattenimento, in attesa del suo allontanamento, nei limiti in cui tale trattenimento rispetti le condizioni espresse agli articoli da 15 a 18 della direttiva suddetta (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2020, Stadt Frankfurt am Main, C-18/19, EU:C:2020:511, punti da 41 a 48).

44. Peraltro, la direttiva 2008/115 non esclude la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza di ingresso irregolare, anche in situazioni in cui la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva non sia stata ancora conclusa. Tale direttiva, quindi, non osta neppure all'arresto o al fermo di polizia di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare, quando tali misure vengono adottate sulla base del fatto che detto cittadino è sospettato di aver commesso un reato diverso dal semplice ingresso irregolare nel territorio nazionale, e in particolare un reato che può costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna dello Stato membro interessato (sentenza del 19 marzo 2019, Arib e a., C-444/17, EU:C:2019:220, punto 66).

45. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, l'applicazione, in un caso come quello contemplato dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, delle norme e delle procedure comuni previste dalla direttiva 2008/115 non è tale da rendere impossibile il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna ai sensi dell'articolo 72 TFUE.

46. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che il codice frontiere Schengen e la direttiva 2008/115 devono essere interpretati nel senso che, qualora uno Stato membro abbia ripristinato i controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso può adottare, nei confronti del cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento, in forza di un'applicazione mutatis mutandis dell'articolo 14 di detto codice, purché a detto cittadino siano applicate le norme e le procedure comuni previste da tale direttiva ai fini del suo allontanamento.

Sulle spese

47. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono interpretati nel senso che, qualora uno Stato membro abbia ripristinato i controlli di frontiera alle sue frontiere interne, esso può adottare, nei confronti del cittadino di un paese terzo che si presenti ad un valico di frontiera autorizzato situato nel suo territorio e in cui tali controlli vengono effettuati, un provvedimento di respingimento, in forza di un'applicazione mutatis mutandis dell'articolo 14 di detto regolamento, purché a detto cittadino siano applicate le norme e le procedure comuni previste da tale direttiva ai fini del suo allontanamento.