Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 20 settembre 2023, n. 8435

Presidente: Forlenza - Estensore: Basilico

FATTO

1. Il Ministero appellante impugna la sentenza con cui il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria per l'accertamento del diritto all'indennità di trasferimento mensile di cui all'art. 1 della l. n. 86 del 2001 e per la condanna al pagamento delle relative somme.

2. In punto di fatto, si rileva che i dipendenti, ricorrenti in primo grado e odierni appellati, nel 2002 sono stati assegnati alla Centrale operativa regionale della Casa circondariale di Melfi dopo aver partecipato alla selezione per soli titoli indetta dall'Amministrazione per individuare 205 dipendenti da impiegare presso le nuove Centrali operative regionali e dopo aver frequentato un apposito corso di formazione per poter svolgere varie mansioni necessarie al funzionamento della rete di telecomunicazione radiomobile nazionale.

3. Nel 2006, hanno chiesto al Ministero il pagamento dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della l. n. 86 del 2001.

4. L'Amministrazione ha negato le somme domandate, sostenendo che non fossero dovute.

5. I dipendenti hanno quindi adito il T.A.R. competente, che ne ha accolto le tesi, riconoscendo loro l'indennità.

6. Il Ministero ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale.

7. Nel giudizio di secondo grado si sono costituiti gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.

8. All'udienza pubblica del 27 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. La controversia ha a oggetto l'indennità mensile di trasferimento di cui all'art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, riconosciuta a diverse categorie di dipendenti pubblici, tra cui il personale delle Forze di Polizia, quando sono «trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza».

La misura, che è attribuita in misura piena per i primi 12 mesi e in misura ridotta per i successivi 12 mesi, è finalizzata a compensare i disagi derivanti dai trasferimenti d'ufficio (in questi termini, tra le tante, si v. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 306 del 2019).

10. Con la sentenza appellata, il Tribunale ha ritenuto che l'assegnazione alla Centrale operativa regionale della Casa circondariale di Melfi dovesse essere considerata un trasferimento (e non una prima assegnazione) e, più precisamente, un trasferimento disposto "d'autorità", perché finalizzato all'attuazione dell'interesse pubblico primario al funzionamento delle nuove Centrali operative regionali.

11. Con unico motivo d'appello, il Ministero deduce: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 86 del 2001.

Secondo l'Amministrazione, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., la mobilità degli appellati dovrebbe essere considerata "a domanda", perché questi hanno scelto di libera iniziativa di partecipare al corso di formazione e di chiedere il trasferimento a una delle Centrali operative di nuova istituzione.

12. Il motivo è infondato.

13. La posizione espressa nella sentenza impugnata è invero conforme ai principi enunciati dalla sentenza n. 1 del 2016 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha precisato come debba considerarsi "d'ufficio" ogni trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte; in queste situazioni, le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell'interessato comportano acquiescenza rispetto alla sede di destinazione e, più in generale, rispetto agli effetti e all'operatività del trasferimento, ma non rappresentano una rinuncia all'indennità, la quale è oggetto di un diritto di credito che sorge in presenza dei presupposti di legge, ossia il fatto che la mobilità rappresenti una modalità con cui l'Amministrazione realizza i propri obiettivi.

14. Nel caso di specie, dunque, è vero che l'interpello nazionale indetto dall'Amministrazione penitenziaria (doc. 1 del fascicolo di primo grado degli attori) prevedeva che la partecipazione alla selezione e al corso di formazione avvenisse a domanda (art. 4), così come su richiesta del singolo dipendente sarebbe stata disposta - come è in effetti avvenuto - il trasferimento nelle varie Centrali operative (art. 8).

Tuttavia, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui alla l. n. 86 del 2001 è dirimente il fatto che il trasferimento fosse diretto a soddisfare in via primaria l'interesse pubblico sotteso alla gestione della rete di telecomunicazione radiomobile nazionale di nuova realizzazione; un interesse così pregnante da prevedere - opportunamente - l'organizzazione di appositi corsi di formazione per i dipendenti che sarebbero stati impiegati nelle Centrali operative regionali, con conseguente assegnazione degli stessi a funzioni spiccatamente diverse da quelle precedentemente svolte.

15. La finalizzazione della mobilità in questione all'interesse pubblico è del resto comprovata dal fatto che - come ricordato anche nell'atto di appello - l'Amministrazione, invece di raccogliere le disponibilità dei lavoratori o nel caso in cui queste fossero state insufficienti, avrebbe potuto disporre il trasferimento con atti di natura autoritativa: nel caso di specie è quindi riscontrabile un'ipotesi di esercizio in forme consensuali del potere amministrativo, nel quale l'assenso del privato comunque non elide la natura ontologicamente autoritativa del potere esercitato, di modo che gli atti adottati rimangono essenzialmente preordinati al perseguimento dell'interesse pubblico.

16. L'appello è dunque meritevole di rigetto.

17. La particolarità della controversia, anche in fatto, giustifica la compensazione delle spese di lite del grado tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.