Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 22 settembre 2023, n. 248
Presidente ed Estensore: Caso
Considerato che in data 30 gennaio 2023 il ricorrente presentava identiche istanze di accesso a più laboratori sanitari, chiedendo loro di rendere note le marche dei test diagnostici molecolari in vitro utilizzati per la rilevazione della presenza dell'RNA del virus SARS-CoV-2;
che, in assenza di riscontro a dette istanze, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per vedere dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Università degli Studi di Parma, dalla Casa di cura Città di Parma s.p.a., dalla Natrix s.r.l., dal Nuovo S. Orsola s.r.l. e dal Laboratorio di Analisi Cliniche - Città di Fidenza s.r.l.;
che egli riconduce la propria pretesa all'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e assume tenuti quei soggetti all'ostensione della relativa documentazione ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto enti ricompresi nell'elenco dei laboratori autorizzati dal Ministero della salute ad effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori;
che, inoltre, l'interessato adduce che:
a) sussiste litisconsorzio tra i soggetti resistenti, ai sensi dell'art. 103 c.p.c.;
b) la richiesta non è né generica né massiva, in virtù del numero limitatissimo di dati e informazioni che si devono ostendere;
c) la richiesta non consiste in un quesito, trattandosi di una semplice richiesta di ostensione documentale;
d) la richiesta non è onerosa, non comportando una complessa attività di reperimento e individuazione del dato;
e) l'accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul corretto esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, come tale è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse, concreto e attuale in relazione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e senza oneri di motivazioni in tal senso;
che, in conclusione, dichiarata l'illegittimità del silenzio per il vano decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013 e accertata la fondatezza della sua pretesa, il ricorrente chiede che si ordini ai vari laboratori interpellati di provvedere in ordine alla suddetta istanza;
che non si sono costituite in giudizio l'Università degli Studi di Parma, la Casa di cura Città di Parma s.p.a., la Natrix s.r.l., la Nuovo S. Orsola s.r.l. e la Laboratorio di Analisi Cliniche - Città di Fidenza s.r.l.;
che con memoria depositata il 7 luglio 2023 il ricorrente ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere nei riguardi dell'Università degli studi di Parma, avendo nel frattempo detto ente dato soddisfacente riscontro all'istanza di accesso del 30 gennaio 2023;
che alla camera di consiglio del 12 luglio 2023 la causa è passata in decisione;
che con ordinanza n. 230 del 18 luglio 2023, emessa ai sensi dell'art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a., la Sezione ha assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza per il deposito di memoria inerente una questione rilevata d'ufficio, ovvero la possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso per indebito cumulo di azioni nei confronti di più soggetti passivi;
che circa la questione sollevata nessuna memoria difensiva è stata prodotta dal ricorrente, che si è limitato a depositare copia di due sentenze di altri tribunali amministrativi regionali espressisi a lui favorevolmente su domande giudiziali analoghe;
che alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 il Collegio ha sciolto la riserva e ha deliberato sulla causa.
Ritenuto che, per costante giurisprudenza, nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, mentre è ammessa in via eccezionale l'impugnazione di più atti con un solo ricorso (cumulativo) quando tra essi sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale ed emergano profili che interessano trasversalmente le diverse, ma comunque connesse, sequenze di atti, il tutto però da accertare in modo rigoroso per evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l'abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato (v., tra le altre, C.d.S., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5);
che, in particolare, per l'ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso un pluralità di provvedimenti è necessario che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscono, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività amministrativa contestata dal ricorrente, e che non residui, quindi, alcun margine di differenza nell'apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati (v. C.d.S., Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045);
che, in definitiva, il ricorso cumulativo è consentito se le pretese azionate siano oggettivamente connesse e siano caratterizzate dalla comunanza dei presupposti di fatto o comunque siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale (v., tra le altre, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 marzo 2021, n. 1040);
che, tanto premesso, osserva il Collegio che il presente giudizio riguarda più istanze di accesso civico presentate a distinti laboratori sanitari - alcuni pubblici alcuni privati - e si connota, pur nell'identico contenuto di dette istanze, per l'autonomia dei vari procedimenti in tal modo instaurati, alla luce della molteplicità di soggetti destinatari delle separate istanze nonché delle differenziate informazioni in possesso di ciascuno di quei soggetti, sì da difettare elementi di connessione che rendano l'un procedimento indissolubilmente legato all'altro;
che, pertanto, in assenza del carattere della inscindibilità delle varie istanze di accesso rimaste senza riscontro, mancano gli eccezionali presupposti per ammettere la proposizione congiunta di più domande giudiziali;
che, pronunciandosi in un caso identico, si è di recente dichiarata l'inammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto "... L'identità dei contenuti delle diverse istanze, a questo proposito, non può ritenersi sufficiente a giustificare, nell'ambito del processo amministrativo, il cumulo di azioni nei confronti di una pluralità di soggetti passivi differenti, rispetto ad ognuno dei quali le singole istanze di accesso risultano del tutto autonome tra loro, tanto da introdurre, ciascuna di esse, un parimenti autonomo e specifico procedimento amministrativo, non altrimenti connesso con gli altri, se non, appunto, per l'identità della documentazione richiesta..." (v. T.A.R. Veneto, Sez. III, 29 giugno 2023, n. 920);
che, del resto, proprio con riferimento alle ipotesi di ricorso cumulativo non consentito, è stato rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non si pone di per sé in contrasto con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, in quanto i predetti principi - anche se di rilievo sovranazionale - non pregiudicano in alcun modo le regole processuali poste a tutela dell'ordine pubblico processuale che disciplinano i casi di ammissibilità/inammissibilità delle domande dedotte in giudizio, se è vero che, diversamente opinando, si arriverebbe alla paradossale conclusione di ritenere ogni pronuncia in rito (e solo perché in rito) in contrasto con i predetti principi, con inammissibile disapplicazione tout court delle regole processuali (v. CGARS, 11 maggio 2023, n. 327);
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che, in assenza di costituzione in giudizio delle controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.