Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III
Sentenza 26 settembre 2023, n. 14244
Presidente: Sapone - Estensore: Cavallari
Premesso che con il proposto gravame parte ricorrente, agendo nell'interesse del figlio minore in qualità di genitore esercente la relativa potestà, ha impugnato la graduatoria finale unitamente a tutti gli atti della procedura selettiva indetta dall'intimata Università per l'accesso al corso di laurea magistrale unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, al cui esito il figlio medesimo risultava collocato in posizione non utile per l'ammissione al corso di laurea di interesse, articolando quattro motivi di doglianza incentrati sui dedotti profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Rilevato che all'odierna camera di consiglio è stato dato avviso di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, come riportato a verbale.
Considerato preliminarmente, in linea con quanto sul punto affermato in sede giurisprudenziale, che "... la mancata presenza delle parti, non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., atteso che il Collegio, per poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, deve solo verificare la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed accertare che le parti (anche se non presenti) non abbiano esposto concrete ragioni processualmente ostative alla definizione del giudizio in relazione alla dichiarata possibilità di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione..." (in tal senso, cfr. ex multis C.d.S., Sez. III, sent. 19 febbraio 2018, n. 1046 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. 10 novembre 2022, n. 14642).
Ravvisati, dunque, i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a.
Ritenuto di condividere l'eccezione in rito formulata dalla resistente Università nella memoria difensiva prodotta il 30 giugno 2023 (rispetto alla quale parte ricorrente non ha svolto alcuna replica), avendo rilevato (sulla base di quanto emerge dal fascicolo di causa) l'omessa notifica del ricorso - diretto all'impugnazione della graduatoria finale - ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a., costituendo l'aspetto evidenziato un profilo di inammissibilità del ricorso medesimo (sul punto, cfr. ex multis C.d.S., Sez. VI, sent. 24 maggio 2021, n. 4003).
Considerato in proposito che neppure emerge dagli atti di causa e dalla documentazione depositata che la parte ricorrente si sia quantomeno attivata tempestivamente nel richiedere, con la presentazione alla resistente Università di un'apposita istanza di accesso, i dati inerenti alle generalità e agli indirizzi dei soggetti controinteressati, avuto riguardo all'orientamento accolto sul punto dalla giurisprudenza amministrativa nei termini evidenziati dalla Sezione in recenti pronunciamenti resi in materia, nel cui contesto è stato affermato che "... non può validamente addursi, a giustificazione della omessa notifica, che siano sconosciuti gli indirizzi dei controinteressati tanto più allorché [...] non risulti che parte ricorrente abbia compiuto alcuna attività direttamente volta ad acquisire detta conoscenza in violazione della regola di ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando..." (in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sent. 6 ottobre 2022, n. 12693 e sent. 11 luglio 2022, n. 9446, unitamente ai precedenti giurisprudenziali ivi citati).
Considerato inoltre che il rilevato profilo, integrando la carenza di una condizione di ammissibilità del ricorso, non può ritenersi sanato dal fatto che nel proposto ricorso risulta formulata la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in quanto la notifica ad almeno un controinteressato costituisce un imprescindibile adempimento preliminare la cui mancanza deve ritenersi ostativa all'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 49 c.p.a., come affermato nell'ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (cfr. ex multis C.d.S., Sez. III, sent. 31 gennaio 2023, n. 1054).
Ritenuto, in conclusione, che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile stante la mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, c.p.a.
Ravvisati giusti motivi, in ragione della natura e della peculiarità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 6, § 1, lett. f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.