Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 3 ottobre 2023, n. 8639

Presidente: Lotti - Estensore: Perotti

FATTO E DIRITTO

Risulta dagli atti che con lodo arbitrale n. 98 del 20 luglio 2010 veniva dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto in precedenza stipulato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere con la società Edilcantieri s.r.l., aggiudicataria della gara d'appalto indetta nel 2004 per la progettazione e realizzazione di un Centro Sportivo Multifunzionale "1° e 2° stralcio funzionale", con contratto stipulato in data 21 maggio 2007; in parziale accoglimento della domanda proposta dalla detta società, l'ente locale veniva condannato al pagamento degli importi ivi indicati per riserve e della somma di euro 16.372,67 - pari al 10% dei lavori contrattualizzati - oltre interessi legali dalla domanda e alle spese di funzionamento del collegio arbitrale, CTU e spese di giustizia nella misura ivi indicata.

L'impugnazione proposta dal Comune avverso il predetto lodo ex art. 829 c.p.c. veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 4775 del 2 dicembre 2014, con cui si dava atto della costituzione in giudizio di Edilvie s.r.l. in qualità di cessionaria del credito vantato da Edilcantieri s.r.l.

Il successivo ricorso per cassazione veniva infine dichiarato inammissibile con ordinanza n. 4480 del 19 febbraio 2021.

A tal punto, con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania la società Edilvie - nella spiegata qualità di cessionaria del credito (in ragione del contratto di cessione pro soluto del 23 settembre 2009, accluso al ricorso) agiva ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. e), c.p.a. per la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di euro 966.398,25 oltre accessori di legge e penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a.

Chiedeva inoltre la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inadempimento del Comune.

Costituitasi in giudizio, l'amministrazione municipale eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento di Edilcantieri s.r.l. (unica creditrice degli importi liquidati nel lodo arbitrale di cui si chiede l'esecuzione); deduceva inoltre che l'atto di cessione di crediti del 23 settembre 2009 (ed il successivo atto integrativo del 24 novembre 2010) era stato dichiarato inefficace nei confronti dell'ente locale resistente con sentenza del Tribunale di Napoli n. 3926 del 2019.

Con sentenza 17 agosto 2022, n. 5418, il giudice adito respingeva il ricorso, ritenendo che la ricorrente non fosse legittimata a proporre il rimedio dell'ottemperanza per riscuotere il credito nella titolarità di Edilcantieri s.r.l.

Avverso tale decisione la società Costruzioni Edilvie s.r.l. interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:

1) errore in giudicando del capo di motivazione della sentenza relativa alla mancata accettazione espressa della cessione del credito in relazione al mancato esame della rilevanza probatoria giudiziale della sopravvenuta libera disponibilità del credito pecuniario;

2) in via alternativa errore in giudicando del capo di motivazione della sentenza relativa alla mancata accettazione espressa della cessione del credito in relazione alla inapplicabilità della normativa di cui all'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923 e della l. n. 2448/1865;

3) errore in giudicando del capo di motivazione della sentenza relativa alla carenza della legittimazione attività della ricorrente ex art. 114, comma 1, c.p.a.;

4) errore in giudicando del capo di motivazione della sentenza relativa alla pseudo condizione di ammissibilità della domanda di ottemperanza dipendente dalla decisione di contenzioso civile;

5) omessa valutazione del lungo trascorso giudiziale intercorso tra le parti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria Capua Vetere, concludendo per l'irricevibilità dell'appello (in quanto depositato solamente in data 30 novembre 2022, ossia oltre il termine di 15 giorni dalla notifica avvenuta il 4 novembre 2022) e, comunque, per la sua infondatezza, chiedendone la reiezione.

Ritiene il Collegio, ad un complessivo esame delle risultanze di causa, che il ricorso in appello avverso la sentenza 17 agosto 2022, n. 5418, della V Sezione del T.A.R. della Campania sia effettivamente irricevibile, in quanto notificato il 4 novembre 2022 ma depositato solamente il 30 novembre 2022, ossia oltre il termine perentorio di quindici giorni desumibile dal combinato disposto degli artt. 87, comma terzo, e 94 c.p.a.

L'art. 94 cit. prevede infatti che "Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45 [...]", laddove il dimezzamento di detto termine è previsto, per i giudizi di ottemperanza (quale quello attuale), dal terzo comma dell'art. 87 c.p.a.

Ne consegue che il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 94 c.p.a., doveva essere effettuato il deposito del ricorso presso la Segreteria del giudice adito era di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario (ex multis, C.d.S., V, 27 febbraio 2018, n. 1179).

L'appello è dunque irricevibile. La particolarità della questione affrontata giustifica peraltro l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.