Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 4 ottobre 2023, n. 8652

Presidente: Montedoro - Estensore: Ponte

Rilevato in fatto che:

- la presente controversia ha ad oggetto il ricorso proposto dal Ministero della cultura per la revocazione della sentenza n. 11760 del 2022 di questa Sezione;

- con quest'ultima pronuncia era stato accolto l'appello proposto dalla società Marechiaro avverso la precedente decisione del T.A.R. Lazio che aveva rigettato l'originario ricorso;

- quest'ultimo era stato proposto per l'annullamento del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 384 del 16 febbraio 2018 nella parte in cui non ha riconosciuto di interesse culturale il progetto filmico "Morte di Soap", nonché la nota n. 4958 del 13 febbraio 2018 con cui si comunicava che il progetto filmico, avendo ottenuto un punteggio "insufficiente" su uno dei parametri di valutazione discrezionale, non ha acquisito la qualifica di "interesse culturale", né conseguentemente è rientrato nel novero dei progetti meritevoli di contributo;

- con il ricorso per revocazione del Ministero soccombente veniva sollevato il vizio revocatorio concernente il contrasto con altra sentenza passata in giudicato fra le parti;

- in particolare, la sentenza in epigrafe, nel capo in cui afferma che nessun Giudice aveva ordinato all'Amministrazione di rivalutare il progetto, sarebbe in contrasto con la sentenza n. 6982/2011 del T.A.R. Lazio;

- veniva altresì formulata, previa revocazione della sentenza, istanza rescissoria di rigetto dell'appello;

- la parte appellata si costituiva in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame;

- all'udienza del 28 settembre 2023 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- il ricorso è inammissibile, come eccepito da parte resistente;

- in linea di diritto va fatta applicazione dell'orientamento a mente del quale, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi (cfr. ad es. C.d.S., Sez. IV, 29 maggio 2023, n. 5259);

- in termini applicativi occorre aver riguardo ai limiti oggettivi del giudicato quali risultano determinati dal decisum, ossia alla questione principale decisa nel giudizio che sorregge causalmente gli effetti scaturenti dal dispositivo della sentenza - con la precisazione che l'individuazione del dispositivo sostanziale deve essere il frutto della lettura congiunta della parte-motiva e della parte-dispositiva della sentenza (cfr. ad es. C.d.S., Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1), per cui, affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum;

- nel caso di specie, manca il presupposto dell'identità dell'oggetto e del fatto identico, avendo il precedente ad oggetto, tutt'al più, un mero atto antecedente, diverso ed anteriore rispetto a quello di cui alla sentenza revocanda;

- infatti, mentre nel giudizio conclusosi con la sentenza del T.A.R. Lazio n. 6982 del 2011, veniva impugnata la delibera dal Commissione nella parte in cui anziché decidere in merito alla qualità di film di interesse culturale nazionale "Morta di soap" aveva rinviato per approfondimenti l'esame del progetto, per cui oggetto del giudizio era la tutela il diritto della società alla conclusione della procedura concorsuale, il giudizio conclusosi con la sentenza revocanda aveva ad oggetto l'annullamento del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 384 del 16 febbraio 2018, nella parte in cui non ha riconosciuto di interesse culturale il progetto filmico, avendo attribuito un punteggio "insufficiente" ad uno dei parametri di valutazione discrezionale, e pertanto per l'ennesima volta il film non è rientrato nei progetti 14 meritevoli di contributo;

- trattasi quindi di due ben distinti momenti del procedimento avviato dalla società appellante vittoriosa, al fine di azionare il proprio interesse pretensivo ed ottenere il bene della vita auspicato, il riconoscimento dell'interesse culturale del proprio progetto;

- altrimenti opinando, se l'identità dell'oggetto fosse rilevabile nell'analogia del procedimento in itinere, oltre a violare i rigorosi limiti dell'identità dell'oggetto predetti, si giungerebbe al paradosso della limitazione della tutela ad un solo giudicato;

- diversamente, è ben noto in materia il meccanismo del giudicato a formazione progressiva, in relazione al quale la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo permettono al giudice (specie dell'ottemperanza, nell'ambito di quell'attività in cui si sostanzia l'istituto del giudicato a formazione progressiva) non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni "integrative", ma anche di specificarne la portata e gli effetti al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale;

- ciò a maggior ragione deve consentirsi in relazione a successivi giudizi instaurati rispetti a diversi, nuovi ed autonomi atti negativi, non satisfattivi e comunque ancora lesivi dell'interesse in origine azionato;

- nel caso di specie, pertanto, va esclusa l'identità dedotta da parte ricorrente in revocazione, in quanto le due pronunce si pongono in relazioni a fasi ben lontane, autonome e distinte dell'iter avviato dalla società Marechiaro in relazione al proprio progetto;

- invero, l'ultima sentenza - quella revocanda - oltre ad avere un oggetto nuovo e distinto, si pone come tassello ulteriore e chiarificatore della tutela riconosciuta come spettante alla società stessa, richiamando non solo il precedente evocato ma tutte le ulteriori decisioni che sono intervenute nel travagliato iter predetto;

- alla luce della carenza del fondamentale presupposto dell'identità dell'oggetto, come sopra ribadito, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.