Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 16 ottobre 2023, n. 2335

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Gatti

FATTO

Il ricorrente Comune di Albairate, membro del Consorzio dei Comuni dei Navigli, che ha per oggetto la gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha impugnato la delibera del 14 luglio 2021, avente ad oggetto la trasformazione del Consorzio in società mista, con individuazione del socio operatore ed appaltatore del ciclo dei rifiuti.

Il Consorzio resistente si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 1233/21 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

Nelle more del giudizio, si è perfezionata la trasformazione del Consorzio in società mista, ed a seguito dell'espletamento della procedura di gara, il Consorzio dei Comuni dei Navigli si è trasformato nella società per azioni mista pubblico-privato "Consorzio dei Navigli S.p.a.".

All'udienza pubblica del 4 ottobre 2023 la causa è stata trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. In primo luogo, il Collegio deve scrutinare l'eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. sollevata dalla difesa comunale, che va tuttavia respinta.

Il provvedimento impugnato ha infatti ad oggetto la trasformazione dell'ente resistente da azienda speciale consortile, in società mista pubblico-privata, riconducibile alla "modificazione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali", ex art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a.

Detto provvedimento dà atto della nota n. 7886 del 14 luglio 2021, con cui il Comune ricorrente ha comunicato che il Consiglio comunale, nella seduta del 13 luglio 2021, ha deliberato la non adesione alla proposta di trasformazione del Consorzio, ritenendo che ciò che comporti "l'avvio del percorso di recesso dal Consorzio", senza tuttavia assumere determinazioni in merito, per l'appunto rinviate ad un momento futuro, ciò che esclude la sussistenza della giurisdizione del g.o. nella presente controversia.

Nella sentenza 18 novembre 2015, n. 2670, resa nei confronti del Consorzio resistente, e confermata in appello da C.d.S., Sez. V, 4 ottobre 2016, n. 570, in una vicenda analoga a quella per cui è causa, la Sezione ha infatti riconosciuto la giurisdizione del g.o., poiché in quel caso la delibera impugnata indicava gli obblighi economici e finanziari da assolvere nei confronti del Consorzio ai fini dello scioglimento del vincolo contrattuale, regolando in via diretta il contenuto di diritti soggettivi connessi alla posizione paritetica dei soci del Consorzio, laddove nel caso di specie, come detto, ciò è stato espressamente rinviato ad una fase successiva.

II. Ancora in via preliminare, il Collegio deve scrutinare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del Consorzio, a cui l'istante non ha replicato nelle proprie memorie, per essere stato depositato oltre il termine ridotto di 15 giorni dalla notifica, previsto per il rito abbreviato dall'art. 119 c.p.a. cit.

L'eccezione va accolta, dovendo il ricorso essere dichiarato irricevibile, essendo stato notificato il 12 ottobre 2021, e depositato il 10 novembre 2021, e pertanto successivamente al decorso dei 15 giorni previsti dalla norma citata, atteso che, per giurisprudenza pacifica, la regola della dimidiazione dei termini processuali trova applicazione anche rispetto al deposito del ricorso (C.d.S., Sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3754).

Come detto, quest'ultimo ha ad oggetto la deliberazione assembleare adottata dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, avente ad oggetto "trasformazione, ex art. 115 d.lgs. 267/2000, del Consorzio dei Comuni dei Navigli in società mista", oltreché la "individuazione di un nuovo socio del Consorzio ai fini della trasformazione in Società mista pubblico-privato e conseguente affidamento allo stesso della gestione operativa dei servizi di Igiene Urbana".

Premesso che, nei casi in cui la scelta del socio privato sia finalizzata alla costituzione di un rapporto di partenariato, la relativa procedura è in toto assimilabile a quella di affidamento di un servizio pubblico, come già detto, in base alla lett. c), comma 1, art. 119 c.p.a., il rito abbreviato è altresì applicabile ai giudizi vertenti su provvedimenti che abbiano ad oggetto la costituzione, la modificazione o la soppressione di società da parte degli enti locali, fra le quali rientrano anche quelle relative alla scelta del socio privato (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 599).

Malgrado la ricorrente, abbia impugnato anche la "comunicazione" inviatale dal Consorzio in data 9 agosto 2021, ciò è del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione del rito applicabile, sia poiché ciò ha avuto luogo solo quale "atto presupposto, connesso e consequenziale", sia poiché la stessa non ha in realtà un contenuto provvedimentale, quanto invece meramente ricognitivo, limitandosi a confermare la data in cui cesserà l'erogazione del servizio, come anche individuata dallo stesso Comune ricorrente ("la data in cui cesserà l'erogazione in Vostro favore del servizio da parte del Consorzio, che per evidenti ragioni organizzative, non potrà superare il 31.12.2021, data quest'ultima che è stata comunque da Voi pure individuata").

In conclusione, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in ragione dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità articolata dal Consorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.