Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 16 ottobre 2023, n. 674

Presidente: de Francisco - Estensore: Pizzi

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso in appello notificato il 25 luglio 2022 e depositato il giorno successivo, il sig. Sebastiano L.C., la sig.ra Angela L.C. ed il sig. Simone L.C., gli ultimi due in qualità di eredi della sig.ra Francesca S., hanno impugnato la sentenza del T.A.R. per la Sicilia n. 2264 del 2022 che ha:

a) dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso di primo grado proposto per l'annullamento della nota del Comune di Misilmeri prot. n. 9985 del 25 marzo 2014;

b) respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso la nota del Comune di Misilmeri prot. n. 21619 dell'8 luglio 2014.

2. Il T.A.R., nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, ha affermato che: "Giova rilevare che non è stato dato l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. stante la mancata comparizione del difensore all'udienza di smaltimento sopra indicata".

3. Con il presente appello è stata dedotta, quale primo motivo di gravame, la violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a. e dell'art. 13-quater disp. att. c.p.a.

4. Il Comune di Misilmeri non si è costituito nel presente giudizio.

5. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 355 del 2022.

6. All'udienza del 22 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il primo motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.

7.1. Infatti:

a) il T.A.R. ha pronunciato la sentenza impugnata all'esito di un'udienza straordinaria, dedicata allo smaltimento dell'arretrato, celebrata da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

b) in caso di udienze celebrate da remoto, ai sensi dell'art. 13-quater disp. att., il difensore - in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto - "può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente" e, in tal caso, "è considerato presente ad ogni effetto";

c) emerge per tabulas che il difensore dei ricorrenti aveva tempestivamente depositato istanza di passaggio della causa in decisione in data 13 giugno 2020 (udienza di smaltimento celebrata il 20 giugno 2020);

d) il T.A.R. - tenuto conto che il difensore dei ricorrenti doveva essere "considerato presente ad ogni effetto" - avrebbe quindi dovuto, con separata ordinanza, sottoporre al contraddittorio delle parti la questione, sollevata d'ufficio, di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse;

e) di conseguenza la sentenza impugnata - che ha dichiarato de plano l'inammissibilità del ricorso introduttivo - deve essere annullata, con conseguente rinvio di tutta la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., essendo stato leso il diritto di difesa dei ricorrenti.

8. In definitiva il primo motivo d'appello deve essere accolto, assorbiti i restanti motivi, e, per l'effetto, deve essere annullata la sentenza impugnata, con conseguente rimessione di tutta la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a.

9. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio, stante la natura strettamente processuale del motivo di gravame accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 719/2022, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

- annulla la sentenza impugnata;

- rimette tutta la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.;

- compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.