Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 27 ottobre 2023, n. 9284

Presidente: De Nictolis - Estensore: Rotondano

FATTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso della società New Tex s.r.l., mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con Imentex s.r.l., avverso la determina n. 363/2022 con cui AMA s.p.a. ha revocato l'assegnazione disposta (con determina n. 206/2022) a favore del suddetto raggruppamento della "Procedura d'Asta, suddivisa in 4 (quattro) lotti, per la cessione di indumenti e accessori di abbigliamento (CER 20.01.10) provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Roma Capitale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi", per un importo pari ad euro 1.408.000 e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. I fatti di causa possono essere così riassunti.

2.1. Con ricorso, integrato da motivi aggiunti, la Co.S.A. - società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus (di seguito cooperativa Co.S.A.) impugnava dinanzi al T.A.R. Lazio, unitamente agli atti presupposti, gli esiti della su indicata procedura d'asta indetta da Ama s.p.a. con determina n. 174 del 4 giugno 2021, nella quale si era classificata al secondo posto, articolando sette motivi di doglianza con cui formulava plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere (per irragionevolezza, illogicità, incongruità, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza ed erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti), lamentando innanzitutto il mancato possesso da parte della mandataria del raggruppamento vincitore, la New Tex s.r.l., al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (il 28 settembre 2021), del requisito, previsto al punto 7.1.a.12 del disciplinare d'asta, della iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la competente Prefettura (c.d. white list).

2.2. Con ordinanza istruttoria n. 12060/2022, all'esito della camera di consiglio del 14 settembre 2022, il Tribunale chiedeva alla Prefettura di Roma una breve relazione (eventualmente corredata da documentazione) in ordine alla presentazione e allo stato della domanda di iscrizione nel detto elenco presentata dalla New Tex s.r.l. in data 7 luglio 2021.

2.3. Sulla base delle risultanze istruttorie acquisite - la nota dell'Ufficio territoriale del Governo depositata in atti il 20 ottobre 2022, nella quale si rappresentava che l'iscrizione della New Tex nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della l. 6 novembre 2012, n. 159 istituito presso la Prefettura (c.d. white list) era avvenuta solo dopo che, il 5 luglio 2022, la società aveva presentato regolare istanza di iscrizione, corredata della necessaria documentazione - con determinazione n. 363/2022 AMA s.p.a. revocava l'assegnazione della procedura precedentemente disposta a favore del R.T.I. New Tex, per essere la mandataria priva della iscrizione nella c.d. white list, richiesta, a pena di esclusione, al punto 7.1.a.12) del disciplinare d'asta al momento della domanda di partecipazione.

2.4. La New Tex, dopo aver contestato la sopra indicata nota prefettizia con autonomo ricorso, dichiarato poi inammissibile con sentenza del T.A.R. Lazio n. 3250 del 24 febbraio 2023, impugnava anche il provvedimento di revoca unitamente alla lex specialis di gara, e segnatamente il punto 7.1.a.12 del disciplinare d'asta, ove interpretato nel senso di introdurre l'iscrizione alla white list come requisito di partecipazione, richiesto a pena di esclusione, e non come requisito di esecuzione, affidando il ricorso a due motivi di doglianza con cui lamentava "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 52, della l. 190/2012. Violazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Erronea valutazione dell'iscrizione alla white list come requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione. Invalidità derivata" e "Violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Violazione dell'art. 21-quinques della l. 241/1990. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza".

2.5. Ama, costituita in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

2.6. Anche la seconda classificata insisteva per il rigetto del gravame, proponendo anche un ricorso incidentale, con il quale, dopo aver ribadito (con i primi tre motivi) le ragioni di infondatezza e di inammissibilità del ricorso principale, censurava il medesimo provvedimento di revoca dell'aggiudicazione per non aver rilevato ulteriori vizi nell'assegnazione a favore del R.T.I. New Tex.

3. Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo, disposta in limine la riunione dei gravami proposti, ha respinto il ricorso principale del RTI New Tex, dichiarando quindi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale e quello avverso l'originario provvedimento di assegnazione proposti dalla cooperativa Co.SA., con i relativi motivi aggiunti.

3.1. In particolare, il T.A.R. adito, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza, ha ritenuto che:

- l'iscrizione in parola, obbligatoria ex lege per il tipo di attività cui era riconducibile quella oggetto di affidamento, costituisse un requisito di partecipazione;

- che non ci fosse violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, come lamentato dalla ricorrente New Tex;

- che la legge di gara era inequivocabile e sufficientemente chiara nel prescrivere il requisito a pena di esclusione e che tanto la stazione appaltante aveva precisato anche con i chiarimenti forniti;

- che non sussisteva la lamentata carenza di motivazione del provvedimento di revoca per non avere lo stesso puntualmente individuato le ragioni di ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990.

3.1. Il primo giudice ha poi ritenuto che una precedente istanza inoltrata dalla New Tex alla Prefettura di Roma in data 12 luglio 2021 non potesse qualificarsi o essere interpretata dall'amministrazione, né con riguardo al destinatario, né con riguardo al suo oggetto e ai contenuti, come richiesta di iscrizione nella c.d. white list, escludendo, pertanto, l'obbligatoria attivazione del soccorso istruttorio da parte della Prefettura.

4. Avverso la sentenza la New Tex ha proposto appello, affidandolo a tre motivi di doglianza.

4.1. Si sono costituite in resistenza anche nel presente giudizio Ama s.p.a. e la cooperativa Co.SA.

4.2. Quest'ultima ha altresì riproposto ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. le doglianze di cui al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti contro l'originaria assegnazione al RTI New Text, nonché quelle formulate nel ricorso incidentale proposto in seno al giudizio avverso la revoca dell'assegnazione al raggruppamento appellante, assorbite dalla sentenza di primo grado.

4.3. All'udienza dell'8 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Con i motivi di impugnazione proposti l'appellante lamenta:

I. "Error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 - violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione del principio della tassatività delle cause di esclusione - violazione e falsa applicazione del principio di buona fede - ingiustizia manifesta - eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo - eccesso di potere giurisdizionale".

II. "Error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 - violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 - erronea valutazione dell'iscrizione alla white list come requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione - violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione del principio della tassatività delle cause di esclusione - violazione e falsa applicazione del principio di buona fede - ingiustizia manifesta - eccesso di potere - violazione e falsa applicazione dei limiti della giurisdizione del Giudice Amministrativo - eccesso di potere giurisdizionale".

III. "Error in iudicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 - violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 - erronea valutazione dell'iscrizione alla white list come requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione - violazione del giusto procedimento - violazione e falsa applicazione del principio della tassatività delle cause di esclusione".

Con i motivi di gravame così rubricati la New Tex sostanzialmente ripropone - dolendosi della loro reiezione da parte della sentenza di prime cure - le censure rivolte contro il provvedimento di revoca dell'assegnazione originariamente disposta in favore del raggruppamento del quale faceva parte, basato sull'accertata carenza del requisito di cui al punto 7.1.a.12 del disciplinare d'asta (iscrizione nella white list), nonché avverso la detta previsione di disciplinare, ove interpretata nel senso di richiedere come requisito di partecipazione a pena di esclusione la dichiarazione attestante l'iscrizione nella white list o la presentazione dell'istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai dodici mesi.

5.1. In particolare, col primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe considerato la buona fede della New Text la quale aveva comunque presentato una prima richiesta di iscrizione in data 12 luglio 2021, confidando nella correttezza del modulo e della documentazione allegata.

5.2. Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui assume l'iscrizione alla white list come requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione, anziché come mero requisito di esecuzione, richiamando a supporto della propria tesi un precedente di questo Consiglio di Stato (Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2532).

5.3. Con il terzo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto censurabile il comportamento della Prefettura di Roma per non aver attivato il soccorso istruttorio sulla domanda di iscrizione alla white list presentata dalla società il 12 luglio 2021.

6. I motivi di doglianza, che possono essere oggetto di trattazione unitaria stante la loro connessione, sono infondati.

7. Giova premettere in punto di fatto che la nota depositata dalla Prefettura in adempimento della menzionata ordinanza istruttoria è del seguente tenore testuale: «In data 12/07/2021 perveniva a quest'Ufficio, tramite pec, da parte della società NEW TEX S.R.L. nota rubricata "Modello di presentazione dell'istanza impresa organizzata in forma societaria o collettiva", indirizzata alla "Struttura di Missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia - art. 30 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189", avente ad oggetto richiesta di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6 del d.l. n. 189/2016 ed indicante, come tipologia di servizi, la "gestione e raccolta abiti" (all. 1), attività non rientrante nei settori individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii.; inoltre, l'istanza era sprovvista della necessaria dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi relativa al socio di maggioranza. In data 05/07/2022 la NEW TEX S.R.L. inoltrava, tramite pec, regolare istanza di iscrizione in White List (all. 2), corredata della documentazione necessaria, a fronte della quale questo Ufficio provvedeva ad inserire la società nell'elenco dei "fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 159" istituito presso questa Prefettura».

7.2. Alla luce delle risultanze di causa, il Collegio ritiene che gli argomenti dell'appellante non sono condivisibili, mentre sono corrette le motivazioni della sentenza impugnata.

7.3. In primo luogo, vanno confermate le statuizioni della sentenza che, in linea con il maggioritario orientamento giurisprudenziale, hanno rilevato come il possesso dell'iscrizione nella c.d. white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell'operatore economico nell'apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all'art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara.

7.4. La natura escludente del requisito dell'iscrizione nella competente white list prefettizia, per le attività c.d. "sensibili" a rischio di infiltrazione mafiosa, è confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale ha affermato "la pacifica vigenza del principio per il quale la disciplina delle white list introdotta dall'articolo 1, commi 52 e segg., della l. 6 novembre 2011, n. 190, fa tutt'uno con quella delle informative interdittive antimafia e la integra" (così C.d.S., Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935, che richiama precedenti della medesima Sezione, 3 aprile 2019, n. 2211 e 20 febbraio 2019, n. 1182).

7.4.1. In particolare, la richiamata giurisprudenza ha chiarito come tale conclusione riguardante l'assimilazione dei due documenti antimafia (la comunicazione antimafia e l'informazione antimafia) non si limita, invero, ai soli effetti interdittivi, ma si estende anche alla sua natura di requisito soggettivo di partecipazione alle gare, precisando che a ciò non osti il fatto che l'art. 80, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiami solo le informative "classiche", dovendosi per converso tener conto del disposto del comma 52 dell'art. 1 l. n. 190/2012, da cui emerge chiaramente che la white list altro non è che una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia, prevista dalla legge in relazione a particolari settori, di modo che il richiamo alle informative prefettizie deve intendersi sempre riferito anche alla iscrizione a tali liste (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935).

7.4.2. Sulla base della rilevata assimilazione la giurisprudenza richiamata dal primo giudice e condivisa dal Collegio ha poi già escluso con dovizia di argomentazioni, alle quali si rimanda, che tale esegesi normativa - che qualifica l'iscrizione nella white list in termini di requisito di partecipazione - concreti una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, come adombrato dall'appellante.

Infatti, i commi 52, 52-bis e 53 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, nonché il d.P.C.m. del 18 aprile 2013, costituiscono una valida base giustificativa a supporto della previsione degli adempimenti previsti dalle prefate disposizioni come requisito di partecipazione alla procedura di gara a pena di esclusione.

7.5. A quanto finora evidenziato consegue anzitutto che l'iscrizione nel registro della Prefettura di cui all'art. 1, comma 53, della l. 190/2012, costituendo requisito soggettivo di ordine generale per la partecipazione alla gara, doveva essere posseduto dall'operatore economico fin dal momento della presentazione della domanda, per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e nel corso della fase di esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità.

7.5.1. Inoltre, non può dubitarsi che, quand'anche la disciplina di gara avesse omesso di prevedere l'iscrizione nella c.d. white list per l'attività qui in rilievo (pacificamente riconducibile a quelle di cui all'art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190), avrebbe operato, stante la forza cogente della previsione, l'eterointegrazione della lex specialis, trattandosi di elemento considerato come obbligatorio dall'ordinamento giuridico (C.d.S., Sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903). L'iscrizione in parola, costituendo un requisito ex lege a tutela dell'ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non può infatti essere derogata dalla stazione appaltante nell'elaborazione dei documenti di gara. Ove ciò accadesse, la necessità di ricorrere alla eterointegrazione della legge di gara, presidiata dalla sanzione espulsiva, si rivelerebbe funzionale ad esigenze di prevenzione che permeano, alla stregua della legislazione di settore, anche la disciplina della gara e che condizionano la possibilità di aggiudicazione e di stipula dei contratti pubblici (così C.d.S., V, 10935/2022 cit.).

7.5.2. Né possono trarsi conclusioni opposte a quelle cui è invece correttamente pervenuto il primo giudice dal menzionato precedente richiamato dall'appellante (di cui a C.d.S., V, 2532/2021 cit.), che riguarda la diversa fattispecie dell'attività sensibile svolta dal terzo fornitore del concorrente, per cui in tal caso il requisito si configura come di mera esecuzione e non si richiede l'iscrizione della concorrente.

Più precisamente, la sentenza richiamata ha ritenuto che, per acquisire da terzi fornitori beni o servizi rientranti tra le attività sensibili, il concorrente ad una procedura di evidenza pubblica non sia tenuto all'iscrizione nella c.d. white list, rilevando che: "Dovendo le attività in questione essere svolte da fornitori dell'a.t.i. aggiudicataria, è corretto affermare, come evidenziato dalla controinteressata, che l'iscrizione di questi nella white list non è un requisito di partecipazione che il concorrente è tenuto a dimostrare al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma vicenda che attiene alla fase di esecuzione, poiché è chiaro che l'acquisto dei materiali non potrà avvenire prima della stipulazione del contratto" (cfr. C.d.S., Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2532).

7.5.3. Infine, giova evidenziare che anche secondo l'ANAC (si veda in tal senso la delibera n. 48 del 29 maggio 2019) l'iscrizione nelle white list istituite presso le prefetture competenti, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, rientra tra i requisiti soggettivi e la sua carenza determina l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'Autorità ha ribadito tale principio, da ultimo, anche con il comunicato n. 25 del 17 gennaio 2023, ove è chiaramente scolpita la portata escludente derivante dalla mancanza del requisito dell'iscrizione alla white list, che "è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l'affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa", la cui mancanza "per le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012 determina "a monte" l'inammissibilità dell'impresa a partecipare alla gara e, quindi, la sua necessaria esclusione" e "non è sanabile mediante soccorso istruttorio".

7.6. In conclusione, risultano infondate tutte le argomentazioni di parte appellante volte a sostenere la qualificazione del requisito dell'iscrizione nella white list come mero requisito di esecuzione, atteso che, anche in assenza di previsione di bando, l'iscrizione sarebbe stata necessaria in ragione della natura dell'attività oggetto della procedura (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935).

7.6.1. Ad ogni modo, nel caso in esame, in applicazione del suindicato principio, la stazione appaltante, senza sottrarsi alla forza cogente della previsione, ha richiesto, a pena di esclusione, quale requisito soggettivo di partecipazione alla procedura che gli operatori economici fossero iscritti - o avessero presentato domanda di iscrizione prima della presentazione della domanda di partecipazione - negli elenchi istituiti presso la Prefettura (c.d. white list).

7.6.2. Infatti, come rilevato dal primo giudice, la formulazione della lex specialis è chiara e inequivoca nel prevedere l'iscrizione, ovvero l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, alla white list come requisito di partecipazione alla gara, a pena di esclusione.

In particolare, il punto 7 del disciplinare (relativo a "documentazione richiesta e requisiti") richiedeva di inserire nella busta amministrativa, "pena l'esclusione dalla procedura", i seguenti documenti: "... 7.1.a.12) dichiarazione, conforme a quella contenuta nel facsimile allegato sub 1 al presente Disciplinare, attestante l'iscrizione nella White List, ossia nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni Prefettura, o la presentazione dell'istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi, o della relativa domanda di iscrizione presso la competente Prefettura", specificando altresì che: "La presente dichiarazione deve essere resa dall'Operatore Economico che partecipa in forma singola alla presente procedura nonché in caso di R.T.I., costituito o costituendo, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentata da ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I.".

7.6.3. La chiara portata della previsione era pure confermata dal facsimile di dichiarazione allegato sub 1 al disciplinare d'asta e dal chiarimento n. 3 del 18 agosto 2021 reso in corso di gara da Ama (e non impugnato dall'odierna appellante) ove si precisava «... che l'attività di stoccaggio (R13) è da intendersi ricompresa tra i servizi previsti alla lettera i-quater) dell'elenco delle attività per cui è possibile l'iscrizione nella White List, ovvero "servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti". Pertanto, non è consentita la partecipazione alla presente procedura in assenza di iscrizione o di presentazione dell'istanza di rinnovo, in caso di iscrizione con data superiore ai 12 (dodici) mesi, o di relativa domanda di iscrizione presso la competente Prefettura».

7.6.4. Del resto, come osservato da Ama e dalla controinteressata Co.S.A., la stessa appellante aveva considerato quello previsto dall'art. 7.1.a.12 del disciplinare d'asta un requisito di partecipazione, avendo allegato alla domanda di partecipazione alla procedura la dichiarazione di possesso del requisito, sostenendo poi, negli scritti difensivi depositati per resistere all'impugnativa di Co.S.A. avverso il provvedimento di assegnazione, di essere titolare del requisito al momento della presentazione della domanda, salvo poi mutare la propria prospettazione a seguito della determina di revoca adottata da AMA, assumendo che l'iscrizione alla c.d. white list dovesse qualificarsi (pena, altrimenti, l'illegittimità della legge di gara) come mero requisito di esecuzione dell'appalto, perciò regolarmente posseduto dall'appellante per effetto della richiesta di iscrizione presentata in vista della stipula contrattuale.

7.7. Osserva invece il Collegio che, avendo la New Tex presentato istanza di iscrizione soltanto in data 5 luglio 2022, successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione della procedura d'asta (4 luglio 2022), la stessa era certamente priva del requisito di partecipazione prescritto a pena di esclusione al momento della presentazione della domanda.

7.7.1. Inoltre, stante l'assenza di una precedente richiesta di iscrizione al più volte menzionato elenco, non può neanche seguirsi l'ulteriore argomento speso dall'appellante secondo cui la domanda del 5 luglio 2022 costituirebbe una nuova istanza di iscrizione dovuta alla modifica della compagine societaria.

7.7.2. Quanto invece all'istanza presentata dall'appellante in data 12 luglio 2021, la sentenza appellata ha correttamente escluso che essa, per come formulata, potesse anche solo latamente essere qualificata o interpretata dall'amministrazione destinataria come una richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dei commi 52 e 53 dell'art. 1 della l. n. 190/2012.

7.7.3. Invero, come risulta dalla nota prefettizia del 20 ottobre 2022, l'istanza in oggetto:

- benché spedita alla Prefettura di Roma, è stata indirizzata ad un ufficio non competente (Struttura di Missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189);

- è stata formulata ai fini della iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di opere di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. 189/2016, non richiedendo quindi l'iscrizione nella c.d. white list, e ha indicato attività di "gestione e raccolta abiti", attività non ricompresa nei settori individuati dall'art. 1, comma 53, della l. 190/2012 (che menziona, tra le altre, le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, alla quale ultima, come evidenziato nel citato chiarimento fornito dall'amministrazione, andava ascritta quella oggetto della procedura de qua);

- era sprovvista anche della necessaria dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi relativi al socio di maggioranza.

7.7.4. Il complesso di tali circostanze, unitamente al fatto che la richiesta era stata formulata con riferimento a un'attività non rientrante tra quelle tassativamente indicate dalla norma primaria, ha condotto il primo giudice a ritenere, correttamente, che nessun onere di soccorso era configurabile in capo all'amministrazione destinataria: e ciò neppure a seguito della richiesta di sollecito inviata in data 7 febbraio 2022 dalla New Tex, la quale in caso di dubbi sull'esito dell'istanza illo tempore presentata avrebbe piuttosto dovuto, prima di presentare la domanda di partecipazione in cui attestava il possesso del requisito prescritto, verificare, con la diligenza normalmente esigibile da un operatore economico partecipante a una gara pubblica, l'esistenza e lo stato della domanda nell'elenco pubblicato sul portale della Prefettura, ciò che non è in concreto avvenuto.

7.8. In definitiva, successivamente all'assegnazione, la stazione appaltante ha in sostanza preso atto della ricorrenza di un presupposto espulsivo del partecipante, ciò che, alla luce della doverosità dell'atto, esclude pure la ravvisabilità dei lamentati difetti di proporzionalità e di congruità, come osservato dal primo giudice.

7.9. Per tutte le sopra esposte considerazioni, la sentenza ha correttamente ritenuto legittima l'impugnata revoca dell'assegnazione, in quanto, alla data di presentazione dell'offerta, l'odierna appellante non solo non era iscritta nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della l. 6 novembre 2012, n. 159 istituito presso la Prefettura (c.d. white list), come richiesto a pena d'esclusione al punto 7.1.a.12) del disciplinare d'asta, ma neanche risultava annoverata tra i richiedenti l'iscrizione.

8. In conclusione, l'appello va respinto.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante New Tex s.r.l., nella qualità in atti, alla rifusione delle spese di giudizio a favore di Ama s.p.a. e di Co.S.A. a r.l. onlus che liquida forfettariamente in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte costituita, oltre oneri accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.