Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 23 ottobre 2023, n. 866

Presidente: Morbelli - Estensore: Miniussi

FATTO E DIRITTO

In data 28 maggio 2023 l'odierna ricorrente - a seguito della notifica, da parte dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, di una cartella di pagamento relativa a tre distinte sanzioni elevate nei suoi confronti dal Comune di Sarzana (SP) ai sensi del codice della strada - ha presentato al predetto Comune un'istanza di accesso ex art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ottenere i relativi verbali, il ruolo (o la lista di carico) e gli atti di approvazione e trasmissione dello stesso al concessionario della riscossione.

Con nota del 14 giugno 2023 il Comune trasmetteva alla richiedente i verbali di accertamento delle violazioni e ulteriore documentazione, ma non il ruolo e gli atti di approvazione e trasmissione dello stesso al concessionario della riscossione (rispetto ai quali si è dunque formato, nella prospettazione della ricorrente, il silenzio-diniego).

Il Comune si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

In materia di procedimenti tributari la giurisprudenza ha stabilito che "il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva", inclusa la copia del ruolo integrale (C.d.S., Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 766). Trattasi di principio applicabile anche al procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative, quale è quello cui si riferisce l'istanza di accesso in esame.

La circostanza, riferita dall'Amministrazione nella memoria depositata in data 1° settembre 2023, che il ruolo non sarebbe esistente in quanto mai elaborato è irrilevante ai fini della decisione del ricorso, per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto l'odierna ricorrente ha chiesto non soltanto copia del ruolo, ma altresì dell'eventuale lista di carico. In secondo luogo, e in via assorbente, in quanto, sebbene sia pacifico che alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi "l'esercizio del relativo diritto o l'ordine d'esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati", spetta all'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso "indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado d'esibire" (C.d.S., 13 febbraio 2013, n. 892); non è sufficiente, infatti, "la mera e indimostrata affermazione in ordine all'indisponibilità degli atti", spettando, al contrario, all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso "l'indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l'obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità e non essendo sufficiente una mera affermazione della loro inesistenza negli scritti difensivi (T.A.R. Milano, Sez. III, 11 ottobre 2019, n. 2131) o in semplici note interne" (T.A.R. Lazio, Roma, 2 marzo 2022, n. 2485).

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente si è limitata a trasmettere all'istante alcuni dei documenti richiesti, senza dare conto delle ragioni (quali la non esistenza degli stessi) della mancata ostensione dei documenti restanti. Ne consegue che deve essere accertata l'illegittimità del silenzio (parziale) serbato dal Comune in relazione all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con la condanna della stessa Amministrazione, ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., ad esibire (entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza) il ruolo, la lista di carico o altro elenco trasmesso all'Agenzia delle entrate - Riscossione e riguardante la posizione della ricorrente o, laddove non esistenti (circostanza che dovrà essere formalmente attestata dal Comune), i titoli esecutivi (ove diversi dai documenti già trasmessi all'odierna ricorrente) e la relativa lettera di trasmissione degli stessi all'agente della riscossione.

Le spese di giudizio, equitativamente liquidate infra, sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, in quanto soccombente, e saranno corrisposte allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115, in quanto il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Con nota depositata in data 9 ottobre 2023 il difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento di data 21 giugno 2023, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso professionale.

In relazione alla natura della controversia e all'impegno professionale richiesto, appare congruo disporre la liquidazione in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA.

Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Sarzana di esibire i documenti indicati in motivazione e richiesti con l'istanza di accesso presentata in data 28 maggio 2023, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Sarzana al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge, pagamento da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Liquida complessivamente in favore dell'avv. Daniele Paolella, con studio in Napoli, via Benedetto Cairoli n. 29, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA se dovute per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.