Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 31 ottobre 2023, n. 9387

Presidente: Franconiero - Estensore: Addesso

FATTO E DIRITTO

1. Il Ministero appellante chiede la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, sezione terza ter, n. 2188 del 9 febbraio 2017, che ha accolto il ricorso proposto dalla signora S. Maria Giovanna per l'annullamento del decreto n. 466 del 13 agosto 2015, di approvazione delle graduatorie per la copertura di n. 134 posti disponibili nella seconda area della dotazione organica vigente, e della tabella n. 2 allegata, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 18,60 punti.

2. Espone in fatto il Ministero appellante che:

- con d.d. n. 58572 del 3 dicembre 2010 era indetta una procedura selettiva per l'attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a quella rivestita, riservata al personale appartenente ai ruoli della medesima amministrazione;

- l'odierna appellata presentava domanda per il passaggio dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3 del nuovo profilo professionale di ausiliario, indicando, nella sez. A della domanda ("Esperienza professionale maturata") alla lett. a), di aver prestato servizio effettivo nella posizione economica attualmente rivestita dal 1° gennaio 2001 e, al punto c), di aver prestato servizio presso la ex motorizzazione civile dal 9 aprile 1987 al 31 dicembre 2000;

- con decreto n. 46 del 27 gennaio 2015 veniva approvata la graduatoria relativa alla Prima Area - profilo professionale di "Ausiliario" fascia retributiva F3 - settore Trasporti, in base alla quale alla ricorrente veniva attribuito un punteggio pari a 20 punti;

- con d.d. n. 466 del 13 agosto 2015 il Ministero approvava le graduatorie per la copertura di n. 134 posti disponibili nella seconda area della dotazione organica vigente. Poiché il numero dei candidati giudicato idoneo nell'ambito della procedura selettiva indetta con decreto n. 597 del 7 novembre 2013 (103 unità) risultava inferiore al contingente di personale necessario alla copertura dei posti disponibili, il Ministero decretava la possibilità di inquadrare ulteriori 31 candidati nell'Area funzionale seconda - fascia economica F1 - individuandoli con ricorso, tra le altre, alla graduatoria approvata col citato decreto n. 46 del 27 gennaio 2015;

- in base alla tabella n. 2 allegata al predetto d.d. n. 466, la ricorrente si collocava al 69° posto della graduatoria con un punteggio pari a 18,60 punti, insufficiente all'inquadramento nella seconda area;

- con atto di diffida del 15 ottobre 2015, la signora S. invitava l'Amministrazione alla rettifica/annullamento in autotutela della graduatoria ai fini dell'attribuzione alla stessa del punteggio di 20 punti indicato nel decreto n. 46 del 27 gennaio 2015, facendo presente che, nella compilazione della domanda, aveva erroneamente indicato il periodo di servizio svolto presso la ex motorizzazione civile dal 9 aprile 1987 al 31 dicembre 2000 nella lettera C, come servizio prestato presso altre amministrazioni, anziché nella lettera B, come servizio prestato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e allegava certificazione dello stato di servizio;

- il T.A.R. Lazio, adito dall'interessata, annullava il sopra indicato provvedimento, osservando che la ricorrente aveva commesso un mero errore materiale nel compilare la domanda di ammissione.

3. Il Ministero chiede la riforma della sentenza impugnata, deducendo che la procedura seguita dall'amministrazione è conforme alle norme vigenti e ai principi stabiliti nel bando di concorso e che il punteggio è stato attribuito sulla base di quanto dichiarato in domanda dall'interessata.

4. L'appellata non si è costituita in giudizio.

5. All'udienza di smaltimento del 24 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. L'appello è infondato.

7. L'amministrazione appellante non contesta che la signora S. sia incorsa in un errore nella compilazione della domanda di partecipazione, per avere ella indicato il servizio prestato presso l'ex motorizzazione civile dal 9 aprile 1987 al 31 dicembre 2000 sotto la voce "altra amministrazione" del modulo di domanda, anziché sotto la voce "servizio effettivo prestato presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti o strutture confluite nell'ex area A", ma deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., siffatto errore non era emendabile mediante il soccorso istruttorio, per il vincolo derivante dall'art. 4 del bando.

8. La censura è priva di pregio poiché la candidata aveva espressamente ed esaurientemente indicato, così come richiesto dalla disposizione di lex specialis ora richiamato, il servizio prestato presso l'ex motorizzazione civile, sebbene collocandolo nella casella sbagliata del modulo di domanda.

8.1. L'errore, pertanto, era certamente riconoscibile anche alla luce della circostanza che il suddetto periodo di servizio prestato presso l'ex motorizzazione civile era indicato nello stato di servizio che l'interessata ha allegato all'atto di diffida indirizzato all'amministrazione.

8.2. L'errore, in ogni caso, non solo era riconoscibile, ma era stato anche riconosciuto dall'amministrazione che, in un primo tempo, aveva assegnato alla candidata punti 20 (graduatoria approvata con decreto n. 46 del 27 gennaio 2015), trattandosi di servizio prestato nell'Area A del previgente ordinamento.

8.3. La natura meramente materiale e il carattere riconoscibile dell'errore ne consentiva la correzione mediante soccorso istruttorio, come osservato dal giudice di primo grado.

8.4. Secondo la giurisprudenza, ove [il] candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta, il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241).

8.5. È stato, inoltre, precisato che l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie dei concorsi pubblici che, essendo diretti alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterato nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. stessa (cfr. C.d.S., Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

8.6. Laddove, pertanto, il candidato abbia adempiuto al proprio onere di diligenza nella compilazione del modulo di domanda, in conformità con il principio dell'autoresponsabilità, ma sia incorso in una inesattezza o in un errore materiale di compilazione, la regolarizzazione risponde ad una basilare regola della correttezza nei contatti sociali (C.d.S., Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2226).

9. Per le ragioni sopra indicate l'appello del ministero è infondato e deve essere respinto.

10. La mancata costituzione dell'appellata esclude la statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.