Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 2 novembre 2023, n. 748

Presidente: de Francisco - Estensore: Mazzamuto

FATTO E DIRITTO

Le odierne parti appellanti impugnavano in prime cure i provvedimenti nn. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del 25 maggio 2009, notificati il 18 giugno 2009, con i quali il Comune di Palermo ha denegato le relative istanze di condono edilizio del 31 marzo 2004 rispettivamente protocollate ai nn. 12595, 12596, 12598, 12600, 12601, 12602, 12603.

Il giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava il ricorso inammissibile in quanto non sarebbero stati sussistenti i presupposti per il ricorso cumulativo.

Con l'odierno appello, unitamente a motivate censure della pronuncia appellata, si riproducevano sostanzialmente i motivi di prime cure.

Si costituiva il Comune per il rigetto dell'appello.

Nell'odierna udienza, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.

In disparte la necessità di approfondire i presupposti di ammissibilità del cumulo oggettivo, dei quali non è da escludere l'eventuale sussistenza, fondato e assorbente di ogni altra questione è il motivo con il quale l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa, in quanto il T.A.R. ha pubblicato la sentenza, oggi gravata, in data 29 luglio 2020 (dandone avviso di deposito alle ore 8.51), mentre era dunque ancora vivo il termine di sette giorni dato con ordinanza del 22 luglio 2020 dallo stesso giudice per presentare memorie in ordine alla questione rilevata d'ufficio dell'ammissibilità del ricorso.

L'appello va dunque accolto e annullata con rinvio al giudice di prime cure la pronuncia gravata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla la pronuncia gravata con rinvio al giudice di prime cure.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti appellanti.