Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione V
Sentenza 7 novembre 2023, n. 3269

Presidente: Tenca - Estensore: Montanari

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 20 luglio 2023 il ricorrente, candidato Sindaco, ha agito in giudizio per la modifica dei risultati delle operazioni elettorali per il Comune di Ustica, chiedendo la propria proclamazione a Consigliere comunale unitamente ai primi altri due candidati della lista "Uniti per Ustica", che hanno raggiunto il maggior numero di voti alle elezioni del 28 e 29 maggio 2023.

2. A tal fine ha impugnato il verbale n. 5B del 4 maggio 2023 con il quale la III Sottocommissione elettorale circondariale di Palermo ha ritenuto di approvare la candidatura a Sindaco di Diego Altezza e l'ammissione della lista "Tutti insieme per Ustica".

2.1. Con il primo motivo ["Violazione di legge (art. 28, penultimo comma, d.P.R. n. 570 del 1960) - eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, arbitrarietà, illogicità, abnormità, erroneità e travisamento dei fatti - violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e dell'art. 97 Cost."] ha dedotto che la predetta lista avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto la sua presentazione è avvenuta con ritardo, frutto di un comportamento non diligente e dunque del tutto imputabile.

2.2. Con un secondo motivo ("Violazione di legge - art. 16, comma 17, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; art. 29 della Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35 e art. 3.4.3.1 delle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature predisposte dal Ministero dell'Interno per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nel 2023 - eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, arbitrarietà, illogicità, abnormità, erroneità e travisamento dei fatti") ha affermato che la lista "Tutti insieme per Ustica" avrebbe dovuto essere esclusa, non avendo presentato un numero di candidati pari ai tre quarti dei consiglieri da eleggere. In particolare, la Commissione si sarebbe limitata a verificare che la lista era composta da sette candidati senza accertare se in tale numero dovesse o meno essere ricompreso anche Diego Altezza, il quale era allo stesso tempo anche candidato alla carica di Sindaco.

3. Il Comune non si è costituito in giudizio.

4. Si sono costituiti i contro interessati, eccependo in via pregiudiziale la tardività del ricorso e nel merito concludendo per il rigetto dello stesso, stante la sua infondatezza in fatto e in diritto.

4.1. Quanto al primo motivo, hanno dedotto che la lista è stata presentata alle 12.02, con un ritardo del tutto irrisorio di soli due minuti, sicché la sua esclusione si sarebbe posta in irragionevole contrasto con il principio del favor partecipationis.

4.2. Quanto al secondo motivo, hanno sostenuto che in maniera corretta la Commissione ha accettato anche la candidatura alla carica di Consigliere comunale di Diego Altezza ai fini della valida ammissione della lista "Tutti insieme per Ustica".

5. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 2023.

6. Per quanto di rilievo, risulta in atti ed è pacifico che in data 28 e 29 maggio 2023 si sono tenute le elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali del Comune di Ustica.

6.1. Alle predette elezioni sono state presentate tre liste elettorali: la lista civica "L'Isola - Militello Sindaco", la lista "Tutti Insieme per Ustica - Diego Altezza Sindaco" e la lista "Uniti per Ustica - Rocco Roberto Fedele Sindaco".

6.2. All'esito della competizione elettorale si è proceduto alla proclamazione degli eletti alle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale, con assegnazione alla lista "Tutti Insieme per Ustica" di tre seggi di Consigliere comunale, rispettivamente a Diego Altezza, Martina Natale e Maria Ailara.

7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dai contro interessati sia fondata.

7.1. L'art. 130 c.p.a. dispone al comma 1 che: "1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti [...]".

7.2. La natura perentoria e decadenziale di tale termine è riconosciuta dalla giurisprudenza, la quale ha avuto altresì modo di precisare che "anche in materia elettorale i termini di trenta giorni per proporre il ricorso principale ed il ricorso incidentale decorrono dalle scadenze stabilite dalla legge, e non dalla conoscenza dei vizi delle operazioni elettorali" (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2014, n. 755).

Come affermato da consolidata giurisprudenza, infatti, "lo speciale rito elettorale ha ad oggetto gli atti del relativo procedimento il quale deve intendersi concluso con il verbale di proclamazione degli eletti, non già con la successiva delibera di convalida da parte dell'ente, atto quest'ultimo che, in quanto ulteriore e successivo, connesso al primo, ne segue comunque le sorti trovando nella proclamazione degli eletti il suo necessario presupposto (art. 130 d.lgs. n. 104/2010, c.p.a.)" (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 9 novembre 2015, n. 1467; conforme C.d.S., Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3736).

7.3. Ora, nel caso di specie, lo stesso ricorrente individua la proclamazione degli eletti come avvenuta in data del 30 maggio 2023 (cfr. doc. 11), data rispetto alla quale il deposito del ricorso, avvenuto il 20 luglio 2023, è irrimediabilmente tardivo.

Occorre evidenziare che l'atto indicato dal ricorrente quale momento di conclusione delle operazioni elettorali, con il quale il Comune rende nota l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, prende già in considerazione "i risultati della proclamazione", sicché il termine rilevante per il deposito dell'atto introduttivo non può in alcun modo essere ulteriormente differito.

8. Per le ragioni esposte il ricorso è irricevibile.

9. Il ricorso è, inoltre, inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

9.1. L'art. 130 c.p.a. prevede una precisa scansione processuale con necessità di notifica del ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, cui deve fare seguito il rideposito del ricorso stesso - con la prova della notifica alle parti intimate - entro il termine perentorio di dieci giorni. Di tali incombenze, inoltre, si è dato atto nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza n. 679/2023.

9.2. La giurisprudenza ha chiarito che "Il termine di dieci giorni, fissato dall'art. 130, comma 3, c.p.a. per la notificazione del ricorso in materia elettorale alla parte che vi ha interesse e, comunque, ad almeno un controinteressato, ha carattere perentorio e la costituzione in giudizio dell'intimato, a seguito della seconda notifica, non vale ad evitare le conseguenze della tardività, per la natura perentoria del termine entro il quale la stessa doveva essere effettuata" (C.d.S., Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2538; in termini anche T.A.R. Catanzaro, sent. n. 1465/2020).

Inoltre, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la mancata notifica del ricorso ex art. 130 c.p.a. è causa di inammissibilità dello stesso, salvo il caso in cui la prima (irrituale) notificazione - eseguita nelle forme del rito ordinario - sia seguita da una esatta (e completa) procedura di rito elettorale, cioè purché il deposito presso la Segreteria sia effettuato entro il termine di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e il ricorso unitamente al decreto di fissazione di udienza sia rinotificato a tutte le parti necessarie nei successivi 10 giorni ex art. 130, comma 3, c.p.a. (C.d.S., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3771).

9.3. Ebbene, nel caso di specie non risulta sia stata effettuata la notifica dell'atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza e ciò determina una autonoma ragione di inammissibilità del ricorso.

10. Le spese tra il ricorrente e i contro interessati, regolate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza. Nessuna pronuncia sulle spese si rende necessaria tra la parte ricorrente e il Comune non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile;

condanna la parte ricorrente alla refusione in favore dei contro interessati della complessiva somma di euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.