Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione III
Sentenza 9 novembre 2023, n. 3319

Presidente: Lento - Estensore: Ventura

FATTO E DIRITTO

1. Il 28 e 29 maggio 2023 si sono svolte nel Comune di Barrafranca (EN) le consultazioni per l'elezione del Sindaco e dei componenti del Consiglio comunale, all'esito delle quali è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Giuseppe Lo Monaco e sono stati attribuiti i 2/3 dei seggi (n. 11) di consigliere comunale alla lista n. 3 "Primavera Barrese".

2. Con il ricorso in esame, i ricorrenti, nella qualità di candidati al Consiglio comunale nella lista 1 "Ricostruire Barrafranca", nonché Gravagna Gaetano, nella qualità di elettore e presentatore della medesima lista, hanno impugnato il verbale dell'adunanza dei presidenti dei seggi elettorali di proclamazione degli eletti in data 6 giugno 2023, nonché gli atti presupposti, comprese le operazioni di voto e di scrutinio svoltesi nelle venti sezioni elettorali del Comune di Barrafranca e i relativi verbali, e chiesto la correzione dell'esito della consultazione elettorale limitatamente alla elezione dei consiglieri comunali della lista 2 "Legalità e speranza" e all'attribuzione di voti alla lista n. 1 "Ricostruire Barrafranca, con conseguente assegnazione di 4 seggi ai candidati di detta lista n. 1.

3. Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) nella consultazione di cui si tratta erano candidati Gaetano Giunta, collegato alla lista n. 1 "Ricostruire Barrafranca" il quale ha ottenuto 2.345 voti; Vincenzo Pace, collegato alla lista 2 "Legalità e speranza" il quale ha riportato 1.904 voti e Giuseppe Lo Monaco collegato alla lista 3 "Primavera Barrese" che è stato proclamato Sindaco con 2.929 voti; b) ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della l.r. n. 35/1997, due terzi dei seggi di Consigliere sono stati attribuiti alla lista 3 "Primavera Barrese" che ha riportato 2671 voti, e un terzo alla lista 2 "Legalità e speranza" che ha riportato 2510 voti; c) in tutte le venti sezioni elettorali del Comune di Barrafranca sono stati commessi errori nell'attribuzione dei voti alle liste ed ai candidati, che hanno determinato la modifica del risultato elettorale rilevante al fine dell'attribuzione dei seggi del Consiglio comunale.

I ricorrenti hanno, quindi, dedotto il seguente motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3 e dell'art. 2 l.r. 15 settembre 1997, n. 35.

In particolare, lamentano i ricorrenti che in tutte le sezioni elettorali sarebbero state rinvenute schede recanti le seguenti tipologie di errori:

Tipologia 1. In tutte le sezioni vi sarebbero schede, per un totale di 336, in cui gli elettori avrebbero contrassegnato il nominativo del candidato sindaco Gaetano Giunta e il simbolo della lista 1 "Ricostruire Barrafranca" ad esso collegata, ed avrebbero al contempo espresso la preferenza per i candidati appartenenti ora alla lista 2, in altri casi alla lista 3 (senza contrassegnare il relativo simbolo di lista). In questi casi di contraddizione tra il voto espresso segnando il simbolo di una certa lista e l'indicazione di preferenza espressa per i candidati di altra lista avrebbe dovuto prevalere il voto dato alla lista, ciò in ossequio alla previsione di cui all'art. 38, comma 10, del d.P.reg. n. 3/1960 secondo cui "È inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato". Ed invece, in tutte le sezioni, i voti in questione sarebbero stati attribuiti piuttosto che alla lista 1 (di cui era stato contrassegnato il simbolo) ora alla lista 2, ora alla lista 3.

Tipologia 2. Alcuni elettori avrebbero contrassegnato il simbolo della lista 1 "Ricostruire Barrafranca" e al contempo espresso la preferenza per i candidati appartenenti ora alla lista 2, in altri casi alla lista 3 senza contrassegnare il relativo simbolo di lista). Anche in questo caso i voti avrebbero dovuto essere assegnati alla lista 1 il cui simbolo era stato contrassegnato ed, invece, sarebbero stati assegnati alla lista 2 o 3 di appartenenza dei candidati per i quali sono state espresse le preferenze.

Tipologia 3. Gli elettori avrebbero contrassegnato il simbolo della lista 1 esprimendo altresì la preferenza per i candidati appartenenti in alcuni casi alla lista 2 in altri casi alla lista 3 senza contrassegnare il relativo simbolo di lista, ma i voti così espressi anziché alla lista 1 sarebbero stati illegittimamente attribuiti in parte alla lista 2 e in parte alla lista 3.

Tipologia 4. Gli elettori avrebbero contrassegnato il riquadro del candidato sindaco Gaetano Giunta il simbolo della lista 3 "Primavera Barrese", esprimendo altresì la preferenza per i candidati appartenenti alla lista 2 "Legalità e Speranza". In questo caso, essendo stato segnato il contrassegno della lista 3 "Primavera Barrese", le preferenze nominative a candidati della lista 2 non contrassegnata andavano ritenute inefficaci.

Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti chiedono la correzione del risultato elettorale sottraendo alla lista 2 "Legalità e Speranza" n. 371 voti, alla lista 3 "Primavera Barrese" n. 111 voti, per un totale di 482 voti, dei quali n. 455 voti vanno attribuiti alla lista 1 "Ricostruire Barrafranca"; mentre i 27 voti della tipologia 4 andrebbero alla lista 3 "Primavera Barrese".

Conseguentemente, alla lista 1 "Ricostruire Barrafranca" andrebbero assegnati complessivamente voti 2326, mentre alla lista 2 "Legalità e Speranza" voti 2139 ed, ai sensi dell'art. 2, comma 5, l.r. 15 settembre 1997, n. 35, un terzo dei seggi andrebbe in definitiva attribuito alla lista 1.

4. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, i controinteressati, mentre il Comune di Barrafranca, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

5. All'udienza in data 8 novembre 2023, presenti i difensori delle parti costituite come da verbale, il ricorso è stato discusso e posto in decisione.

In particolare, il difensore dei controinteressati ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto non assistito da un principio di prova e, pertanto, meramente esplorativo.

6. Il ricorso, in mancanza di idonea prova documentale in ordine alle censure con esso formulate, è inammissibile in quanto volto a conseguire, in sostanza, il riesame completo di tutte le operazioni di scrutinio.

6.1. Osserva, in proposito, il Collegio che, per quanto attiene ai voti contestati nelle varie sezioni, anche in materia elettorale il ricorso deve essere assistito da un adeguato principio di prova.

Ed invero, rileva il Collegio che, conformemente ai principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia elettorale, sebbene la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio dei voti, risulta più attenuata (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), tuttavia è necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate.

Occorre precisare, inoltre, che come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a individuare il punto di equilibrio tra principio di effettività della tutela giurisdizionale e quello di specificità dei motivi, in materia elettorale l'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe l'onere della prova, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente. Con il corollario che anche un ricorso nel quale vengono articolati motivi specifici può essere dichiarato inammissibile quando presenti caratteri tali da doversi qualificare come "esplorativo" (Ad. plen., 20 novembre 2014, n. 32; nonché in termini di recente C.G.A. n. 631/2023 e n. 190/2023; C.d.S., Sez. II, n. 10140/2022 e n. 3483/2022).

Opinando diversamente, sarebbe infatti fin troppo facile aggirare, sul piano pratico, il principio della specificità delle censure, di cui si afferma sotto il profilo teorico l'esistenza, deducendo, in ipotesi, censure estremamente specifiche e precise senza alcun supporto documentale, e su tali basi richiedendo al giudice una verificazione per acquisire in via ufficiosa gli elementi di supporto delle doglianze dedotte, così consentendo - nella sostanza - l'ammissibilità di azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte, azioni ritenute invece inammissibili dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1630).

Deve, quindi, ritenersi che, in difetto di un valido indizio di natura documentale dei vizi allegati (quale, ad esempio, il contenuto dei verbali, i rilievi in essi contenuti formulati dagli scrutatori o dai rappresentanti di lista o le decisioni assunte dai presidenti di seggio), il giudice non è tenuto ad attivarsi per acquisire in via ufficiosa gli elementi di supporto delle doglianze dedotte (sul punto cfr. anche T.A.R. Ancona, n. 103/2010, C.d.S., Sez. V, n. 5187/2005 e n. 146/1998).

Ancora il T.A.R. Catania (Sez. I, n. 836/2014) ha statuito, a questo riguardo, che «Un ricorso elettorale assume un carattere "esplorativo" ogniqualvolta il ricorrente, attraverso l'esercizio dell'azione, non miri ad ottenere una valutazione giuridica, in termini di legittimità, o no, delle operazioni elettorali sottoposte di volta in volta al sindacato giurisdizionale, ma punti piuttosto a conseguire un risultato differente, rappresentato dal riesame complessivo del voto popolare espresso in occasione di una determinata tornata elettorale. La natura "esplorativa" di un ricorso non va verificata, dunque, sul versante della specificità, o no, dei motivi (aspetto quest'ultimo che attiene, invece, al profilo dell'ammissibilità delle doglianze dedotte), ma sul differente crinale teleologico, ossia della obiettiva finalità perseguita dal ricorrente e, quindi, siffatta verifica attinge, a ben riflettere, il piano dell'interesse a ricorrere. Se la genericità dei motivi dedotti è uno (non l'unico) dei possibili indici sintomatici dello scopo "esplorativo", non può, al contrario, escludersi che un ricorso affidato a censure specifiche sia abusivamente orientato nei sensi sopra chiariti. Può ulteriormente osservarsi che - in presenza di un ricorso specificatamente motivato - uno degli indici caratteristici della natura esplorativa è, in generale, ravvisabile nell'elevata consistenza numerica delle schede contestate».

6.2. Ciò precisato, in relazione alle contestazioni relative alle singole sezioni, il Collegio rileva che nonostante parte ricorrente abbia indicato, con una certa precisione, il numero complessivo delle schede di tutte le venti sezioni che recherebbero gli errori e che sarebbero state, pertanto, irritualmente assegnate in favore delle Liste n. 2 "Legalità e Speranza" e n. 3 "Primavera Barrese", piuttosto che alla lista 1 "Ricostruire Barrafranca", nessun principio di prova - né alcuna allegazione - risultano essere stati forniti.

Inoltre, il caso in questione si connota per un elevatissimo numero di schede che dovrebbero essere ricercate in tutte le sezioni onde rettificare i pretesi errori che avrebbero contrassegnato le operazioni elettorali, rispetto ai quali, tuttavia - come detto - non vi è traccia di alcuna contestazione.

Pertanto, anche alla luce dei principi affermati con le richiamate e condivisibili decisioni, il ricorso si appalesa sprovvisto di qualunque supporto probatorio, configurandosi quale gravame generico ed esplorativo.

7. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Le spese possono essere compensate tra il ricorrente e i controinteressati i quali si sono costituiti con atto di mera forma e non hanno spiegato difese scritte. Nulla deve, invece, statuirsi con riguardo al Comune di Barrafranca, non costituito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente e i controinteressati; nulla spese con riguardo al Comune di Barrafranca.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.