Corte di cassazione
Sezione IV civile (lavoro)
Ordinanza 30 ottobre 2023, n. 30082

Presidente: Bellè - Relatore: Zuliani

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca contro la sentenza con cui il Tribunale della medesima città, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto le domande di cinque impiegati amministrativi (personale A.T.A.) volte all'accertamento del loro diritto all'assunzione a tempo indeterminato a seguito dell'utile collocazione nella graduatoria di prima fascia, con il riconoscimento dei relativi diritti economici. La Corte territoriale non ha affrontato il merito della controversia, ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale di inesistenza della notificazione dell'atto d'appello sollevata da tre degli appellati (gli altri due essendo rimasti contumaci in appello).

Contro tale decisione in rito, il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Guido C. e Giuseppa I. si sono difesi con controricorso, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati. I controricorrenti hanno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso il Ministero denuncia:

1.1. «violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015 n. 68, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»;

1.2. «violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

1.3. Il ricorrente contesta alla Corte territoriale di non avere considerato il dovere del destinatario della notificazione di segnalare al notificante eventuali anomalie nell'invio degli atti mediante posta elettronica certificata (PEC) e di avere trattato come inesistenza un'ipotesi «di mera irregolarità o, al più, di nullità della notificazione».

2. Tali motivi sono parzialmente fondati, nei termini di seguito esposti.

2.1. È opportuno premettere una precisa descrizione della fattispecie, per quanto di interesse ai fini della decisione.

Il ricorso in appello venne depositato in cancelleria e, quindi, integrato con il decreto di fissazione dell'udienza, come previsto dal rito del lavoro. L'Avvocatura dello Stato provvide a trasmettere a mezzo PEC al difensore comune dei cinque ricorrenti in primo grado un messaggio contenente la menzione degli atti notificati («appello depositato», «decreto fissazione udienza», «relata») e apparentemente allegati al messaggio. Tuttavia, dalla indicata dimensione degli atti («1 bytes»), la Corte d'appello ha ritenuto provata l'allegazione dei difensori dei lavoratori (costituitisi in appello per tre soltanto di loro, stando a quanto afferma la sentenza impugnata) che si trattasse di file del tutto vuoti. Sulla base di tale accertamento di fatto, il giudice ha ritenuto inesistente, e quindi non sanabile, la notificazione dell'atto d'appello, «per la totale mancanza materiale dell'atto da notificare».

2.2. La qualificazione del vizio della notificazione come inesistenza è stata decisiva per la dichiarazione della improcedibilità dell'appello, perché sono state di conseguenza rifiutate sia l'ipotesi della sanatoria della nullità per effetto della costituzione degli appellati (con riguardo a quelli di loro che si erano costituiti), sia l'ipotesi di concedere all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, eventualmente previa rimessione in termini, che era stata infatti richiesta, sia pure in via subordinata. Anche nel rito del lavoro, infatti, è stato da tempo superato l'orientamento che consentiva al giudice di concedere, ai sensi dell'art. 421, comma 1, c.p.c., un termine per procedere alla notificazione non effettuata del ricorso tempestivamente depositato in cancelleria. La concessione del termine è ora consentita solo in caso di notificazione nulla, non anche nel caso di notificazione omessa o inesistente (v. Cass., Sez. un., n. 20604/2008 e molte altre successive conformi).

2.3. Ciò posto, le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte messo in guardia il giudice sulla necessità di considerare «residuale» la categoria dell'inesistenza della notificazione, che distingue la linea di confine tra l'atto (sia pure nullo) e il non-atto ed è «configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto» (Cass., Sez. un., n. 14916/2016 ed altre conformi).

Nel caso di specie, il procedimento di trasmissione degli atti risulta perfettamente conforme al diritto. Il mittente e il destinatario sono i soggetti abilitati, rispettivamente, ad effettuare e a ricevere la notificazione e la consegna è avvenuta correttamente, come certificato dal gestore del servizio e, del resto, pacifico tra le parti. Viene invece in rilievo l'ipotesi della «totale mancanza materiale dell'atto», perché gli allegati, pur menzionati nel messaggio di posta elettronica certificata, risultano inconsistenti, come desumibile dall'indicazione delle dimensioni pressoché nulle dei relativi documenti informatici.

2.4. Con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il destinatario ha il dovere di «informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente» (Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. nn. 21560/2019 e 4624/2020).

La Corte d'appello, così come la difesa dei controricorrenti, ha sottolineato che il mittente avrebbe potuto facilmente accorgersi dell'anomalia, proprio perché il sistema indicava le dimensioni inverosimili degli allegati («1 bytes»), il che escluderebbe quella incolpevolezza del notificante che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sembrerebbe un presupposto implicito del dovere di collaborazione del destinatario.

Ma non è il tema della colpevolezza o meno a governare l'accaduto, in quanto ciò che conta è se la notifica sia da considerare nulla, e quindi rinnovabile, o inesistente, e pertanto tale da rendere improcedibile il giudizio di appello.

2.5. In proposito assume decisiva rilevanza il fatto che il messaggio PEC trasmesso al difensore degli appellati (e riportato per esteso nel ricorso per cassazione) indicava in modo inequivocabile sia la sua provenienza dall'Avvocatura dello Stato, per conto del Ministero, sia i nomi degli appellati, sia l'oggetto della notificazione («ricorso in appello per la riforma della sentenza n. 245/2017 del Tribunale del Lavoro di Palermo»), sia, infine, il numero di iscrizione a ruolo del processo presso la Corte d'appello di Palermo («n. 467/2017 R.G.L.»). Ne deriva che la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l'esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione.

Ciò esclude che si possa parlare di «totale mancanza dell'atto», da intendersi come atto notificatorio, e, quindi, la sussistenza dell'ipotesi estrema e residuale della inesistenza della notificazione.

Del resto, le Sezioni unite hanno ritenuto - nel caso assimilabile dell'atto notificato solo nelle pagine dispari, con conseguente impossibilità per il destinatario di comprenderne il contenuto - che, a fronte di un originale ritualmente depositato e completo, il vizio è della notificazione, e non dell'atto notificato, integrando una nullità come tale «sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione (qui, Corte d'appello, n.d.r.) ovvero per effetto della costituzione dell'intimato (qui, appellati, n.d.r.), salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese» (Cass., Sez. un., n. 18121/2016).

Principio che, una volta adattato al caso della notifica a mezzo Pec contenente un allegato inconsistente e dunque tale da impedire la comprensione alla controparte, porta inevitabilmente alle medesime conclusioni.

2.6. Esclusa l'inesistenza della notificazione, la mera nullità della stessa avrebbe dunque imposto al giudice d'appello di fissare un termine perentorio per la rinnovazione che «impedisce ogni decadenza», perlomeno nei confronti degli appellati contumaci, secondo la regola generale contenuta nell'art. 291 c.p.c., che - a differenza della rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.) - prescinde da qualsiasi valutazione sulla incolpevolezza del notificante (per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 291 c.p.c. anche al rito di lavoro e, in particolare, all'appello proposto secondo il rito di lavoro, v., per tutte, Cass. n. 8125/2013).

2.7. Ma anche con riguardo agli appellati costituiti, rimane la valutazione essenziale che l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, dovendo, a tutto concedere, la Corte d'appello dare le opportune disposizioni (ad es., rinvio in favore degli appellati che si assumessero lesi anche nei termini a difesa) per la prosecuzione del processo nel rispetto del principio del contraddittorio.

2.8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d'appello di Palermo, perché proceda alla trattazione del processo - è infatti evidente che con la regolare riassunzione in sede di rinvio ogni vizio verso gli appellati già costituiti in secondo grado sarà sanato - e decida anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La Corte territoriale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «Nelle notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non la inesistenza, della notificazione».

3. È appena il caso di aggiungere che non sono d'ostacolo all'accoglimento dei primi due motivi di ricorso le eccezioni preliminari in rito sollevate nel controricorso. Quanto alla prima («inammissibilità ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.»), essa non coglie l'oggetto e il significato dell'impugnazione, che non è volta a contestare il consolidato orientamento secondo cui non si può dare luogo alla rinnovazione della notificazione inesistente, ma contesta il presupposto dell'inesistenza, sostenendo (con buon fondamento, per come si è visto) che la notificazione era soltanto nulla.

Anche la seconda eccezione («inammissibilità ed improcedibilità - violazione degli artt. 358 c.p.c., 387 c.p.c. e 324 c.p.c.; violazione dell'art. 360 c.p.c. carenza di interesse») ha il vizio di dare per acquisito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per la (definitiva) improcedibilità dell'appello, mentre è proprio quest'ultima a essere contestata con il ricorso per cassazione.

Infine, la terza eccezione («inammissibilità del ricorso; violazione dell'art. 360 e 360-bis c.p.c.») non considera che quello richiesto dal ricorrente non è un riesame di fatti sostanziali, il cui accertamento è riservato al giudice del merito, ma un riesame di fatti processuali, debitamente veicolati dai motivi di ricorso e come tali da verificare anche in sede di legittimità (Cass., Sez. un., n. 8077/2012).

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo del raggiungimento dello scopo, dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

4.1. Premesso che è a questo punto irrilevante l'assunto del Ministero secondo cui tutti gli appellati si sarebbero costituiti in secondo grado (assunto che desume solo dal deposito di una memoria in corso di causa asseritamente depositata «per conto di tutti gli appellati»), il motivo può essere assorbito, in quanto anche una costituzione in ipotesi finalizzata a far rilevare un difetto notificatorio non potrebbe mai considerarsi in sé sanante, dovendosi - nel caso di nullità della notificazione - concedere i debiti termini a difesa, sicché quanto detto sui primi due motivi già esaurisce in ogni caso il tema processuale.

5. Anche il quarto motivo, che denuncia «omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini e di assegnazione di termine per la rinotificazione in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c.», può essere assorbito, in quanto la necessità di attivazione dei meccanismi di sanatoria che consegue all'accoglimento dei primi due motivi rende superfluo ragionare su una remissione in termini.

6. Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia «violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all'art. 436 c.p.c.».

6.1. Il motivo, che lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di tardività della produzione documentale con cui gli appellati costituiti hanno provato l'anomalia della trasmissione a mezzo PEC, deve intendersi parimenti assorbito, per mancanza di interesse alla decisione della parte ricorrente, una volta accolti i primi due motivi di ricorso, nei termini sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.