Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 14 novembre 2023, n. 9746

Presidente: Torsello - Estensore: Tomaiuoli

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il T.A.R. Lazio - adito dall'Istituto neurotraumatologico italiano (Ini) s.p.a. per l'annullamento del decreto del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario n. 94/12 del 7 giugno 2012, avente ad oggetto la «remunerazione per l'anno 2012 delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza medica post acuzie con onere a carico del SSR erogate da strutture pubbliche e private», unitamente al relativo allegato rubricato «Tetti riabilitazione post-acuzie 2012» - ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti in parte improcedibili e per la restante parte inammissibili per difetto di giurisdizione, compensando tra le parti le spese di lite.

2. Avverso la predetta sentenza e, in particolare, avverso la statuizione di inammissibilità per difetto di giurisdizione ha proposto appello la Regione Lazio, lamentandone l'erroneità, dal momento che gli «abbattimenti in materia di regressione tariffaria rientrano nell'ambito del perimetro della discrezionalità amministrativa» e sono, «pertanto, oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo per giurisprudenza costante», «in quanto concernenti l'esercizio del potere amministrativo».

Si è costituito l'I.N.I., eccependo l'irricevibilità dell'appello per tardività, essendo stato proposto oltre il termine trimestrale di cui al combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a.

Alla camera di consiglio del 9 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. È fondata l'eccezione sollevata dall'istituto appellato di irricevibilità del gravame per tardività.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a., «[n]ei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 87, comma 3».

Quest'ultimo dispone che «tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti».

Ne consegue, dunque, che il termine (c.d. lungo) per la proposizione dell'appello di cui all'art. 92, comma 4 [recte: comma 3 - n.d.r.], c.p.a. avverso le sentenze declinatorie della giurisdizione è di tre mesi (tra le tante, C.d.S., Sez. V, sent. 27 settembre 2022, n. 8328; Sez. III, sentt. 17 novembre 2020, n. 7122, 18 novembre 2019, n. 7876, e 3 luglio 2019, n. 4550; Sez. IV, sent. 4 luglio 2019, 4582).

Nel caso di specie, l'appello è stato notificato e depositato il 26 febbraio 2021, quindi ben oltre il predetto termine decorrente dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 29 luglio 2020.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere dichiarato irricevibile.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.