Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 17 novembre 2023, n. 9893

Presidente: Saltelli - Estensore: Cocomile

FATTO E DIRITTO

1. I signori Natale D.G., titolare di azienda agricola, Giuseppe D.G. e Concetta D., comproprietari del fondo ove la stessa viene esercitata, ubicato nel territorio del Comune di Sorrento alla via Malacoccola, n. 10, distinto in catasto al foglio n. 7, particella 625 (ex particelle 133, 136, 137 e 339), presentarono nell'arco temporale tra l'anno 1986 e l'anno 2004 undici istanze di sanatoria edilizia per interventi sui vari fabbricati che preesistevano in loco, nonché, da ultimo, per opere a corredo degli stessi, ivi comprese quelle viarie.

1.1. La prima domanda fu avanzata ai sensi della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (istanza prot. n. 28163 del 30 settembre 1986); tre successive fecero riferimento alla l. 23 dicembre 1994, n. 724 (istanze prot. nn. 7525, 7526 e 7527 del 1° marzo 1995); ulteriori sette istanze furono formulate in base alla l. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (istanze prot. nn. 619, 620, 621, 622, 623, 624 e 625 del 10 dicembre 2004).

1.2. Il provvedimento di diniego veniva adottato in data 20 ottobre 2000 (n. 300/57), poi reiterato con atto n. 221 del 12 giugno 2001, per respingere l'istanza del 30 settembre 1986 e quella del 1° marzo 1995, riferita ai fabbricati "A" e "B". In pari data (20 ottobre 2000) veniva adottato il provvedimento di diniego n. 299/57, avuto riguardo al fabbricato "C"; infine in data 7 novembre 2007 (prot. 40072) erano respinte le rimanenti istanze.

1.3. L'istanza del 1986 era stata presentata dalla sola signora Concetta D.; quelle prot. n. 7525 e 7526 del 1° marzo 1995 (riferite al fabbricato "A" e al piano terra e primo del fabbricato "B") erano state presentate da entrambi i coniugi comproprietari; quella prot. n. 7527 del 1° marzo 1995 per il manufatto "C", del quale si ipotizzava la demolizione e ricostruzione, con aggiunta di tettoia, dal signor Natale D.G.; le rimanenti dal solo signor Giuseppe D.G.

1.4. Infine in data 1° marzo 2012 l'Ufficio attività produttive del Comune di Sorrento intimava al signor Natale D.G. la cessazione dell'attività di produzione di limoncello, mirto, mirtillo e finocchietto, marmellate artigianali, babà in bagna alcolica e creme di liquore aromatizzate alla frutta, già oggetto di autorizzazione sanitaria prot. n. 20747 del 16 giugno 1999, integrata in data 2 marzo 2000.

2. Con un primo ricorso al T.A.R. Campania, Napoli (r.g. n. 414/2001), i signori Giuseppe D.G. e Concetta D. chiedevano l'annullamento del provvedimento n. 300/57 del 20 ottobre 2000, di rigetto delle istanze del 30 settembre 1986 e nn. 7525 e 7526 del 1° marzo 1995, nonché, con motivi aggiunti, del provvedimento del 12 giugno 2001, riferito nuovamente all'istanza prot. 7526 e dell'ordinanza demolitoria del 13 giugno 2001.

Con altro ricorso (r.g. n. 541/2001) anche il signor Natale D.G. impugnava il provvedimento di rigetto n. 299/57 del 20 ottobre 2000, riferito alla propria istanza prot. n. 7527 del 1° marzo 1995.

Con un terzo ricorso (r.g. n. 1469/2008) i signori Giuseppe D.G. e Concetta D. impugnavano il diniego di condono in data 7 novembre 2007 e la conseguente ingiunzione a demolire n. 165 del 3 gennaio 2008.

Infine con un quarto ricorso (r.g. n. 2302/2012) il signor Natale D.G. chiedeva l'annullamento del provvedimento del 1° marzo 2012 di ingiunzione alla cessazione dell'attività commerciale dallo stesso svolta nel complesso immobiliare "Malacoccola" sulla base delle autorizzazioni sanitarie del 1999 e del 2000.

3. L'adito Tribunale (sez. VII), con autonome sentenze n. 1812/2013 e nn. 5005, 5006 e 5008 del 2020, respingeva tutti e quattro i ricorsi.

3.1. Con la prima sentenza, n. 1812/2013, riguardante l'ultimo provvedimento adottato dal Comune di Sorrento (ovvero il diniego del 2007), il Tribunale adito avallava la legittimità del procedimento avente ad oggetto il diniego delle ultime sanatorie richieste ex lege n. 326/2003, non ritenendo innanzitutto di poter assecondare il tentativo delle parti di parcellizzare gli interventi, pretendendone una disamina atomistica, avulsa dalla risultante complessiva delle operazioni effettuate; escludendo poi la necessità di attendere gli esiti del procedimento di sanatoria paesaggistica, in considerazione della ratio della norma invocata (i.e. l. 15 dicembre 2004, n. 308) che è quella di estinguere il fatto-reato, derogando al regime di insanabilità previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, senza tuttavia legittimare ex post opere realizzate in difformità dagli strumenti di pianificazione paesaggistica ed evidenziando che il regime di inedificabilità assoluta vigente sull'area, soggetta al vincolo idrogeologico di cui al r.d. n. 3267/1923 e alla successiva l.r. n. 11/1996, nonché compresa in zona FS - Parco territoriale (circostanza quest'ultima non oggetto di contestazione), non consentiva di avallare nessuno degli interventi effettuati; né era possibile ribaltare sull'Amministrazione procedente l'onere di collocare temporalmente ciascuno di essi, trattandosi di incombente a esclusivo carico del richiedente.

3.2. Con le sentenze n. 5005 e n. 5006 del 3 novembre 2020 venivano respinti i ricorsi (r.g. n. 414/2001) proposti dai coniugi D.G. e (r.g. n. 541/2001) dal signor Natale D.G., riferiti ai dinieghi delle prime quattro istanze di condono avanzate in relazione al complesso in controversia, una ex lege n. 47/1985 e le rimanenti "agganciando" la nuova finestra temporale aperta dalla l. n. 724/1994.

In entrambe tali decisioni il Tribunale valorizzava la sostanziale diversità dei manufatti risultanti dalla pluralità di interventi posti in essere rispetto all'unità immobiliare originaria, ovvero, più correttamente, a quella per la quale si è chiesta la sanatoria, sì da snaturarne la consistenza, rendendone impossibile l'identificazione; in particolare, le opere per le quali erano state presentate le domande «non trovano più corrispondenza nell'attuale situazione dei luoghi, essendo state interessate da progressive trasformazioni che ne hanno sensibilmente modificato le caratteristiche, incrementandone la consistenza» (v. sent. n. 5005 del 2020), tanto da creare di fatto un organismo del tutto diverso da quello relativo alla sommatoria delle distinte pratiche come succedutesi nel tempo.

3.3. La sentenza n. 5008 del 3 novembre 2020 riteneva necessitato il provvedimento di interdizione dell'attività di produzione e vendita di prodotti alimentari ricavati dall'attività agricola, in ragione della accertata abusività dei locali sotto il profilo urbanistico-edilizio.

4. Avverso le predette sentenze gli originari ricorrenti in primo grado interponevano appello chiedendone la riforma, in quanto asseritamente errate in fatto e in diritto. In particolare:

- i signori Giuseppe D.G. e Concetta D. con il ricorso r.g. n. 6014/2013 impugnavano la sentenza n. 1812/2013 e con il ricorso r.g. n. 4077/2021 la sentenza n. 5005/2020;

- il signor Natale D.G. con il ricorso r.g. n. 4082/2021 impugnava la sentenza n. 5006/2020 e con il ricorso r.g. n. 4111/2021 la sentenza n. 5008/2020.

5. Il Comune si costituiva in tutti i giudizi, chiedendo il rigetto degli appelli e la conferma delle sentenze di primo grado.

6. Con due successive ordinanze la Sezione disponeva incombenti istruttori. In particolare: a) con ordinanza n. 3528 del 30 marzo 2021, resa nel procedimento r.g. n. 6014/2013, disponeva un supplemento di istruttoria, a cura del Segretario generale del Comune di Sorrento, allo scopo di appurare se, quante e quali istanze di condono fossero state avanzate per i vari fabbricati componenti il complesso denominato "Malacoccola", identificando anche ipotetiche sovrapposizioni di oggetto tra quelle in controversia e le precedenti, e ciò anche per poter delibare le istanze di rinvio proposte dagli appellanti sull'assunto dell'asserita pendenza di una trattativa in corso col Comune di Sorrento per circoscrivere esattamente l'ambito di illiceità attuale dello stato di fatto, scongiurando il ripristino dei luoghi ove non necessario o addirittura non dovuto; b) con ordinanza n. 6658 del 6 ottobre 2021 veniva disposta la riunione di tutti gli appelli de quo e reiterata la richiesta istruttoria, incaricando nuovamente il Segretario generale del Comune di Sorrento di ricostruire la cronologia delle domande di sanatoria riferite al complesso di via Malacoccola, specificando il regime urbanistico e vincolistico dell'area di riferimento e fornendo una descrizione sommaria dell'oggetto di ogni singolo intervento, per come desumibile dalla istanza di condono, con richiamo all'eventuale, precedente domanda avente, anche solo in parte, il medesimo oggetto, nonché degli esiti del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva; veniva altresì richiesto di chiarire il procedimento seguito per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e le sue successive modifiche, individuando i locali cui la stessa si riferiva e la loro situazione sotto il profilo urbanistico-edilizio all'epoca dell'originaria istruttoria favorevole.

7. Eseguita l'attività istruttoria, giusta il deposito in data 3 dicembre 2021 da parte del Segretario generale del Comune di Sorrento della predisposta, su sua delega, documentata relazione dell'Ufficio edilizia privata, con la sentenza n. 5265 del 27 giugno 2022 questa Sezione ha respinto i ricorsi n.r.g. 6014/2013, 4077 del 2021 e 4082 del 2021 ed ha accolto il ricorso n.r.g. 4111 del 2021 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania n. 5008 del 2002, ha accolto il ricorso di primo grado n.r.g. 2302 del 2012.

8. Con ricorso ex art. 106 c.p.a. i signori Giuseppe D.G. e Concetta D. hanno chiesto la revocazione della predetta sentenza per i seguenti motivi:

1) revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., in relazione alla funzione di "verificazione" ordinata al Segretario comunale del Comune di Sorrento; errore di fatto; violazione degli artt. 2, 19 e 66 c.p.a.; violazione degli artt. 4, 96, 98 e 111 della Costituzione; violazione dell'art. 6-bis l. n. 241/1990; violazione del principio di terzietà; incompatibilità; conflitto d'interessi; incompetenza; difetto di attribuzione: l'errore di fatto revocatorio consisterebbe nella circostanza che il giudice di appello non avrebbe valutato l'effettiva provenienza della relazione istruttoria dal Segretario comunale incaricato della verificazione dallo stesso Collegio, essendovi stata una sub delega non consentita poiché non autorizzata all'Ufficio tecnico comunale del Comune di Sorrento che aveva adottato i provvedimenti impugnati; ciò in violazione dell'art. 19 c.p.a. secondo cui la verificazione deve essere affidata a un organismo pubblico estraneo alle parti del giudizio; l'aver utilizzato la relazione istruttoria redatta dall'Ufficio tecnico comunale (organo comunque privo di attribuzione) costituirebbe una violazione del principio di parità delle armi nel processo;

2) revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., in relazione alla mancata percezione e qualificazione della determina comunale del 7 dicembre 2018, prodromica ad un accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 l. 241/1990: a fronte di quanto rilevato nella sentenza revocanda ("egualmente perplesso si palesa il richiamo alle trattative attualmente in corso tra le parti, se si considera la natura indisponibile degli interessi in gioco che non parrebbe in alcun modo legittimare una qualche transazione sulle attività da effettuare in conseguenza degli atti impugnati, salvo un "ripensamento" della loro legittimità da parte dell'Amministrazione procedente, di cui tuttavia non è traccia agli atti di causa") sarebbe palese l'errore di percezione delle risultanze processuali in atto, per aver "derubricato" la conferenza di servizi, culminata nel verbale del 18 settembre 2018, nonché la successiva determina sindacale del 7 dicembre 2018, ad una mera "trattativ[a] attualmente in corso tra le parti [...] di cui non vi è traccia agli atti di causa", laddove si sarebbe trattato di un espresso procedimento di autotutela del Comune di Sorrento, motivato dall'indubbio interesse pubblico a regolarizzare la problematica urbanistica del complesso immobiliare de quo, nella considerazione che fosse tecnicamente possibile la regolarizzazione della situazione urbanistico-amministrativa, previo programma condiviso di rimessione in pristino dello status quo ante; il Comune di Sorrento, dopo plurimi incontri con i ricorrenti si era determinato in senso positivo con la nota del Sindaco del 9 ottobre 2017 prot. n. 44569, dichiarandosi "interessato a valutare la possibilità di riesaminare la pratica di condono oggetto della vertenza per le opere realizzate in epoca antecedente ai vincoli imposti dal PUT approvato con Legge Regionale n. 35/87 del 20 giugno 1987 e pubblicata sul BURC n. 40 del 20 luglio 1987"; il dirigente del IV Dipartimento aveva dato seguito alla disposizione sindacale individuando un programma dettagliato di ripristino, così come descritto nelle S.C.I.A. (prot. nn. 5154 del 26 gennaio 2018, n. 9592 del 22 febbraio 2018 e n. 34492 del 25 luglio 2018); tuttavia, nella relazione dell'UTC, trasmessa dal Segretario comunale, non vi sarebbe alcuna menzione di tale procedimento di autotutela; tale evenienza assumerebbe, secondo i ricorrenti, un significato rilevante ai fini del giudizio, giacché confuterebbe alla radice la considerazione del giudice d'appello sulla impossibilità della identificazione dei cespiti, nonché sulla trasformazione avvenuta nel tempo; all'opposto detti immobili non sarebbero stati oggetto di modificazioni irreversibili nelle caratteristiche e non sarebbe stato realizzato un nuovo organismo del tutto diverso, essendo possibile l'identificazione del cespite originario e quindi il relativo ripristino, anche parziale; il Comune avrebbe inoltre avuto piena conoscenza della data di ultimazione dei lavori oggetto di istanza di condono, avendola valutata nel programma condiviso di ripristino, così che sarebbe bastata, da parte del Segretario comunale, una verifica puntuale dei provvedimenti adottati nella fattispecie al fine di consentire un giudizio basato su dati certi;

3) revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., in relazione alla mancata percezione delle demolizioni effettuate dai ricorrenti al "Fabbricato F": l'ulteriore svista commessa dal giudice d'appello consisterebbe nel non aver preso in considerazione quanto testualmente dedotto dall'U.T.C. nella relazione allegata alla nota di trasmissione del Segretario comunale, ove, al punto 21, si legge: "per quanto emerso dall'esame dei fascicoli, il manufatto indicato alla lettera F è stato demolito a seguito di presentazione di istanza S.C.I.A. prot. 54108 del 19 novembre 2015 presentata dal sig. D.G. Giuseppe, con successiva dichiarazione di ultimazione lavori prot. 6350 del 08/02/2016".

9. Ha resistito al gravame il Comune di Sorrento, chiedendone il rigetto.

10. Con ordinanza n. 713 del 22 febbraio 2023 è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza revocanda.

11. All'udienza pubblica del 31 ottobre 2023, dopo la rituale discussione, la causa è passata in decisione.

12. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

12.1. Come ritenuto da costante giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, 20 dicembre 2021, n. 8428; Sez. II, n. 5607/2020), il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente e di una fase rescissoria riferite entrambe alla sentenza impugnata, e va quindi deciso in modo unitario.

Pertanto la domanda di revocazione deve contenere tutti i requisiti necessari per consentire al giudice di emettere la pronuncia definitiva e quindi, a pena di inammissibilità, deve contenere sia la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, sia la domanda di decisione sull'originario ricorso, che di esso riproponga gli argomenti.

È stato precisato (sent. n. 8428/2021 cit.) che la domanda di decisione dell'originario ricorso deve contenere motivi articolati in modo specifico: il fatto che essa venga eventualmente proposta nell'ambito di un giudizio di revocazione infatti non ne modifica la natura sostanziale, e in particolare non la sottrae alla regola di cui all'art. 101 c.p.a. sul punto; d'altra parte è stato sottolineato che non è possibile che il contenuto della stessa domanda di annullamento possa essere ricavato dal giudice interpretando in via autonoma i motivi di revocazione propriamente detti.

Nella fattispecie in esame il ricorso per revocazione non contiene specifiche deduzioni relative all'eventuale fase rescissoria, mancando totalmente l'indicazione ovvero la espressa e puntuale riproposizione dei motivi dell'originario ricorso di appello da esaminare nell'ipotesi di accoglimento della domanda rescissoria: a tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.

12.2. Va peraltro rilevato che l'azione di revocazione per errore di fatto è rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio ed anche sotto questo profilo il ricorso in esame è inammissibile.

I motivi di gravame sollevati dai ricorrenti non integrano infatti gli estremi dell'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. poiché viene contestato nella fattispecie de qua l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento, da parte del giudice di appello, delle risultanze processuali del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, per non essere state correttamente interpretate e applicate al caso di specie le risultanze della conferenza di servizi culminata nel verbale del 18 settembre 2018 nonché il tenore della determina del 7 dicembre 2018 e per la carenza della relazione istruttoria del Segretario comunale circa la accertata demolizione del manufatto indicato quale "F" a seguito dell'avvenuta presentazione di una SCIA nel 2015.

D'altra parte la controversia risulta espressamente risolta dal giudice di appello (con la sentenza revocanda) sulla base di specifici canoni ermeneutici e di un esame critico della documentazione acquisita [cfr. punto 11.2 della motivazione di detta sentenza, dove si legge: «11.2. Sotto il profilo metodologico, dunque, il Collegio intende rinviare per maggiori dettagli ricostruttivi al contenuto della richiamata relazione versata in atti in data 3 dicembre 2021, con relativo corredo documentale, e in particolare ai prospetti riepilogativi, anche degli esiti ispettivi, distinti per fabbricato, salvo estrapolare taluni elementi ritenuti di maggiore significatività al solo scopo di agevolare la comprensione dello sviluppo argomentativo dell'odierna decisione. Non senza sottolineare, peraltro, la permanenza di zone chiaroscurali in particolare riferite alla fase esecutiva, di cui pure si era avanzata richiesta, laddove sembrerebbe emergere da parte del Comune di Sorrento un approccio operativo tutt'affatto lineare. Emerge infatti che tra i primi dinieghi (e conseguenti ingiunzioni a demolire), risalenti al mese di ottobre del 2000, e la presentazione delle nuove istanze di condono (10 dicembre 2004) sono trascorsi oltre quattro anni, senza che sia dato conoscere quali atti il Comune di Sorrento abbia posto in essere, pur avendo accertato in successive, plurime occasioni, il totale dispregio dei provvedimenti sospensivi, indi demolitori, via via adottati. A mero titolo di esempio, può sin d'ora ricordarsi come nel febbraio 2001 (rel. prot. 2958/01), ovvero successivamente al provvedimento del 20 ottobre 2000, con riferimento al fabbricato "B" è stato accertato un ulteriore ampliamento del piano seminterrato mediante realizzazione di un nuovo locale di circa m. 8,70 per 2,45, con altezza pari a m. 2,63, oggetto del diniego n. 221 del 12 giugno 2001 e contestuale ingiunzione a demolire. Né è di aiuto a tale riguardo la richiamata relazione del Segretario generale, non chiara sul punto, di tal che l'avvenuta acquisizione al patrimonio dell'Ente conseguente ad accertamento di inottemperanza, pure espressamente citata nel provvedimento di interdizione dell'attività commerciale e in quelli ad esso prodromici, non risulta in alcun modo menzionata, né men che meno, documentata, per cui non è dato sapere se sia effettivamente intervenuta e con quali effetti sui fatti di causa. Infine, egualmente perplesso si palesa il richiamo alle trattative attualmente in corso tra le parti, se si considera la natura indisponibile degli interessi in gioco che non parrebbe in alcun modo legittimare una qualche transazione sulle attività da effettuare in conseguenza degli atti impugnati, salvo un "ripensamento" della loro legittimità da parte dell'Amministrazione procedente, di cui tuttavia non è traccia agli atti di causa»].

Rileva sul punto C.d.S., Sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1330:

«... Com'è noto, l'art. 106 del c.p.a. prevede che "salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile".

A sua volta, il citato art. 395 c.p.c., prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui (n. 4), "la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo perimetrato i presupposti che identificano l'errore di fatto "revocatorio", distinguendolo dall'errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, evidenziando, in apice, che l'istituto della revocazione è rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.

Orbene, l'orientamento costante di questo Consiglio è nel senso che "Nel processo amministrativo il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l'errore di fatto - idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395, n. 4, del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:

a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento; in sostanza l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto a loro esistenza e a loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice; si versa pertanto nell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita" (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3671; 22 gennaio 2018 n. 406; Sez. V, 25 ottobre 2017, n. 4928; 6 aprile 2017, n. 1610; 12 gennaio 2017 n. 56). Peraltro, affinché possa ritenersi sussistente l'errore di fatto revocatorio nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti, è necessario che "nella pronuncia impugnata si affermi espressamente che una certa domanda o eccezione o vizio-motivo non sia stato proposto o al contrario sia stato proposto" (C.d.S., V, 4 gennaio 2017, n. 8); inoltre, ricorre l'errore revocatorio in ipotesi di mancata pronuncia su di una censura sollevata dal ricorrente "purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione, non censurabile in sede di revocazione" (C.d.S., VI, 22 agosto 2017, n. 4055); sempre in termini, C.d.S., V, 12 maggio 2017, n. 2229, secondo cui "L'errore revocatorio è [...] configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima; si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., C.d.S., Sez. V, 5 aprile 2016, n. 1331; 22 gennaio 2015, n. 264; Sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099)" ed ancora "si può affermare che, laddove una sentenza menzioni nella parte descrittiva in fatto un motivo di doglianza, pur se ometta di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, ciò non configura un vizio di omessa pronuncia, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza" (C.d.S., V, 19 ottobre 2017, n. 4842)...».

12.3. È parimenti privo di fondamento l'assunto dei ricorrenti secondo cui l'attività affidata al Segretario comunale (e formalizzata nella relazione istruttoria) si sarebbe compendiata in un incarico di verificazione ex art. 66 c.p.a. o addirittura di consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a., cui sarebbero stati connessi una serie di obblighi e doveri di terzietà, nella specie asseritamente non rispettati.

È sufficiente rilevare che con l'ordinanza n. 3528/2021 la Sezione richiese meri chiarimenti alla parte pubblica del giudizio e dello stesso tenore era la successiva ordinanza n. 6658/2021, così che non vi è ragione di dubitare che l'incarico affidato al Segretario comunale non comportava lo svolgimento di una attività di verificazione e/o di consulenza tecnica d'ufficio, ma rientrava nei poteri di cui all'art. 63, comma 1, c.p.a. il quale espressamente recita: "Fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti".

Ciò senza contare che eventuali vizi formali e/o sostanziali della verificazione sarebbero dovuti essere fatti valere tempestivamente nella fase del giudizio in cui tale attività istruttoria era stata disposta, il che non risulta essere avvenuto, né è stato altrimenti prospettato.

12.4. Quanto alla questione del preteso errore di percezione del giudicante consistito nell'aver derubricato la conferenza di servizi, culminata nel verbale del 18 settembre 2018, nonché la successiva determina sindacale del 7 dicembre 2018, ad una mera trattativa, deve evidenziarsi che sulla questione il giudice di appello - come sottolineato in precedenza - si è espressamente pronunciato con la sentenza revocanda, il che esclude in radice la stessa ipotizzabilità dell'errore di fatto revocatorio giacché, ex artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto sussiste "se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

L'errore sulla qualificazione giuridica, come sarebbe quello prospettato dai ricorrenti, costituirebbe un eventuale errore di diritto avverso il quale non è utilizzabile il rimedio revocatorio.

12.5. Infine, quanto al terzo profilo, non sussiste errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. anche in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno dimostrato come in assenza di detto preteso errore l'impugnata sentenza sarebbe potuta essere di contenuto differente.

13. In conclusione la domanda di revocazione deve essere dichiarata inammissibile.

14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore del Comune di Sorrento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, se spettanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.