Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 13 novembre 2023, n. 1599

Presidente: Nasini - Estensore: Zampicinini

FATTO E DIRITTO

Con pratica telematica di comunicazione unica del 13 dicembre 2018, prot. n. M19417Q3947 - REA 3245170 - protocollo VI/RI/PRA/2018/107309/0800 - c.f. 05167790962, la Hellmann Worldwide Logistics s.p.a. ha comunicato l'apertura in data 28 novembre 2018 di una nuova unità locale con inizio attività di spedizioniere in Vicenza, viale della Meccanica n. 1/A, cap. 36100, quale trasferimento della precedente sede, già sita nel medesimo Comune in viale della Siderurgia n. 85, cap. 36100.

Il 16 gennaio 2019, la Camera di commercio di Vicenza ha evidenziato alla Hellmann Worldwide Logistics che «Per iniziare la attività presso la nuova unità locale (UL) è obbligatorio presentare - contestualmente all'invio della pratica telematica, quale allegato della pratica ComUnica - una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) contenuta nel modello SPEDIZIONIERI; tale modello non può essere presentato in un momento successivo con "reinvio" della pratica: in assenza della SCIA la pratica presentata è inefficace e non è consentito svolgere l'attività economica presso la UL. (...) Chiedere in DIARIO MESSAGGI la archiviazione di questa pratica e inviare la nuova domanda corretta (la nuova pratica non è un REINVIO: la data di inizio attività coincide con data invio nuova pratica)».

Il 28 febbraio 2019, la Hellmann Worldwide Logistics ha chiesto a mezzo PEC alla Camera di commercio l'evasione della pratica, sul presupposto che, trattandosi della "variazione del solo indirizzo dell'UL già esistente", non sarebbe stata necessaria la SCIA, come previsto dal prontuario spedizionieri adottato dalle Camere della Lombardia.

Con comunicazione PEC del 12 aprile 2019 la Camera di commercio di Vicenza ha confermato la necessità della presentazione della formale SCIA evidenziando che: il richiamato prontuario adottato in Lombardia in realtà prevede l'applicabilità della procedura standard prevista dalla normativa nazionale (d.m. 26 ottobre 2011) consentendo solo in alcuni casi peculiari una diversa procedura; che la procedura in deroga non può trovare applicazione a Vicenza poiché il Conservatore del Registro Imprese ivi preposto non ha dato direttive di accettare le pratiche "spedizionieri" in modalità diverse da quelle previste dal d.m. 26 ottobre 2011.

Il 17 aprile 2019, la Hellmann Worldwide Logistics ha depositato la modulistica SCIA in seno al procedimento originato dalla domanda n. 107309/2018 di prot.

Nella stessa data, la Camera di commercio ha comunicato a mezzo PEC l'impossibilità di integrare la domanda originariamente protocollata, con conseguente segnalazione della pratica al Conservatore del Registro delle imprese di Vicenza per l'emanazione del provvedimento finale; precisamente, la Camera di commercio di Vicenza ha informato l'istante che "il rinvio di una pratica si può effettuare per rettificare alcuni dati ma non è ammesso per inviare documenti che dovevano essere già allegati alla pratica (...) Il modello SPEDIZIONIERI doveva essere inviato contestualmente alla pratica protocollata il 13/12/2018".

In data 2 maggio 2019, la Hellmann Worldwide Logistics ha così depositato una nuova domanda, identificata al n. 41434/2019 di prot., corredata di "modello spedizionieri" completo di SCIA, indicando quale data di avvio dell'unità locale il 28 novembre 2018, vale a dire la stessa già indicata nella pratica telematica di comunicazione unica del 13 dicembre 2018.

La Camera di commercio ha chiesto alla società ricorrente di correggere la data di apertura dell'unità locale con l'indicazione del protocollo automatico (2 maggio 2019).

La Hellmann Worldwide Logistics ha così provveduto alla correzione e la pratica è stata conseguentemente evasa, appunto con decorrenza 2 maggio 2019.

Successivamente, il 23 agosto 2019, la Camera di commercio, preso atto della mancata richiesta di archiviazione da parte della ricorrente, ha comunicato alla Hellmann Worldwide Logistics il rifiuto della precedente pratica (la n. 107309/2018 di prot. del 13 dicembre 2018), non essendo la medesima stata corredata della necessaria SCIA.

La Hellmann Worldwide Logistics ha così proposto ricorso in opposizione al Conservatore del Registro delle imprese di Vicenza al fine di ottenere la modifica/rettifica del provvedimento del 23 agosto 2019 con riferimento alla data dell'apertura della nuova unità locale lamentando di aver dato puntuale ottemperanza alle prescrizioni della Camera di commercio nonché l'illegittimità della richiesta della SCIA spedizionieri in luogo della semplice comunicazione anche alla luce delle indicazioni fornite dal prontuario delle Camere di commercio della Lombardia del novembre 2016.

Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Conservatore ha rigettato il ricorso in opposizione con la seguente motivazione: "la legge vigente non consente di disporre un'iscrizione retroattiva d'ufficio dell'attività di spedizioniere nell'unità locale di Vicenza, poiché la richiesta sarebbe in contraddizione con la successiva comunicazione SCIA validamente fatta dall'impresa; di per sé la SCIA, come atto, non è rettificabile né impugnabile, poiché non è un provvedimento amministrativo, ma una dichiarazione del privato, immediatamente efficace, se è completa nei suoi elementi essenziali, altrimenti senza alcun effetto; l'amministrazione in questo caso non può far altro che prenderne atto e respingere la pratica".

La Hellmann Worldwide Logistics ha quindi proposto ricorso formulando due motivi di gravame.

Con il primo motivo ha contestato l'attività istruttoria e l'apparato motivazionale del provvedimento del 23 ottobre 2019 e ciò sia in quanto non è mai stata chiesta un'iscrizione retroattiva sia poiché l'iniziale domanda del 13 dicembre 2018 aveva già tutti i requisiti di sostanza per essere considerata quale SCIA modello spedizionieri.

Con il secondo motivo, invece, ha rilevato la lesione del legittimo affidamento ingenerato in capo alla Società.

Con memoria depositata il 14 febbraio 2020, si è costituita in giudizio la Camera di commercio di Vicenza chiedendo la reiezione del ricorso.

Infine, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023 in seno alla quale il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La ricorrente, sempre nel corso della pubblica udienza, ha chiesto un rinvio al fine di poter argomentare in ordine alla causa di inammissibilità ipotizzata dal Collegio.

Nelle medesime circostanze di luogo e tempo, non essendo previsto alcun obbligo di rinvio per l'ipotesi di rilievo ufficioso di questioni ad opera del Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale le controversie concernenti l'iscrizione e la mancata iscrizione di un'impresa al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio rientrano pacificamente nella cognizione del Giudice ordinario; si tratta, infatti, di semplice attività accertativa riferita all'esistenza o meno dei requisiti di legge di per sé non comportante l'esercizio di alcun potere da parte dell'ente camerale (v. C.d.S., Sez. V, 13 novembre 2019, n. 7801; Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1670; T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 aprile 2021, n. 519).

Il principio che precede, conseguentemente, non può non valere, a fortiori, anche per la mera variazione dei dati già presenti nel registro delle imprese, come nel caso di specie, in cui l'oggetto della comunicazione di parte ricorrente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese concerneva l'apertura di una nuova unità locale con inizio attività di spedizioniere, quale trasferimento della precedente sede.

Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sono fatti salvi, se spettanti, gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite eccezionalmente vanno compensate attesa la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.