Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Parma
Sentenza 22 novembre 2023, n. 333

Presidente ed Estensore: Caso

Visto l'art. 60 c.p.a., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con atto del 29 novembre 2022 la società ricorrente chiedeva al Sindaco del Comune di Parma di "... voler annullare d'ufficio la ordinanza sindacale numero 77 del 26 luglio 2016...";

che, lamentando la mancata risposta dell'Amministrazione, gli interessati hanno adito il giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.;

che essi invocano l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione comunale sull'istanza del 29 novembre 2022 e la conseguente condanna dell'ente locale a provvedere sulla predetta istanza, con nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine stabilito;

che è stata anche proposta un'istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. ("... CHIEDE che l'ecc.mo Tribunale adito accolga i motivi a sostegno del presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione, voglia...), con trattazione della stessa che è stata fissata per l'odierna udienza camerale;

che si è costituito in giudizio il Comune di Parma, eccependo l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso nonché la sua inammissibilità per difetto dell'essenziale presupposto del silenzio-inadempimento, oltre a venirne esclusa la fondatezza nel merito;

che alla camera di consiglio del 22 novembre 2023 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'Amministrazione resistente, il ricorso va dichiarato irricevibile in ragione del suo tardivo deposito in giudizio (avvenuto il 30 ottobre 2023) rispetto alla notificazione all'ente locale (avvenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 30 settembre 2023), ovvero oltre il termine dimezzato di quindici giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 45, comma 1, c.p.a. ("Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario...") e dell'art. 87, comma 3, c.p.a. ("Nei giudizi di cui al comma 2... tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti..."), norma che riguarda i riti camerali ivi previsti, compreso quello in materia di «silenzio» (v., tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 6 marzo 2023, n. 1427);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.;

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 c.p.a., la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata";

che nel corso della camera di consiglio sono stati avvertiti i difensori presenti della possibile definizione della controversia secondo le modalità di cui all'art. 60 c.p.a., senza venirne addotte ragioni ostative;

che, quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Parma, spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.