Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno, Sezione II
Sentenza 23 novembre 2023, n. 2704

Presidente: Durante - Estensore: Marena

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

i ricorrenti sono rispettivamente proprietari (sig. Tommaso C. e Giuseppina Ce.) e affittuario (sig. Antonio C.) dell'immobile denominato "Corte San Lorenzo", sito sulla strada di collegamento tra Via U. Foscolo e Via Ferrante del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino;

il Comune adottava le ordinanze di demolizione nn. 13 e 14 del 6 aprile 2021, poi impugnate dinnanzi a questo T.A.R., con ricorso R.G. n. 923/2021, definito con sentenza di improcedibilità n. 1676 dell'8 luglio 2021, in ragione della presentazione nelle more della SCIA in sanatoria del 2 luglio 2021;

con provvedimento prot. n. 11742 del 18 luglio 2023, il Comune esplicitava "l'archiviazione della s.c.i.a. in sanatoria prot. n. 9205 del 2 luglio 2021";

con gravame, notificato il 17 ottobre 2023 e depositato il 2 novembre 2023, i ricorrenti agiscono per l'annullamento dell'atto di archiviazione e delle 2 ordinanze demolitorie; nonché per la declaratoria dell'efficacia della s.c.i.a. in sanatoria;

il ricorso è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;

non resiste in giudizio il Comune intimato;

nell'udienza camerale del 21 novembre 2023, la causa è introitata per la decisione.

Considerato che:

sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

il gravame è in parte accolto ed in parte improcedibile;

il ricorso è accolto in parte qua, limitatamente al provvedimento di archiviazione della SCIA in sanatoria;

ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, l'atto impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione del riscontrato vizio procedurale di omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990;

come profilato dalla parte ricorrente, nel terzo motivo di ricorso, il Comune ha violato le garanzie partecipative, legalmente scandite nell'art. 10-bis l. 241/1990;

la giurisprudenza è chiara;

la previsione di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa (C.d.S., Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140);

l'art. 10-bis l. n. 241 del 1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non va interpretato, dunque, in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione;

ne deriva che l'omissione del preavviso di rigetto non cagiona l'automatica illegittimità del provvedimento finale solo qualora possa trovare applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge, secondo cui non è annullabile il provvedimento per vizi formali non incidenti sulla sua legittimità sostanziale e il cui contenuto non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato;

detto art. 21-octies, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato (T.A.R. Catania, Sez. II, 13 giugno 2023, n. 1854);

in caso di provvedimento discrezionale, invece, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 21-octies l. n. 241 del 1990 (C.d.S., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 2072; T.A.R. Napoli, Sez. VI, 2 febbraio 2023, n. 752);

ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie, sottoposta allo scrutinio del Collegio, ne discende che il gravato provvedimento di archiviazione si appalesa illegittimo, stante l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nei termini giurisprudenzialmente profilati;

la vulnerazione delle garanzie partecipative è inequivoca e, perciò solo, inficia inevitabilmente l'atto de quo sub specie di illegittimità;

e tanto basta al Collegio;

la natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata;

il gravame è accolto in parte qua;

il ricorso è, invece, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alle ordinanze demolitorie del 2021, stante l'obbligo perdurante della P.A. di pronunciarsi sulla sanatoria;

stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 11742 del 18 luglio 2023. Lo dichiara improcedibile per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.