Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 13 novembre 2023, n. 798

Presidente: Giovagnoli - Estensore: Mazzamuto

FATTO E DIRITTO

1. L'odierno appellante ricorreva in prime cure per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1043 del 2010 nei confronti del Comune appellato e proponeva reclamo avverso l'atto del commissario ad acta depositato in data 12 gennaio 2023, con cui era stato determinato il quantum dovuto dall'Amministrazione, alla stregua dei criteri fissati nella sentenza ottemperanda.

Il giudice di prime cure statuiva l'estinzione del giudizio, in quanto il Comune di Calatabiano, con delibera n. 9 del 26 maggio 2022, aveva dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del d.lgs. n. 267/2000, e non provvedeva al reclamo, rimandando per la fissazione del quantum dovuto all'organismo straordinario di liquidazione. Disponeva quindi che le spese della presente fase restino a carico della parte che le ha anticipate.

Con l'odierno appello si muovono motivate censure alla pronuncia gravata.

Nell'odierna camera di consiglio, sentite le parti come da verbale, la causa è trattenuta in decisione.

2. L'appello è fondato nei termini che seguono.

Occorre anzitutto premettere che secondo la ormai prevalente giurisprudenza, ai fini dell'ingresso nella massa passiva del dissesto, ciò che importa è che le obbligazioni derivino da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente, fermo restando il limite dell'approvazione del rendiconto della gestione, per l'ovvia ragione che a quel momento si determina la chiusura della gestione liquidatoria (cfr. C.d.S., Ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15, e 12 gennaio 2021 [recte: 2022 - n.d.r.], n. 1; v. anche il C.G.A.R.S., sez. giur., 29 ottobre 2018, n. 590).

Il giudice di prime cure non ha in tale senso tenuto nella dovuta considerazione il carattere misto del giudizio di ottemperanza, finendo così per estendere oltre misura la portata del divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive di cui all'art. 256 [recte: 248, comma 2 - n.d.r.] del d.lgs. n. 267/2000.

Questo Collegio condivide al riguardo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «una importante, parziale, deroga a tale divieto è stata elaborata dalla menzionata pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 4 del 1998 nella parte in cui ha riconosciuto che la speciale disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive "pure", ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione perché rivolte, ad esempio, a quantificare le somme effettivamente dovute in base ad un giudicato che si sia limitato a fissare criteri generali; in tal caso il giudice dell'ottemperanza, anche mediante un proprio commissario, può liquidare le somme effettivamente dovute, segnalando l'esistenza e l'importo del credito all'organo straordinario di gestione» (C.d.S., IV, 9 aprile 2018, n. 214). Riguardo a siffatto ultimo adempimento, successivo alla quantificazione del credito, questo Consiglio ha anche avuto già modo di precisare che «stanti gli effetti preclusivi che l'art. 248 del cit. d.lgs. n. 267/2000 comporta, come corollario del dissesto comunale, sulle azioni esecutive individuali - ivi compreso, "indubbiamente, anche il giudizio di ottemperanza qualora esso sia rivolto alla mera esecuzione di una sentenza... di condanna al pagamento di una somma di denaro" (cfr. C.d.S., IV, 19 gennaio 2012, n. 226) - non potrà ulteriormente aver corso il soddisfacimento diretto e coattivo del creditore ad opera del Commissario ad acta; il quale ultimo, nondimeno, dovrà utilmente proseguire nello svolgimento dell'incarico, ma ai soli fini di curare che tutti i crediti del ricorrente in ottemperanza... siano correttamente inseriti nella massa passiva di detto Ente locale, redigenda dall'Organo straordinario di liquidazione ex art. 254 del d.lgs. n. 267/2000 (a tal fine operando collaborativamente con detto Organo)» (C.G.A.R.S., sez. giur., 3 giugno 2015, n. 423).

Nel caso di specie, occorrerà dunque, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, pervenirsi ad una statuizione sulla quantificazione del credito e successivamente provvedere all'inserimento di siffatto credito nella massa passiva dell'ente debitore.

In definitiva, l'appello va accolto e conseguentemente annullata con rinvio la pronuncia gravata, a mente dell'art. 105, comma 1, c.p.a., che contempla espressamente, tra i casi di rimessione al giudice di prime cure, la declaratoria di "estinzione".

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e annulla la pronuncia gravata con rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.