Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 29 novembre 2023, n. 2864
Presidente: Nunziata - Estensore: Cattaneo
FATTO E DIRITTO
L'Associazione Irrigazione Est Sesia - un consorzio privato di interesse pubblico costituito al fine di attuare una gestione diretta ed unitaria delle acque di irrigazione nell'intero comprensorio dell'Est Sesia - ha impugnato l'ordinanza n. 4 del 3 marzo 2023 con cui il Sindaco del Comune di Palestro l'ha intimata a provvedere agli interventi manutentivi di messa in sicurezza del ponte situato sul cavo Crocettone, l'ordinanza n. 5 del 13 marzo 2023, di proroga dei termini assegnati con la precedente ordinanza contingibile e urgente, e la comunicazione indicata in epigrafe.
Queste le censure dedotte:
I) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 267/2000 con specifico riferimento agli artt. 7-bis e 54. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 con specifico riferimento agli artt. 3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 43, 97 e 98 Cost. Eccesso di potere: carenza e travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione dei principi di logicità e di proporzionalità del provvedimento adottato;
II) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 267/2000 con specifico riferimento agli art. 7-bis e 54. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 con specifico riferimento agli artt. 3, 21-quinquies. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 43, 97 e 98 Cost. Eccesso di potere: carenza e travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Incompetenza;
III) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 267/2000 con specifico riferimento agli art. 7-bis e 54. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 con specifico riferimento agli artt. 3, 7 e 8. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 43, 97 e 98 Cost. Eccesso di potere: carenza e travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione delle garanzie partecipative;
IV) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 267/2000 con specifico riferimento agli art. 7-bis e 54. Violazione e falsa applicazione della l. 241/1990 con specifico riferimento agli artt. 3, 7 e 8. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 32, 41, 42, 43, 97 e 98 Cost. Eccesso di potere: carenza e travisamento dei presupposti, difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione delle garanzie partecipative. Travisamento per difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi. Carenza di legittimazione dell'Associazione Est Sesia quale destinatario dell'ordinanza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palestro, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
Con ordinanza n. 435/2023 il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
All'udienza del 25 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo viene dedotta l'illegittimità dell'ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Palestro ha intimato alla ricorrente la messa in sicurezza del ponte sul cavo Crocettone per difetto di motivazione e istruttoria e per insussistenza dei presupposti previsti all'art. 54 d.lgs. n. 267/2000.
Con il secondo motivo viene lamentato che il Sindaco avrebbe revocato l'ordinanza n. 2 del 14 gennaio 2023, che disponeva la chiusura del ponte al traffico pedonale e veicolare, in difetto di motivazione, in violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/1990, in assenza di adeguata istruttoria e in difetto di competenza.
Con il quarto motivo viene sostenuto che l'ordinanza gravata sarebbe altresì illegittima per carenza di legittimazione passiva dell'Associazione Est Sesia quale destinataria dell'intimazione.
Le censure sono fondate.
Per giurisprudenza costante "i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità" (cfr. C.d.S., II, 11 luglio 2020, n. 4474; conforme, III, 29 maggio 2015, n. 2697).
In altri termini, il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un'effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni.
Tali presupposti non ricorrono laddove l'amministrazione possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri (si veda, sul punto, C.d.S., II, 11 luglio 2020, n. 4474).
Ed è ciò che accade nel caso di specie.
Con ordinanza n. 2/2023 il responsabile del servizio di polizia locale del Comune di Palestro aveva già posto rimedio ai pericoli derivanti dallo stato di degrado del ponte situato sul cavo Crocettone, vietandone il transito a "pedoni, ai velocipedi, agli animali e a qualunque altra tipologia di utenza stradale" e disponendo che il traffico venisse deviato in strade vicinali presenti nelle adiacenze.
Tale atto consentiva all'amministrazione di ovviare al pericolo per la pubblica incolumità derivante dalle precarie condizioni del ponte, nelle more della individuazione del soggetto tenuto al ripristino delle condizioni di sicurezza e della realizzazione dei lavori a tal fine necessari, con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
L'ordinanza impugnata n. 4/2023 ha revocato l'ordinanza n. 2/2023 in violazione il principio del contrarius actus, in forza del quale la competenza all'adozione degli atti di secondo grado in funzione di autotutela deve provenire dall'organo che ha adottato l'atto oggetto di revoca.
L'ordinanza n. 4/2023 è, inoltre, viziata per difetto di motivazione, limitandosi a indicare generici disagi nell'accesso a terreni di aziende agricole, un interesse pubblico a consentire il transito ai pellegrini che percorrono la via Francigena e una "necessità improrogabile di riaprire la strada al normale transito veicolare e pedonale", senza indicare le ragioni che renderebbero indispensabile riaprire al transito un ponte che versa in grave stato di degrado, con i conseguenti pericoli derivanti da tale decisione, e senza indicare le ragioni per le quali la viabilità alternativa, ritenuta sufficiente dal responsabile del servizio di polizia locale del Comune di Palestro, non lo sarebbe più.
Essa va, in tal modo, a ricreare condizioni di pericolo unicamente al fine di giustificare l'esercizio del potere extra ordinem.
L'ordinanza n. 4/2023 è viziata anche nella parte in cui individua la ricorrente quale soggetto tenuto al ripristino del ponte in quanto proprietario.
Nel corso del giudizio l'amministrazione non ha invero fornito la prova di un titolo che attribuisca la proprietà dell'opera in capo alla ricorrente, in deroga al principio generale di cui all'art. 934 c.c. dell'acquisto, per accessione, al patrimonio dell'ente proprietario del suolo su cui l'opera è stata edificata: la prescrizione contenuta nel permesso di costruire n. 74/2009 - di provvedere "a cura e spese dei richiedenti alla sistemazione o ricostruzione del ponte presente lungo la parte terminale dello scaricatore" - si limita a porre un obbligo in capo alla stessa ma nulla dispone quanto alla proprietà dell'opera.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Il terzo motivo di ricorso può essere assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Palestro al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.