Corte di cassazione
Sezione II penale
Sentenza 20 dicembre 2023, n. 15916

Presidente: Verga - Estensore: Florit

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brescia del 3 ottobre 2022 che aveva condannato Roberto P. e Devender S. per i reati di ricettazione e di associazione per delinquere. La sentenza d'appello escludeva la recidiva contestata a Roberto P. e procedeva alla rideterminazione della pena, alla revoca della pena accessoria irrogata l'imputato ed alla conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

2. I due imputati hanno presentato distinti ricorsi per cassazione.

3. Roberto P. formula due motivi, entrambi basati sulla violazione di legge nonché sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Per un primo profilo, si contesta la decisione nella parte in cui, per affermare la responsabilità dell'imputato, basa su mere presunzioni del tutto astratte l'origine illecita (e quindi la provenienza delittuosa) del denaro sequestrato.

Per un secondo profilo, si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla misura della pena comminata poiché, avendo preso il giudice come parametro sanzionatorio l'entità della somma rinvenuta, la sanzione doveva essere pari ad un terzo di quella irrogata al coimputato che deteneva una somma più che tripla rispetto all'imputato italiano.

4. Devender S. formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [art. 606, lett. c), c.p.p.] per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ex art. 522 c.p.p. Secondo l'argomento difensivo, il primo giudice ha escluso espressamente che la provenienza illecita del denaro sequestrato all'imputato derivasse dalla mera appartenenza all'associazione per delinquere ovvero dalla commissione dei reati-fine della stessa. Escludendo la sussistenza di un reato presupposto, in sostanza il primo giudice condannava l'imputato per un reato differente rispetto a quello prospettato nel capo d'accusa, integrando gli estremi della nullità indicata in rubrica.

Con il secondo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [ex art. 606, lett. e), c.p.p.] in relazione all'elemento tanto oggettivo che soggettivo del delitto di ricettazione. Il solo fatto di non provare la lecita provenienza del denaro, si sostiene nel ricorso, non è elemento idoneo a confermare la penale responsabilità dell'imputato anche in assenza dell'individuazione di un reato presupposto.

Con il terzo motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione [ex art. 606, lett. e), c.p.p.] in tema di trattamento sanzionatorio. Si contesta in particolare la insufficiente motivazione della Corte d'appello che ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena facendo riferimento in termini non sufficientemente specifici alla gravità oggettiva della condotta.

5. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano respinti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnata sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia in accoglimento del primo motivo del ricorso di Roberto P. e del secondo motivo del ricorso formulato da Devender S.

2. Nei menzionati motivi di ricorso, pur con diversi accenti, si affronta il tema della indimostrata provenienza illecita del denaro sequestrato ai due imputati e dell'incombenza sulla parte pubblica della dimostrazione di tale aspetto, fondamentale per l'accertamento del reato di ricettazione contestato a P. ed a S.

Questa Corte non ignora che sul tema vi sono diversi orientamenti all'interno della giurisprudenza di legittimità. Ad un indirizzo fondato su un approccio per così dire "realistico", soddisfatto, ai fini della configurazione del reato di riciclaggio, dalla semplice presenza di più indici incompatibili con una origine lecita del denaro (ex multis, Sez. 2, n. 43532 del 19 novembre 2021, Berati; Sez. 2, n. 16012 del 14 marzo 2023 Scordamaglia, Rv. 284522-01) se ne contrappone un altro di segno opposto, per così dire "rigorista", che tende ad imporre al giudice di merito uno sforzo ermeneutico più approfondito al fine di imporre quanto meno la identificazione ed indicazione delle "tracce", anche in termini di qualificazione giuridica, del reato presupposto che non può rimanere totalmente indefinito.

Si è così affermato che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15 dicembre 2021, Cremonese, Rv. 282629-01). Si è aggiunto che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia (Sez. 2, n. 29689 del 28 maggio 2019, Maddaloni, Rv. 277020-01).

Proprio quest'ultimo profilo (mancata individuazione della tipologia di reato presupposto) risulta rilevante nel contesto odierno alla luce della circostanza, evidenziata nel ricorso di S. ma destinata ad essere rilevante anche nei confronti del coimputato P., che nella sentenza di primo grado (a pg. 16) si trova ampiamente argomentata l'affermazione secondo la quale i reati presupposti non possono essere né l'associazione per delinquere che vedeva coinvolti con ruoli differenti i due imputati, né quelli di varia natura indicati nel capo di imputazione con formula quanto mai promiscua. E nemmeno la decisione della Corte d'appello affronta tale aspetto, in relazione all'uno o all'altro dei due ricorsi.

3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia che dovrà uniformarsi ai principi sopra indicati. Gli ulteriori motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

Depositata il 16 aprile 2024.