Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione III
Sentenza 2 gennaio 2024, n. 10

Presidente: Passarelli Di Napoli - Estensore: Bonfiglio

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso di procedura negoziata senza bando ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. b), e 37, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (recante il Codice dei contratti pubblici in vigore al tempo della procedura in discorso) per la fornitura di apparecchiature a tecnologia digitale per il rilevamento elettronico della velocità, con accessori ed assistenza, per il proprio Corpo di Polizia Municipale, CIG 9523733119, di importo pari a euro 126.769,75 oltre IVA. Con determinazione dirigenziale n. 6431 del 31 maggio 2023 l'Amministrazione ha approvato il capitolato d'oneri e prescelto il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50/2016, come criterio di aggiudicazione. Le specifiche tecniche del prodotto da fornire sono state fissate nell'allegato A al capitolato d'oneri, in cui è stato specificato tra l'altro che le apparecchiature oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere del genere Autovelox 106 Premium, di tipo digitale, cioè in grado di visualizzare immediatamente (senza necessità di sviluppo) i fotogrammi degli accertamenti rilevati; nonché dotate di un software di lettura automatica delle targhe (OCR) e di un rilevatore laser per intercettare la posizione esatta dei veicoli, permettendo un'inquadratura perfetta delle loro targhe, in funzione della velocità e con una visione grandangolare dell'intera sede stradale. Inoltre è stata richiesta espressamente la fornitura di apparecchiature mobili, con funzionamento a batteria ricaricabile. Sono state previste anche delle specifiche tecniche peculiari per i prodotti equivalenti all'Autovelox 106 Premium, tra le quali la dotazione dell'apparecchiatura con tre rilevatori di velocità a raggi laser (classe I - innocuo per la vista secondo normative). Alla procedura in discorso sono state ammesse soltanto due imprese: la SODI Scientifica s.r.l. (di seguito Sodi) che ha offerto l'apparecchiatura Autovelox 106; e la ENG System s.r.l. (di seguito Eng) con l'apparecchio Celeritas MVD 2020. Con determinazione dirigenziale 10588 del 13 settembre 2023 l'Amministrazione intimata ha approvato la graduatoria della procedura, classificando al primo posto l'offerta della Eng.

In seguito ad istanza di accesso del 18 settembre 2023 (riscontrata il 6 ottobre 2023) la Sodi è venuta a conoscenza del fatto che il prodotto offerto dalla prima in graduatoria non è conforme alle specifiche tecniche della procedura, trattandosi di un rilevatore di velocità a tecnologia radar piuttosto che laser. Di talché con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 ha gravato gli atti specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti in via cautelare per "Violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 37 e 95 d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 68 d.lgs. n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di presupposti".

Costituitasi in giudizio la Eng ha proposto ricorso incidentale, depositato il 2 novembre 2023, con cui ha chiesto a sua volta l'annullamento previa sospensione cautelare degli atti di cui all'epigrafe. Dopo aver rilevato la non conformità alla lex specialis di gara dell'offerta della Sodi sia per la mancanza della garanzia quinquennale richiesta dall'art. 1 del capitolato di oneri; che per la difformità del prodotto offerto dotato del software OCR soltanto in modalità back office, cioè presso la sede dell'Amministrazione invece che incorporato nel singolo dispositivo mobile per il rilevamento della velocità; ha dedotto l'illegittimità degli atti gravati per i motivi seguenti:

violazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 11 del capitolato d'oneri; violazione della lex specialis; violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 93 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 94 d.lgs. n. 50/2016; violazione del principio della par condicio; violazione dell'art. 83 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 59 d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 103 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; per carenza, difetto, erroneità e insufficienza di istruttoria; mancanza dei presupposti; irragionevolezza e ingiustizia manifesta;

violazione dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 36, 37 e 95 d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell'art. 68 d.lgs. n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara e, in particolare, del capitolato d'oneri e del relativo allegato A; eccesso di potere per difetto di motivazione; per carenza, difetto, erroneità ed insufficienza d'istruttoria, sotto altro profilo.

Con ordinanza cautelare n. 608/2023 pronunciata ad esito della camera di consiglio del 6 novembre 2023, il Tribunale ha disposto la sospensione in via cautelare degli atti gravati.

Scambiate tempestivamente le difese scritte in vista dell'udienza pubblica del 18 dicembre 2023; uditi in tale sede i difensori delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

In limine devono essere disattese le richieste di incombenti istruttori formulate dalla Sodi con la sua memoria del 1° dicembre 2023. Invero parte ricorrente ha sollecitato l'acquisizione di ufficio da parte del Tribunale della sua offerta presentata per partecipare alla procedura indetta dal Comune di Palermo. Tuttavia trattandosi di un elemento di prova nella disponibilità della parte, incombeva sulla medesima il relativo onere di fornirla in giudizio sulla base di quanto disposto dall'art. 63, comma 1, c.p.a.

Nel merito in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali il Tribunale ritiene opportuno esaminare in via preliminare il profilo di gravame sviluppato nel ricorso introduttivo del giudizio sulla non conformità alle specifiche tecniche della gara del prodotto offerto dalla Eng; nonché il profilo speculare sulla non conformità alle suddette specifiche tecniche anche delle apparecchiature offerte dalla Sodi, di cui al secondo motivo del ricorso incidentale della controinteressata. Invero è un dato di fatto assodato che il rilevatore di velocità offerto da Eng non rispetta i requisiti previsti dall'allegato A al capitolato d'oneri, dal momento che non è dotato di tre rilevatori di velocità a raggi laser (classe I - innocuo per la vista secondo normative). Al contempo è assodato che anche il prodotto offerto dalla Sodi non è conforme a tali specifiche tecniche, poiché le sue apparecchiature non sono dotate del software OCR incorporato, ma soltanto della funzionalità in questione all'esterno del rilevatore di velocità, presso la sede dell'Amministrazione. Ciò premesso nel caso in cui la lex specialis di gara indichi nel dettaglio le caratteristiche del bene richiesto (sia con riferimento al modello a base della gara che per i possibili succedanei) l'Amministrazione è vincolata ad un'interpretazione letterale e stringente di tali parametri (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. 3 febbraio 2015, n. 512; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sent. 9 luglio 2019, n. 1579). Di talché sia il gravame principale che quello incidentale devono essere accolti limitatamente al profilo, con cui è stata dedotta l'illegittimità della mancata esclusione delle offerte presentate da entrambe le imprese per non conformità del prodotto offerto con quello richiesto dall'Amministrazione. Gli ulteriori profili di doglianza restano assorbiti.

In considerazione della soccombenza reciproca, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sul ricorso incidentale della controinteressata, li accoglie nei limiti di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.