Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III
Sentenza 12 gennaio 2024, n. 341
Presidente: Pappalardo - Estensore: Giansante
FATTO E DIRITTO
Con il presente ricorso, depositato il 2 ottobre 2020, la ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s. ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per la perdita di chance scaturente dall'adozione da parte del Comune di Pietramelara (CE) del provvedimento di diniego illegittimo annullato con la sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019.
Parte ricorrente ha richiesto ex art. 30 c.p.a.:
I) Danno da perdita di chance patito dalla Kimera s.r.l. Sostiene che la sua legittimazione a chiedere la perdita di chance sarebbe sorta nel momento in cui, con la sentenza di cui in questa sede si chiede l'ottemperanza, è stato annullato l'atto prot. n. 2109 del 2 maggio 2019 del Comune di Pietramelara e quindi è stata acclarata l'illegittimità dello stesso. Per la quantificazione del danno da perdita di chance che assume patito ha rappresentato che bisognerebbe tenere in considerazione diverse variabili; in primis quella relativa alla possibilità, da parte dei familiari del de cuius, di poter scegliere a chi affidare l'iter che va dal decesso alla sepoltura del defunto, tenuto conto che nel Comune di Pietramelara, ad oggi, non vi sarebbero ditte e/o società che operano nel settore delle onoranze funebri, fattore molto importante per quantificare il lucro cessante, ma allo stesso tempo bisognerebbe considerare i potenziali concorrenti presenti nei comuni confinanti e/o limitrofi indicate da parte ricorrente nel numero di cinque. Pertanto, qualora il Comune di Pietramelara avesse rilasciato ad essa società ricorrente l'autorizzazione richiesta, si sarebbe trovata in una posizione privilegiata, essendo l'unica società a svolgere attività di impresa di onoranze funebri in quel Comune e, quindi, avrebbe avuto un'enorme possibilità di accrescere il suo business, stante la più breve distanza - Pietramelara/Pietramelara - rispetto ai concorrenti, con conseguenti minori costi sia per l'impresa medesima, sia per i clienti. Esaminando il prezzo applicato e la presenza sul territorio, parte ricorrente ritiene di poter affermare che se fosse stata autorizzata all'esercizio dell'attività di impresa all'atto della richiesta, ovvero in data 22 novembre 2018, la stessa si sarebbe garantita almeno il 75% dei funerali che, in rapporto al totale dei funerali annui indicati in tabella, le avrebbe portato incassi per un importo pari a euro 129.600,00, somma corrispondente al danno da perdita di chance da essa patito.
II) Il danno emergente patito da Kimera s.r.l. Ad avviso di parte ricorrente il danno emergente provocato dal mancato rilascio dell'autorizzazione corrisponderebbe alle spese che ha dovuto sostenere per rimediare al pregiudizio sofferto ed ammonterebbe ad un importo totale pari a euro 26.204,37, risultante dalla somma dei seguenti valori: compenso del commercialista euro 8.000,00, compenso dell'avvocato euro 2.000,00, affitto immobile euro 3.600,00, costo del personale euro 10.854,37, assicurazione carro funebre euro 1.750,00.
III) Sulla inescusabilità del comportamento del Comune di Pietramelara. Parte ricorrente sostiene che: a) L'agere amministrativo del Comune di Pietramelara sarebbe stato illegittimo ed inescusabile fin dall'emanazione del diniego di scia prot. 2618 del 28 maggio [2]019 a firma del responsabile SUAP con cui è stata rigettata la SCIA presentata in data 5 febbraio 2019 prot. n. 570, dalla ditta Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s. (P. IVA 04344820610), come emergerebbe dalla sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019. Pertanto non sarebbe vero quanto addotto dal Comune in sede di ottemperanza che il diniego del provvedimento sarebbe stato dovuto alla mancanza di autocertificazione della ditta in sede di presentazione della SCIA in data 5 febbraio 2019 prot. n. 570, in primis perché non sarebbe stata questa la motivazione del diniego ed in secundis perché mai il Comune avrebbe lamentato tale mancanza ad essa ditta ricorrente chiedendone l'integrazione.
Parte ricorrente ha concluso, pertanto, chiedendo di riconoscere la perdita di chance che assume patita per l'illegittima adozione da parte del Comune di Pietramelara (CE) del provvedimento di diniego illegittimo annullato con sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019 di questa Sezione e di condannare il Comune di Pietramelara (CE) a risarcire ad essa ditta ricorrente i danni per la perdita di chance per un ammontare di euro 129.600,00.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Pietramelara con mero atto di stile ed ha poi prodotto documentazione e la memoria per l'udienza di discussione con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione risarcitoria per violazione del divieto di ne bis in idem.
In particolare ha rappresentato che una prima domanda di risarcimento dei danni "subiti e subendi" sarebbe stata avanzata dalla società Onoranze Funebri Kimera s.r.l.s. nell'ambito del giudizio R.G. n. 3179/2019, conclusosi con sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019 (mai appellata), la quale da un lato ha annullato il provvedimento di inibizione della S.C.I.A. ma dall'altro ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, perché scarna di qualunque allegazione documentale e probatoria. Pertanto, si è (era) già in presenza di una domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. nel corso del giudizio di annullamento del provvedimento di inibizione della S.C.I.A. Inoltre (pur nel rispetto del termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento n. 4490/20219) la società ricorrente avrebbe riproposto per la seconda volta l'azione risarcitoria da "perdita di chance" - nonché quella da danno da ritardo - innanzi al T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, inserendola nell'ambito del giudizio di ottemperanza R.G. n. 22/2020. Tale giudizio, a sua volta, si è concluso con sentenza n. 2725 del 1° luglio 2020, la quale, oltre che a dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente all'azione di ottemperanza, ha statuito l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, poiché considerata in contrasto con le regole "semplificate" del rito dell'ottemperanza. In tale giudizio, la ricorrente non ha chiesto la conversione del rito per rendere compatibile (ma non ammissibile) la domanda risarcitoria né, tantomeno, ha gravato la sentenza per mancata conversione d'ufficio del rito, ma in data 29 settembre 2020 ha notificato il presente ricorso ad esso Comune con cui avrebbe riproposto per la terza volta la domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance. Ha pertanto eccepito l'inammissibilità del ricorso per il principio del ne bis in idem per avere parte ricorrente riproposto una domanda di risarcimento danni già proposta con un precedente ricorso e respinta e/o dichiarata inammissibile perché non provata.
Parte resistente ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito dell'azione risarcitoria ed ha chiesto, pertanto, il rigetto del presente ricorso.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria di replica per l'udienza di discussione insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 24 ottobre 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di divieto di ne bis in idem, come condivisibilmente eccepito dal Comune resistente nella memoria del 22 settembre 2023.
Ed invero parte ricorrente con il presente ricorso chiede il risarcimento dei danni patiti per la perdita di chance scaturente dall'adozione da parte del Comune di Pietramelara (CE) del provvedimento di diniego illegittimo annullato con la sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019.
Al riguardo occorre precisare che con la suddetta sentenza, depositata in giudizio dall'amministrazione comunale resistente, è stato deciso il ricorso numero di registro generale 3179 del 2019 proposto dall'odierna ricorrente non solo "per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2618 del 28 maggio 2019 del Responsabile SUAP, con cui è stata rigettata la s.c.i.a. del 5 febbraio 2019, prot. n. 570, avente ad oggetto la richiesta di rilascio di autorizzazione all'attività funebre nonché delle seguenti attività: ..." ma anche "per la declaratoria del risarcimento dei danni subiti e subendi dal diniego impugnato".
La sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019 non solo ha accolto la domanda impugnatoria ed ha, per l'effetto, annullato il provvedimento prot. n. 2618 del 28 maggio 2019 del Responsabile SUAP del Comune di Pietramelara ma ha anche rigettato la domanda risarcitoria in quanto ha statuito "Ritenuto che la domanda risarcitoria va respinta, non rinvenendosi alcun profilo di danno dalla pronta definizione del giudizio e risultando la domanda risarcitoria, peraltro, sprovvista di qualsiasi prova o allegazione;" e, pertanto, già in quella sede questa Sezione si è pronunciata in merito al risarcimento del danno, richiesto nuovamente da parte ricorrente con il presente ricorso.
Considerato che non risulta proposto appello e pertanto deve ritenersi formato il "giudicato sostanziale" di cui all'art. 2909 c.c. sul capo della sentenza stessa che ha rigettato la domanda di risarcimento danno, che la ricorrente assume di aver subito, deve ritenersi preclusa la possibilità di riproporre la domanda di risarcimento innanzi a questo Tribunale, invocando l'art. 30, comma 5, c.p.a.
Del resto l'art. 30, comma 5, c.p.a., quando afferma la possibilità di proporre la domanda risarcitoria "sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza", si riferisce evidentemente alla sentenza che ha pronunciato solo sulla domanda di annullamento e non anche alla sentenza che ha pronunciato su entrambe le domande - quella di annullamento e quella risarcitoria - (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 16 ottobre 2019, n. 131), come è avvenuto nel caso di specie con la sentenza n. 4490 del 12 settembre 2019.
Al riguardo il Collegio, confermando l'orientamento già espresso in merito dalla Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 agosto 2023, n. 4901), ritiene che anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1558)" - C.d.S., Sez. III, 7 novembre 2018, n. 6281 (in termini T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 giugno 2021, n. 13819), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
Come condivisibilmente affermato dal Consiglio di Stato "Il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 c.c.
Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 c.c. (in questo senso: Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1580; 5 dicembre 2006, n. 7112; Sez. V, 12 dicembre 2008, n. 6189; 2 febbraio 2010, n. 438; Sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 873; 10 febbraio 2015, n. 722)" - C.d.S., Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1558 cit.
Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese si ritiene che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.