Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione II
Sentenza 15 gennaio 2024, n. 73
Presidente: Mielli - Estensore: Dallari
FATTO E DIRITTO
Rilevato:
- che con il ricorso in esame i ricorrenti hanno agito per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione da parte del Comune di Recoaro Terme, nella esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale nr. 81 del 27 settembre 2010, dei principi di correttezza e di buona fede nonché dell'impegno di stipulare la "transazione per la definizione del contenzioso relativo al P.I.P. in loc. Fornace tra il Comune di Recoaro Terme ed i sigg. C. Giovanni e B. Giorgina" e di compiere altresì "tutti i successivi atti necessari alla completa attuazione dell'accordo transattivo stesso fino alla stipula del definitivo contratto di trasferimento della proprietà dei lotti n. 5 e 6 del P.I.P. in loc. Fornace", entro e non oltre la data del 10 gennaio 2012;
- che il Comune costituitosi in giudizio ha contestato nel merito la fondatezza dell'azione proposta e ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in conformità all'orientamento delle Sezioni unite in tema di risarcimento da responsabilità precontrattuale (Cass., Sez. un., 19 gennaio 2023, n. 1567; 23 marzo 2011, n. 6594, n. 6595 e n. 6596);
- che in vista della discussione del ricorso i ricorrenti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno rilevato che l'azione risarcitoria proposta rientrerebbe invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) e lett. a), n. 1 e n. 2, c.p.a. "in quanto attinente alla mancata sottoscrizione di un accordo sostitutivo del provvedimento per l'assegnazione di due lotti facenti parte di un PIP di iniziativa pubblica, costituente un atto in materia urbanistica che riguardava la gestione pubblicistica del territorio e che era finalizzato a transarre una precedente controversia in materia di espropriazioni già di competenza del Giudice Amministrativo". In ogni caso al momento della presentazione del ricorso anche la giurisprudenza della Suprema Corte sarebbe stata orientata a ritenere che le azioni risarcitorie in materia urbanistica, intesa come riguardante "tutti gli aspetti dell'uso del territorio", rientravano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- che all'udienza di smaltimento del 14 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato:
- che i ricorrenti lamentano la lesione del legittimo affidamento conseguente alla mancata attuazione della deliberazione n. 81/2010 con cui il Consiglio comunale del Comune di Recoaro Terme ha approvato lo schema di transazione per la definizione del contenzioso tra il Comune di Recoaro Terme ed i sigg. C. Giovanni e B. Giorgina in relazione all'esproprio di loro terreni all'interno dell'area PIP, "al fine di evitare l'instaurazione di ulteriori controversie";
- che la decisione di stipulare un atto transattivo di definizione di una controversia costituisce esercizio dell'autonomia negoziale dell'Amministrazione, non correlato all'esercizio del potere;
- che in tema di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento riposto dal privato nell'emanazione di un atto - non autoritativo - a causa di una condotta della Pubblica Amministrazione asseritamente difforme dai canoni di correttezza e buona fede, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della sua attinenza ad una responsabilità di tipo contrattuale, inquadrabile nello schema della responsabilità relazionale o da contatto sociale qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c.
Ritenuto che pertanto la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto che quindi che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ritenuto che per le peculiarità della controversia e per la natura in rito della decisione, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nell'autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia innanzi al quale le parti potranno eventualmente riassumere il giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.