Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione II
Sentenza 17 gennaio 2024, n. 112
Presidente: Russo - Estensore: Zucchini
FATTO E DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. D.P. impugnava:
- l'ordinanza del Comune di Corbetta (MI) n. 44 del 26 ottobre 2023 di accertamento dell'inottemperanza di una pregressa ordinanza di demolizione di un'opera abusiva realizzata sull'area censita al catasto terreni (CT) foglio 19 mappale 265, di irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell'edilizia o "t.u.e.") e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'area di 1.047,00 metri quadrati (mq) corrispondente al mappale 265 (cfr. il doc. 1 del ricorrente);
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Corbetta n. 7 del 2023 richiamata nell'ordinanza di cui sopra.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza cautelare del 9 gennaio 2024 era dato avviso della possibilità di una decisione con sentenza in forma semplificata; la causa era poi spedita in decisione.
2. Il ricorso deve essere in parte respinto, per le ragioni che seguono.
In via preliminare deve escludersi la necessità di estendere il contraddittorio al Parco agricolo Sud Milano, visto che nessun atto del Parco viene in considerazione in questa sede processuale, dove sono contestati soltanto atti del Comune di Corbetta in relazione all'attività da esso svolta ai sensi dell'art. 31 del t.u.e.
2.1. Infondato è il primo motivo ("I") dove l'esponente sostiene che il Comune avrebbe dovuto provare che lo stesso sig. D.P. è il responsabile dell'abuso.
Infatti, se è pur vero che l'acquisizione gratuita di cui all'art. 31 del t.u.e. non può operare ai danni del proprietario incolpevole nella realizzazione dell'illecito edilizio - e ciò a far tempo dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 345 del 1991 - parimenti è il proprietario che deve dare la prova della propria estraneità, ma nel caso di specie l'esponente non offre alcuna prova in tal senso; anzi egli non ha neppure contestato l'ordinanza di demolizione n. 9 del 2023, alla quale ha fatto seguito il provvedimento ivi impugnato (si veda sul punto la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, oltre a T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, sent. n. 677 del 2016).
2.2. Parimenti prive di pregio sono le contestazioni contro l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del t.u.e.
La già citata sentenza dell'Adunanza plenaria n. 16 del 2023 ha chiarito che la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza dell'ordine di demolizione deve essere irrogata per i casi di inottemperanza successivi all'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014, che ha introdotto il citato comma 4-bis (si vedano i punti da 37 a 40 della sentenza).
Nel caso di specie non è in discussione l'inottemperanza dell'ordine di demolizione alla data del 18 ottobre 2023 (cfr. il doc. 6 del resistente), dopo l'avvenuta scadenza del termine di novanta giorni previsto nell'ordinanza di demolizione notificata il 30 marzo 2023 (cfr. il doc. 4 del resistente).
2.3. Non assume alcun rilievo, infine, il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso, che non ha fatto sorgere alcun legittimo affidamento in capo all'autore dell'illecito (cfr. sul punto, C.d.S., Ad. plen., sent. n. 9 del 2017).
3. Quanto all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, nessun dubbio sussiste sull'acquisizione dell'opera abusiva e del sedime sulla quale essa insiste, stante l'espressa previsione dell'art. 31, comma 3, del t.u.e. in ordine ai beni da acquisire («il bene e l'area di sedime»).
L'opera consiste in un manufatto in legno e copertura in lamiera di dimensioni di 16,00 x 12,10 m e quindi per una superficie complessiva di 193,60 mq (cfr. ancora il doc. 1 del ricorrente).
Il Comune ha però acquisito anche l'intero mappale n. 265 su cui insiste tale manufatto, mappale avente una superficie complessiva di 1.047,00 mq e ciò in asserita applicazione dell'art. 31, comma 3, del t.u.e., norma che consente l'acquisizione gratuita - oltre che del bene abusivo e dell'area di sedime - anche dell'area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, con il limite che tale area non può essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che l'acquisizione dell'area ulteriore rispetto all'opera abusiva ed al suo sedime richiede l'assolvimento di uno specifico onere motivazionale, dovendosi indicare le ragioni di tale ulteriore acquisizione (cfr., fra le tante, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sent. n. 2268 del 2016).
Nel caso di specie né l'ordinanza n. 44 del 2023 ivi impugnata né la pregressa ordinanza di demolizione n. 9 del 2023 (cfr. il doc. 2 del ricorrente) indicano compiutamente le ragioni fattuali e giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad acquisire non solo il manufatto abusivo ma addirittura l'intero mappale.
Neppure la deliberazione consiliare n. 7 del 2023 richiamata nell'ordinanza n. 44 del 2023 (cfr. il doc. 14 del resistente), offre argomenti sul punto, limitandosi a dichiarare l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, comma 5, del t.u.e. circa l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva acquisita.
Il ricorso deve quindi essere in parte accolto e gli atti impugnati devono essere annullati laddove dispongono l'acquisizione gratuita, oltre che del bene abusivo e del relativo sedime, anche dell'intero mappale n. 265.
È fatta salva l'eventuale successiva nuova determinazione dell'Autorità amministrativa.
4. La sostanziale reciproca soccombenza delle parti induce il Collegio a compensare interamente le spese di lite, salvo l'onere del contributo unificato, da porre a carico del Comune soccombente ai sensi di legge (art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e lo respinge per la restante parte.
Spese compensate, salvo l'onere del contributo unificato come per legge (d.P.R. n. 115/2002).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.