Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 25 gennaio 2024

«Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Articolo 5, paragrafo 1 - Articolo 7, paragrafo 1 - Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo - Obbligo di presentarsi in tempo utile all'accettazione».

Nella causa C-474/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 3 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2022, nel procedimento Laudamotion GmbH contro flightright GmbH.

[...]

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e degli articoli da 5 a 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Laudamotion GmbH, vettore aereo, e la flightright GmbH, società di assistenza legale alla quale un passeggero del trasporto aereo ha ceduto i suoi diritti nei confronti della Laudamotion, in merito a una compensazione pecuniaria richiesta in conseguenza del ritardo prolungato di un volo per il quale tale passeggero disponeva di una prenotazione confermata.

Contesto normativo

3. Ai sensi del considerando 2 del regolamento n. 261/2004:

«Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri».

4. L'articolo 2, lettera l), di tale regolamento definisce la «cancellazione del volo» come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

5. L'articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all'articolo 5, si presentino all'accettazione:

- secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l'ora,

- al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata; (...)

(...)».

6. L'articolo 5 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Cancellazione del volo», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:

(...)

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:

(...)

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto».

7. Il paragrafo 1, dell'articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Ritardo», è così formulato:

«Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto

a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo 2; e

ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)».

8. L'articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», al paragrafo 1 così dispone:

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

(...)».

9. L'articolo 12 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Risarcimenti supplementari», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10. Un passeggero del trasporto aereo disponeva di una prenotazione confermata presso la Laudamotion per un volo da Düsseldorf (Germania) a Palma di Maiorca (Spagna), previsto per il 26 giugno 2018. Ritenendo che il ritardo annunciato di tale volo gli avrebbe fatto perdere un appuntamento di lavoro, tale passeggero ha deciso di non imbarcarsi su detto volo, il quale è giunto a destinazione con 3 ore e 32 minuti di ritardo.

11. Detto passeggero ha ceduto i propri diritti alla flightright, la quale ha adito il giudice tedesco competente con domanda diretta a ottenere una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 250, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004. La flightright, la cui domanda è stata respinta in primo grado, è risultata vittoriosa in appello.

12. Alla luce della giurisprudenza della Corte che equipara la situazione dei passeggeri di voli che hanno subito un ritardo prolungato, vale a dire un ritardo di tre ore o più all'arrivo alla loro destinazione finale, a quella dei passeggeri di voli cancellati, il giudice d'appello ha interpretato l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento nel senso che un passeggero che sia stato informato di un ritardo di tre ore o più prima della sua partenza può beneficiare della compensazione pecuniaria prevista agli articoli 5 e 7 di detto regolamento, anche se non si è presentato in aeroporto.

13. La Laudamotion ha presentato un ricorso per cassazione (Revision) avverso la decisione del giudice d'appello dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio.

14. Quest'ultimo giudice rileva che il passeggero interessato non si è presentato all'accettazione al più tardi 45 minuti prima dell'ora di partenza pubblicata, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004, mentre, in applicazione dell'articolo 2, lettera l), e dell'articolo 5 di tale regolamento, tale formalità è esclusa solo in caso di cancellazione del volo. Tuttavia il giudice del rinvio ritiene che, data l'equiparazione del ritardo prolungato all'arrivo di un volo alla cancellazione di un volo, stabilita dalla Corte nella sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716), detto passeggero potrebbe essere dispensato da una tale formalità.

15. Detto giudice osserva tuttavia che la cancellazione di un volo e il ritardo prolungato di un volo presentano differenze non trascurabili. Infatti, in caso di cancellazione del volo, sarebbe certo che il volo previsto non sarà effettuato, risultando quindi logico non imporre ai passeggeri di presentarsi all'accettazione al fine di far valere il loro diritto alla compensazione pecuniaria prevista agli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004. Per contro, anche se il ritardo di un volo apparisse probabile prima della realizzazione del volo stesso, potrebbero ancora non sussistere, al più tardi 45 minuti prima dell'ora di partenza, elementi sufficienti per concludere che il volo sarà effettuato con un ritardo di tre ore o più.

16. L'ordinanza del 24 ottobre 2019, easyJet Airline (C-756/18, EU:C:2019:902), suggerirebbe altresì che, per ottenere una compensazione pecuniaria a causa del ritardo prolungato di un volo, un passeggero che non sia stato trasportato sul volo ritardato deve, in ogni caso, essersi presentato all'accettazione, circostanza dimostrabile con la carta d'imbarco o con altro mezzo di prova.

17. Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004, il ritardo prolungato di un volo all'arrivo non possa, in linea di principio, essere assimilato alla cancellazione di un volo. Pertanto, un passeggero sarebbe dispensato dal presentarsi all'accettazione solo se, da un lato, il volo risultasse ritardato di tre ore o più all'arrivo e, dall'altro, sussistesse una situazione analoga a una cancellazione. Una situazione del genere potrebbe ricorrere quando i passeggeri disponessero di elementi sufficientemente sicuri, al più tardi 45 minuti prima dell'ora di partenza pubblicata, per ritenere che il volo possa essere effettuato solo con un ritardo di tre ore o più all'arrivo a destinazione.

18. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004], richieda che il passeggero si presenti all'accettazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento medesimo, all'ora indicata dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, e al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata, oppure se nel caso di un ritardo prolungato nel senso indicato - come nel caso della cancellazione del volo - tale requisito venga meno.

2) Qualora, ai fini del diritto a compensazione pecuniaria, non sia escluso, a causa del solo verificarsi di un ritardo prolungato come descritto supra, il requisito della presentazione all'accettazione, se una deroga al riguardo si applichi nel caso in cui il passeggero disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che il volo arrivi con un ritardo prolungato inevitabile nel senso suindicato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19. In via preliminare, occorre sottolineare che la controversia principale trae origine dal ritardo di un aereo alla partenza. Tuttavia, il fulcro di tale controversia riguarda le conseguenze che tale ritardo ha potuto causare. Il ricorrente nel procedimento principale rivendica infatti la compensazione pecuniaria a causa del probabile ritardo del volo in questione all'arrivo alla destinazione finale, che gli avrebbe impedito di arrivare in tempo a un appuntamento di lavoro previsto a Palma di Maiorca. Orbene, poiché l'articolo 6 del regolamento n. 261/2004 riguarda solo il ritardo di un volo rispetto all'orario di partenza originariamente previsto e la compensazione pecuniaria forfettaria alla quale un passeggero ha diritto, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, allorché il suo volo raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, non è quindi subordinata al rispetto dei presupposti di cui a detto articolo 6 (sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts, C-11/11, EU:C:2013:106, punti 36 e 37), la controversia nel procedimento principale deve essere esaminata unicamente alla luce degli articoli 3, 5 e 7 di tale regolamento.

20. Pertanto, si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria prevista all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo del volo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione.

21. Dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 risulta che tale regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato a condizione, in primo luogo, che tali passeggeri dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, in secondo luogo, che essi si presentino in tempo utile all'accettazione, salvo in caso di cancellazione del volo ai sensi dell'articolo 5 di detto regolamento. Poiché queste due condizioni sono cumulative, la presenza di un passeggero all'accettazione non può presumersi per il fatto che tale passeggero disponga di una prenotazione confermata sul volo in questione (ordinanza del 24 ottobre 2019, easyJet Airline, C-756/18, EU:C:2019:902, punto 25). Occorre precisare che l'effetto utile di tale articolo 3, paragrafo 2, lettera a), richiede che i passeggeri si presentino in tempo utile all'aeroporto, più precisamente presso un rappresentante del vettore aereo operativo, al fine di essere trasportati verso la destinazione prevista, anche se essi si sono già registrati online prima di recarsi all'aeroporto.

22. Nel caso di specie, le questioni sollevate dal giudice del rinvio si basano sulla premessa che il passeggero interessato non si è presentato all'accettazione in tempo utile. In tali circostanze, l'applicabilità del regolamento n. 261/2004 presuppone che, nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, il ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla destinazione finale, vale a dire il ritardo di una durata pari o superiore a tre ore, sia assimilato alla cancellazione del volo, ai sensi dell'articolo 5 di tale regolamento.

23. Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la Corte ha già dichiarato che gli articoli 5 e 7 del regolamento n. 261/2004, letti alla luce del principio della parità di trattamento, dovevano essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono, da un lato, essere equiparati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto a compensazione pecuniaria previsto all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento e, dall'altra, invocare tale diritto a compensazione pecuniaria quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal loro vettore aereo [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 60, 61 e 69, e del 7 luglio 2022, SATA International - Azores Airlines (Guasto nel sistema di rifornimento di carburante), C-308/21, EU:C:2022:533, punto 19 e giurisprudenza citata].

24. Nella sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 49, 52 e 60), la Corte aveva paragonato il tipo e la gravità dei disagi e dei danni subiti da un passeggero di un volo cancellato, che aveva dovuto attendere che gli venisse offerto un volo alternativo, con quelli subiti da un passeggero il cui volo era stato ritardato. Quest'ultimo aveva quindi dovuto attendere che l'aeromobile fosse pronto per il decollo e si era necessariamente presentato all'accettazione poiché si era imbarcato. I passeggeri, in questi due tipi di situazioni, avevano quindi dovuto pazientare al fine di giungere alla loro destinazione finale, cosicché essi avevano innegabilmente subito un danno consistente in una perdita di tempo, il quale può essere riparato, tenuto conto del suo carattere irreversibile, solo mediante una compensazione pecuniaria. Tali passeggeri, che avevano subito danni analoghi, non potevano, conformemente al principio della parità di trattamento, essere trattati in modo diverso.

25. L'elemento cruciale che ha indotto la Corte ad assimilare il ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla cancellazione di un volo attiene al fatto che i passeggeri di un volo con ritardo prolungato subiscono, al pari dei passeggeri di un volo cancellato, un danno che si concretizza in una perdita di tempo irreversibile, pari o superiore a tre ore, che può essere risarcito unicamente con una compensazione pecuniaria (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716, punti 52, 53 e 61; del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 54, e del 12 marzo 2020, Finnair, C-832/18, EU:C:2020:204, punto 23). Pertanto, in caso di cancellazione di un volo o di ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla sua destinazione finale, il diritto alla compensazione pecuniaria previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 è intrinsecamente connesso all'esistenza di tale perdita di tempo pari o superiore a tre ore.

26. Orbene, un passeggero che non si è recato all'aeroporto, come sembra essere il caso del ricorrente nel procedimento principale, in quanto disponeva di elementi sufficienti per concludere che il volo sarebbe arrivato alla sua destinazione finale solo con un ritardo prolungato, non ha, con tutta probabilità, subito una siffatta perdita di tempo.

27. Va infatti ricordato che la perdita di tempo non è un danno generato da un ritardo, ma costituisce un disagio, al pari di altri disagi inerenti alle situazioni di negato imbarco, di cancellazione del volo e di ritardo prolungato e che accompagnano tali situazioni, come la mancanza di comfort, la temporanea privazione di mezzi di comunicazione normalmente disponibili (sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 51) o il fatto di non poter condurre in modo continuativo i propri affari personali, familiari, sociali o professionali (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Germanwings, C-452/13, EU:C:2014:2141, punti 20 e 21).

28. A tal riguardo, poiché la perdita di tempo che dà luogo alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 è subita in modo identico da tutti i passeggeri di voli ritardati, è possibile porvi rimedio mediante una misura standardizzata, senza che sia necessario procedere a una qualsivoglia valutazione della situazione individuale di ciascun passeggero coinvolto. Pertanto, siffatta misura può essere applicata immediatamente (sentenza del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C-581/10 e C-629/10, EU:C:2012:657, punto 52).

29. In secondo luogo occorre sottolineare che ai punti da 33 a 36 e 39 della sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C-402/07 e C-432/07, EU:C:2009:716), confermata in particolare dalla sentenza del 21 dicembre 2021, Corendon Airlines (C-395/20, EU:C:2021:1041, punto 18), la Corte ha constatato che i voli cancellati e i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte, poiché, ai sensi dell'articolo 2, lettera l), di tale regolamento, la cancellazione, diversamente dal ritardo del volo, è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto.

30. Orbene, quando un volo subisce un ritardo prolungato, se ne prevede l'esecuzione, di modo che le operazioni di accettazione devono essere effettuate. Ne consegue che i passeggeri di un volo ritardato non possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi all'accettazione, espressamente previsto all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004.

31. Dalle considerazioni che precedono risulta quindi che, nell'ambito dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento, il ritardo prolungato di un volo all'arrivo alla sua destinazione finale non può essere assimilato alla cancellazione di un volo.

32. Infine, va precisato che il danno causato da un mancato appuntamento di lavoro deve essere considerato come un danno individuale, attinente alla situazione propria del passeggero interessato, e non può quindi essere risarcito mediante la concessione della compensazione pecuniaria prevista all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, che mira a risarcire, in modo uniforme e immediato, solo i danni che sono pressoché identici per tutti i passeggeri interessati (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Rusu, C-354/18, EU:C:2019:637, punti 28, 30, 31 e 33).

33. Tuttavia, un tale danno individuale può essere compensato con un «risarcimento supplementare» ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 261/2004, il quale presuppone che la domanda sia fondata sul diritto nazionale o sul diritto internazionale [v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Rusu, C-354/18, EU:C:2019:637, punti 35 e 36, e dell'8 giugno 2023, Austrian Airlines (Volo di rimpatrio), C-49/22, EU:C:2023:454, punto 36].

34. Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo.

Sulla seconda questione

35. Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione, in quanto è indifferente che il passeggero abbia disposto di elementi sufficientemente sicuri che suggerissero che il volo sarebbe arrivato alla sua destinazione finale solo con un ritardo prolungato.

Sulle spese

36. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M.
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo.