Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Ordinanza 4 gennaio 2024, n. 255

Presidente: Travaglino - Relatore: Tedesco

FATTI DI CAUSA

1. S. Antonio propose, con ricorso dell'8 marzo 2023 dinanzi al Tribunale di Rieti, nei confronti del Comune di Borgorose, azione di manutenzione nel possesso di un fabbricato e di terreni, dei quali assumeva di avere il possesso sin dalla data della morte della madre, la quale aveva a sua volta esercitato il possesso sui medesimi beni sin dalla morte dei genitori; aggiunse che la madre aveva conseguito il possesso dei beni in forza di scrittura privata di compravendita intercorsa con il proprietario nel 1947. In riferimento a tali beni il ricorrente espose che il Comune di Borgorose, in persona del responsabile dell'area tecnica, aveva notificato il 3 marzo 2022 la seguente diffida: "Viste le risultanze catastali relative alla particella di cui al Foglio 13 mappali 1163, 1164, 898 e 462, ordina all'attuale ricorrente di rimuovere dalle dette particelle site in frazione Collemaggiore qualsiasi oggetto e bene di proprietà entro 10 giorni dal ricevimento; con avvertenza che decaduto tale termine il Comune di Borgorose provvederà a rimuovere la recinzione della particella sopra citata nonché il manufatto esistente".

In riferimento a tale missiva, il ricorrente dedusse che l'ordine con essa rivolto non trovava giustificazione nell'esercizio di un potere autoritativo dell'ente, costituendo, pertanto, una molestia al proprio possesso, nel quale chiese di essere mantenuto.

2. Instauratosi il contraddittorio, si costituì il Comune di Borgorose, il quale chiese il rigetto della domanda.

3. Il Tribunale adito, con ordinanza del 6 marzo 2023, dichiarò il difetto di giurisdizione, ritenendo che controversia dovesse essere promossa dinanzi al giudice amministrativo. Il giudice osservò che la tutela possessoria è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione solo in presenza di comportamenti materiali, mentre nel caso in esame il Comune aveva agito in forza di un provvedimento amministrativo, "espressione dell'esercizio dei poteri legittimamente spettanti all'ente pubblico in punto di governo del territorio", ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c.

S. Antonio, precisando di avere proposto istanza per la prosecuzione della controversia, ha proposto regolamento di giurisdizione, chiedendo, in considerazione della ritenuta posizione di diritto soggettivo fatto valere nella lite possessoria, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Comune non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

2. Costituisce principio acquisito, tanto nella giurisprudenza della Suprema Corte, quanto nella giurisprudenza amministrativa, che il potere di autotutela, attribuito all'amministrazione in relazione ai beni demaniali, è esteso, in virtù del combinato disposto degli artt. 823 e 825 c.c., ai beni del patrimonio indisponibile, mentre resta escluso per la tutela dei beni del patrimonio disponibile, rispetto ai quali l'amministrazione potrà avvalersi solo delle ordinaria azioni a tutela della proprietà e del possesso. Pertanto, in presenza di beni del patrimonio disponibile di proprietà del Comune, occupati sine titulo, gli atti posti in essere dall'Amministrazione comunale non possono ritenersi riconducibili all'esercizio di un potere autoritativo a tutela di un bene pubblico, quale è quello attribuito dall'art. 823 con riferimento ai beni demaniali e ai beni patrimoniali indisponibili, quanto piuttosto all'esercizio di un potere di autotutela del patrimonio immobiliare, posto in essere iure privatorum. Si tratta, in altre parole, di atti di diffida di natura paritetica volti alla tutela della proprietà comunale, a fronte dei quali sussistono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle relative controversie (Cass., Sez. un., 24543/2010; Sez. un., n. 15155/2015; Sez. un., 27198/2023).

3. Il Tribunale di Rieti, nel negare la giurisdizione, ha considerato decisiva la circostanza che la molestia fosse costituita da un provvedimento amministrativo. Sulla base dei principi sopra indicati, tale dato formale non è invece decisivo ai fini di negare o riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, l'impugnazione di un ordine di rilasciare e liberare da persone e cose un'area occupata abusivamente e di ripristinare lo stato dei luoghi, nel caso in cui abbia ad oggetto beni del patrimonio disponibile del Comune, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Tale è l'ipotesi che ricorre nel caso in esame, in base al contenuto del provvedimento del Comune (sopra trascritto) e in relazione alla natura dei beni a cui esso è riferito, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di annoverarli tra quelli demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Va quindi ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla controversia possessoria introdotta dal ricorrente S. Antonio nei confronti del Comune di Borgorose.

La liquidazione delle spese va rimessa al giudice della causa di merito.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo al giudice del merito la liquidazione delle spese.