Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione II
Sentenza 24 gennaio 2024, n. 86

Presidente: Correale - Estensore: Carchedi

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso meglio specificato in epigrafe la ricorrente espone quanto segue:

- di essere proprietaria di due unità immobiliari presso il Comune di Corigliano-Rossano: il primo identificato al foglio 85, particella 571, sub 16 e sub 17, del catasto comunale, mentre del secondo dichiara essere stata comproprietaria con Giuseppina L. sino al 7 luglio 2023, divenendo poi esclusiva proprietaria;

- di aver chiesto, con nota del 12 dicembre 2022, al Comune di Corigliano-Rossano e alla società di riscossione Municipia s.p.a. l'accesso alla "propria posizione debitoria estratto di ruolo e/o posizione contabilizzata dal Comune quale debito dell'istante", in relazione ai citati immobili di proprietà, deducendo a fondamento della propria domanda la "tutela dei propri diritti ed interessi legittimi [...] sia ai fini dell'imminente rottamazione governativa sia ai fini di (generici) giudizi pendenti con l'ultimo occupante dell'immobile individuato al Fl 85 sub 14 e per poter agire in difesa giudiziaria e in recupero";

- che Municipia s.p.a. ha riscontrato la richiesta di accesso con nota del 2 gennaio 2023, trasmettendo un estratto di ruolo, che, tuttavia, non individuava i tributi di pertinenza di ciascun immobile, come invece richiesto nella istanza di accesso;

- di aver chiesto, con sollecito del 3 gennaio 2023, la specificazione dell'immobile a cui si riferisce ciascun tributo e l'invio degli atti indicati nell'estratto di ruolo, nonché la documentazione relativa all'attività di notifica degli atti di accertamento dei tributi medesimi.

A fronte dell'ulteriore silenzio dell'amministrazione comunale e della società di riscossione, con il presente ricorso, la ricorrente ha quindi impugnato il parziale riscontro all'istanza di accesso del 2 gennaio 2023, deducendo che dall'estratto ricevuto non è possibile verificare a quale dei due immobili sono riferibili i tributi indicati e contestando l'avvenuta notifica di alcuni degli avvisi e solleciti citati. In particolare, secondo la ricorrente, il prospetto trasmesso non consentirebbe né di determinare i tributi di pertinenza dell'immobile occupato dal fratello Natale A., al fine di accertare il debito non di propria competenza, né di accedere alla rottamazione e/o ad una rateizzazione del debito.

2. Si è costituita Municipia s.p.a., eccependo la carenza di interesse ad agire della ricorrente, che ha ricevuto positivo riscontro alla propria richiesta di accesso agli atti, con la citata nota del 2 gennaio 2023, ricevendo tutte le informazioni in possesso della società concessionaria con riferimento alle singole posizioni debitorie intestate alla contribuente.

Municipia s.p.a. ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, con riferimento alla documentazione richiesta con il sollecito del 3 gennaio 2023, non essendo ancora decorso, al momento della presentazione del ricorso, il termine trenta giorni ad essa concesso per evadere l'istanza di cui all'art. 25, comma 2, della l. n. 241 del 1990.

3. Si è costituito, anche, il Comune di Corigliano-Rossano, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale nel presente giudizio, essendo il concessionario della riscossione il soggetto in possesso dei documenti richiesti, ovvero l'estratto di ruolo con il calcolo della posizione debitoria. Nel merito, il Comune ha eccepito l'infondatezza del ricorso, essendo stata esibita dalla Municipia s.p.a. (estratto di ruolo e calcolo della posizione debitoria) la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti.

4. Dopo lo scambio di memorie e repliche, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta indecisione.

5. Il ricorso è inammissibile. Come eccepito dalla difesa dell'agente di riscossione, parte ricorrente ha chiesto l'"estratto di ruolo e/o posizione contabilizzata dal Comune quale debito dell'istante" e tale richiesta è stata soddisfatta da Municipia s.p.a. in data 2 gennaio 2023, trasmettendo il prospetto riassuntivo della situazione debitoria della ricorrente, con dettaglio delle singole posizione debitorie e degli atti impositivi emessi dalla società di riscossione o dal Comune di Corigliano-Rossano.

Al riguardo, il Collegio osserva che la ricorrente non può pretendere l'inserimento di dati e informazioni (ossia la specificazione dei tributi di pertinenza di ciascun immobile di proprietà), che non trovano corrispondenza in alcun documento in possesso del concessionario e del Comune. L'accesso, infatti, non contempla una attività di elaborazione di informazioni e dati volta al confezionamento di un documento non ancora formato, in quanto l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve avere ad oggetto documentazione specifica in possesso dell'amministrazione e non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della stessa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 22 giugno 2020, n. 3992).

6. Il ricorso è inammissibile anche con riferimento al mancato riscontro del sollecito presentato in data 3 gennaio 2023.

Sebbene parte ricorrente ritenga che esso rappresenti solo una specificazione della precedente richiesta di accesso, è evidente la diversità fra l'estratto di ruolo richiesto con la prima istanza, che consiste in una riepilogazione sintetica dell'attuale posizione debitoria dell'istante, e le cartelle di pagamento e le relative relate di notifica, oggetto del sollecito, intervenuto dopo l'evasione della richiesta di accesso.

Configurando una nuova richiesta di accesso, risulta evidente che, come eccepito dalla difesa di Municipia s.p.a., il ricorso è stato notificato quando ancora non era decorso l'ultimo giorno utile per riscontrare la richiesta di accesso (la notifica è del 1° febbraio 2023 quando era ancora in corso il trentesimo giorno dalla data del sollecito, 3 gennaio 2023).

7. Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso, nel suo complesso, va dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese nei confronti delle amministrazioni resistenti come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore pro quota delle amministrazioni resistenti, che liquida complessivamente in euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.