Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 25 gennaio 2024, n. 185

Presidente: Vinciguerra - Estensore: Gatti

FATTO

Con il provvedimento n. 67403 del 26 febbraio 2021, il Questore di Milano disponeva il foglio di via obbligatorio a carico del ricorrente, ed il suo rimpatrio nel Comune di abituale dimora.

In data 24 marzo 2021, l'istante presentava ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, tuttavia rigettato con il decreto nr. prot. 2021-008897-Area III, oggetto del presente giudizio.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 1006/2021 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All'udienza del 10 gennaio 2024, senza che il ricorrente abbia articolato ulteriori difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. In via preliminare, il Collegio dà atto che il provvedimento oggetto del presente giudizio, è stato adottato a seguito di manifestazioni svoltesi in Milano in data 20 febbraio 2021, nel corso delle quali, il ricorrente ha violato l'obbligo, in quel momento vigente, di indossare i dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, incitando gli altri manifestanti a comportarsi allo stesso modo.

Oltreché con riferimento ai comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso della predetta manifestazione, il foglio di via obbligatorio veniva motivato anche con riferimento a precedenti di polizia per rissa, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e percosse, che secondo l'Amministrazione, avrebbero potuto costituire una seria e grave minaccia per la sanità e l'ordine pubblico. Inoltre, il fatto che il ricorrente non risiedesse in Milano, induceva a ritenere che un suo rientro in città sarebbe stato precipuamente finalizzato alla reiterazione delle condotte tenute durante la manifestazione.

II. Incidentalmente, il Collegio dà atto dell'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Il provvedimento questorile di rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ingresso nella città di Milano, aveva infatti una durata di due anni, decorrenti dalla sua emanazione, e pertanto, dal 26 febbraio 2021, avendo pertanto cessato di produrre i propri effetti, da cui consegue la carenza di un interesse attuale alla definizione del presente al giudizio, non ricevendo il ricorrente alcuna utilità da una pronuncia di accoglimento, considerato in particolare che lo stesso si è limitato a presentare solo formalmente una domanda di risarcimento del danno, che non essendo stata minimamente articolata, è chiaramente inammissibile.

III. In ogni caso, il ricorso è anche infondato nel merito.

In primo luogo, va respinta per manifesta genericità la censura volta a contestare "l'incompetenza dell'Autorità Amministrativa a decidere in ordine alla violazione di un diritto soggettivo, quale quello della libera circolazione e del libero soggiorno sul territorio dello Stato, tutelato dall'art. 16 Cost.".

Parimenti, sono infondati i motivi secondo e terzo, attinenti al difetto di istruttoria e motivazione, ed alla violazione di legge.

La misura dell'allontanamento con foglio di via obbligatorio è di carattere preventivo, potendo perciò la stessa essere adottata, come dice testualmente l'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, "sulla base di elementi di fatto", che inducano l'amministrazione, secondo un canone di ragionevolezza, a ritenere un soggetto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica, e a disporre pertanto il suo allontanamento temporaneo da un certo luogo, non essendo necessario, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che il soggetto destinatario della misura abbia riportato condanne penali, risultando invece sufficienti precedenti di polizia.

Per giurisprudenza pacifica, la misura del foglio di via obbligatorio, è infatti finalizzata a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario, che secondo il prudente apprezzamento dell'autorità di polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati, sulla base dell'esercizio di un'ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del g.a., se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale, con la precisazione che l'applicazione della misura di prevenzione, quale è il foglio di via obbligatorio, come detto, prescinde dall'accertata commissione di un reato, in quanto finalizzata all'individuazione di soggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, onde prevenire e non già reprimere eventuali attività illecite (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 gennaio 2023, n. 1682; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1° aprile 2022, n. 2202).

Nel caso di spese, il ricorrente risulta aver tenuto un comportamento contrario alla legge, invitando altre persone a seguirne l'esempio, e come detto, tale episodio non può considerarsi isolato, in relazione a vari precedenti di polizia a suo carico, dovendosi pertanto confermare la legittimità del provvedimento impugnato.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'interno, equitativamente e complessivamente liquidate in euro 1.000,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.