Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 29 gennaio 2024, n. 153

Presidente: Farina - Estensore: Gana

Cellnex Italia s.p.a. ha impugnato, formulando anche istanza di tutela cautelare, il provvedimento con cui il Comune di San Bonifacio ha negato l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia mobile, a servizio del gestore Wind Tre s.p.a. Tale provvedimento è stato motivato in ragione del disposto degli artt. 6, 7 e 8 del "Regolamento comunale per l'installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili", a sua volta impugnato dalla ricorrente, ai sensi del quale è fatto divieto di installare impianti di tale tipologia al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella cartografia tecnica approvata dal Comune. Nel caso di specie, infatti, l'istanza di autorizzazione è stata proposta con riferimento a un sito, di proprietà privata, che non rientrava tra quelli identificati nell'allegato A "Mappa delle localizzazioni anno 2021" alla delibera di Consiglio 46 del 7 ottobre 2021.

Quanto ai motivi di impugnazione, parte ricorrente ha dedotto in primo luogo l'illegittimità del regolamento comunale impugnato, posto che imporrebbe un divieto assoluto e generalizzato all'installazione delle stazioni radiobase in tutta la parte del territorio comunale diversa dai siti puntualmente individuati con la mappa delle localizzazioni. Ciò in palese contrasto con quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e con quanto stabilito dalla l. 36/2001, art. 8, comma 6, la quale ha escluso che possa essere introdotto un divieto generalizzato di installazione degli impianti in intere aree del territorio comunale. In subordine, parte ricorrente ha evidenziato l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, pacificamente applicabile anche ai procedimenti ex art. 44 (già art. 87) d.lgs. 259/2003.

Quanto premesso, parte ricorrente ha domandato l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare dei loro effetti, e la rifusione delle spese di lite.

Si sono costituiti in giudizio Wind Tre s.p.a. e il Comune di San Bonifacio; quest'ultimo ha domandato che il ricorso e la domanda cautelare siano dichiarati entrambi inammissibili, irricevibili e comunque infondati in fatto ed in diritto.

Con separate istanze del 6 dicembre 2023 e del 9 dicembre 2023 le parti hanno domandato il rinvio della trattazione in camera di consiglio, ritenendo opportuno attendere la pubblicazione della sentenza resa dal Consiglio di Stato, a definizione del giudizio n.r.g. 4164/2023 (udienza pubblica tenutasi il 23 novembre 2023), per la riforma della sentenza del T.A.R. Venezia n. 264/2023 con cui era già stato annullato il regolamento comunale impugnato (limitatamente ai suoi artt. 6 e 7) .

In vista dell'udienza camerale, parte ricorrente ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato n. 10861/2023, con cui è stato rigettato l'appello proposto dall'Amministrazione comunale.

Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 la causa, previo avviso alle parti come da verbale di causa, è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Il ricorso, infatti, è manifestamente fondato.

Giova ricordare, preliminarmente, che questo T.A.R. ha già annullato gli artt. 6 e 7 del regolamento per la telefonia mobile del Comune di San Bonifacio, in quanto tali norme regolamentari integrano la violazione degli artt. 43, 44 e 49 d.lgs. 259/2003 e art. 8, comma 6, l. 36/2001. La previsione di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento in parola, infatti, introduce una limitazione della possibilità di installazione ai soli, limitati, siti individuati nel piano comunale, vietando l'installazione al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella cartografia tecnica approvata: siffatta previsione, per costante e uniforme giurisprudenza, finisce per configurare un divieto generalizzato di installazione non consentito dall'art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689; T.A.R. Venezia, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 258). Tale decisione, peraltro, è stata confermata dal Consiglio di Stato (sentenza 10861/2023), che ha ritenuto "le disposizioni regolamentari impugnate risultano in contrasto con gli artt. 43 ss. del d.lgs. 259/2003, che - nell'ambito della disciplina statale di carattere speciale in materia di comunicazioni elettroniche - approntano procedimenti snelli e ispirati alla massima semplificazione, stante la rilevanza dell'interesse pubblico allo sviluppo della rete di telefonia e alla fornitura dei servizi digitali; nonché con l'art. 8, comma 6, della l. 36/2001, che consente all'ente locale l'individuazione solo di specifici siti sensibili, ma non di porre divieti generalizzati di localizzazione".

Ne deriva che deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui, dando applicazione alle disposizioni regolamentari sopra riportate, il Comune di San Bonifacio ha negato l'autorizzazione all'installazione dell'impianto richiesto dalla ricorrente. Tale provvedimento risulta in primo luogo privo di una base giuridica, atteso che "l'annullamento di un atto a contenuto normativo, quale è il regolamento, in quanto incidente su un atto ontologicamente e giuridicamente indivisibile, produce effetti erga omnes e, quindi, anche nei confronti dei soggetti estranei al giudizio in cui tale annullamento è intervenuto" (si v., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20 settembre 2022, n. 12002), con la conseguenza che dal suo annullamento ad opera di questo T.A.R. è derivato anche un effetto preclusivo a carico dell'Amministrazione, la quale non avrebbe potuto continuare a dargli applicazione. Il provvedimento, peraltro, ha mutuato il vizio già ascritto al regolamento, avendo precluso l'installazione dell'impianto in quanto l'area indicata non ricadeva nell'ambito delle zone consentite dalla mappa delle localizzazioni che, come visto, ha previsto un divieto generale di localizzazione nel territorio comunale.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di lite devono essere poste a carico dell'Amministrazione comunale in ragione della sua soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento n. prot. 0020865 adottato dal Comune di San Bonifacio il 14 giugno 2023;

condanna il Comune di San Bonifacio a rifondere le spese di lite, che si liquidano in complessivi 3.000,00 euro per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di Cellenex s.p.a. e di Wind Tre s.p.a. (euro 1.500,00 ciascuna);

dà atto che le spese di lite da rifondere a Wind Tre s.p.a. dovranno essere distratte in favore dell'Avv. Giuseppe Sartorio, procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.